Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/08/2002, n. 11968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11968 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
ee . I R . G P E . L REPUBBLICA ITALIANA R D A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A L A E D D B IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I A S E T T N 1 E N S 3 E 1 I Oggetto S R A . Z E T N A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria M 1 1 9 68/0 2 25574 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio Preside R.G. N. 7472/00 Dott. Stefano MONACI Cron. Rel. Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Ud. 05/03/02 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere DI PALMA Consigliere Dott. Salvatore ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 3, presso lo studio dell'avvocato RITA DELLE LENA, difeso dall'avvocato ALESSANDRA BIANCHINI, giusta procura a margine;
- ricorrente
contro
AN ST;
intimato 2002 avverso la sentenza n. 88/99 della Commissione 1153 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il -1- 13/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La controversia concerne la classificazione ai fini dell'imposta I.C.I.A.P., per l'anno 1992, della posizione del contribuente signor FA AE, che esercitava l'attività di agente di assicurazione. Il comune di Città di Castello riteneva che questa attività fosse da ricomprendere nel settore IX (prestazione di servizi vari), anziché come dichiarato dal contribuente nel settore V - (intermediazione del commercio) della tabella allegata alla legge istitutiva dell'I.C.I.A.P., ed emetteva perciò apposito avviso di accertamento, impugnato dal contribuente. La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia accoglieva il ricorso, e questa pronunzia veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria con sentenza in data 23 marzo / 13 aprile 1999. Con atto notificato al contribuente, a mezzo del servizio postale, il 3 e l'11 aprile 2000 propone ricorso per cassazione il Comune di Città di Castello. Il Comune ricorrente ha presentato memoria per chiedere la riunione dei tre ricorsi paralleli, relativi alle imposte degli anni 1992, 1993 e 1994, proposti contro il signor FA AE, ed insistendo, nel merito, per il loro accoglimento. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente chiede che la Corte annulli la sentenza impugnata, e decidendo nel merito, confermi la legittimità dell'avviso di accertamento. Espone a tal fine un solo motivo di impugnazione, quello di violazione ed erronea interpretazione della tabella delle misure di base dell'I.C.I.A.P., di cui all'art. 1, comma quinto, del decreto legge n.66 del 1989. Sostiene che la norma dovrebbe essere interpretata in modo diverso da quello fatto proprio dalla Commissione Regionale. La distinzione della tabella in dieci settori andava rapportata alla diversa redditività dei diversi settori merceologici, e questa finalità costituiva anche un criterio di interpretazione. Il settore quinto, di intermediazione nel commercio, andava inteso nel senso comune di attività di acquisto e di vendita di beni. L'attività degli agenti di assicurazione non rientrava in quest'ambito di “intermediazione del commercio", cioè di intermediazione nella circolazione dei beni. Le attività di intermediazione diverse da quelle dirette alla circolazione dei beni materiali rientravano perciò nel settore IX, relativo alle attività "professionali e artistiche, di servizi vari". Vi rientravano anche le attività di intermediazione dei servizi che non trovassero una diversa specifica collocazione in altri settori, e pertanto anche quella degli agenti di assicurazione.
2. Ancorché l'oggetto e le parti siano i medesimi (sia pure con riferimento ad anni differenti) i tre ricorsi proposti dal Comune di Città di Castello contro il signor AE FA non possono essere riuniti perché ciascuno di essi concerne l'impugnazione di una sentenza distinta.
3. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto. La prima osservazione su cui si basa il giudizio di questa suprema Corte consiste nel fatto che la tabella allegata al D.L. 2 marzo 1989, n.66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n.144, non contempla espressamente l'attività di intermediazione nei servizi assicurativi. Pertanto, esclusa pacificamente l'ipotesi dell'esonero dall'imposta, si richiede all'interprete di individuare, tra le diverse attività menzionate in modo esplicito, quella che meglio si presta all'inserimento della categoria degli agenti di assicurazione. A questo punto le ipotesi teoricamente possibili, quelle per le quali si può prospettare un possibile inserimento della categoria in esame, sono soltanto tre, corrispondenti ad altrettante categorie tra quelle elencate nella tabella menzionata: quella degli esercenti un'attività di intermediazione nel commercio (settore quinto), quella degli esercenti “servizi vari” (settore nono) e quella degli esercenti attività di assicurazione (settore decimo). Quanto alla prima ipotesi, come già recentemente rilevato da questa Suprema Corte (cass.n.9601/2000) con una interpretazione che questo Collegio condivide e da cui non ha ragione di discostarsi, si deve ritenere che le attività comprese nel quinto settore riguardino esclusivamente la commercializzazione di alcuni "beni di consumo", le cui caratteristiche non sono certo rinvenibili nei servizi offerti dalle compagnie di assicurazione. I settori dal quarto al settimo si riferiscono tutti, infatti, al commercio all'ingrosso o al minuto di beni, in particolare il quinto riguarda il commercio al minuto di una serie di beni espressamente indicati (alimentari e bevande, libri, giornali, ecc.), nonché l'attività di bar e l'intermediazione nel commercio. Questa particolare collocazione porta ad escludere che l'espressione "intermediazione al commercio" possa ritenersi riferita al settore dei servizi, allorché è evidente che si riferisce al commercio vale a dire alla compra-vendita di beni - - materiali. In proposito non riveste alcuna importanza il fatto (incontrovertibile) che anche l'agente di assicurazione è un imprenditore commerciale (articoli 1753 e 2195, primo comma, n.5, c.c.). Il fatto è che, per quanto occorra in questa sede, egli non fa commercio di beni materiali, né si interpone in tale commercio, bensì svolge attività di intermediazione in altro campo, vale a dire in quello dei servizi assicurativi. E' certamente un imprenditore commerciale, tale essendo anche l'attività di stipulazione di contratti (polizze), ma nel settore dei servizi. La distinzione, all'interno della categoria di imprenditore commerciale fra l'intermediazione nel commercio di beni e quella nella prestazione di servizi è priva, in genere, di uno specifico rilievo giuridico;
ma può assumere rilevanza, per volontà del legislatore, nell'ambito di specifiche attività come appunto, per quanto riguarda il caso di specie, nella disciplina I.C.I.A.P. In realtà il riconoscimento della reale sussistenza e rilevanza della distinzione concernente l'oggetto dell'intermediazione (beni o servizi), all'interno della tabella annessa alla legge sull'I.C.I.A.P., porta ad escludere che l'attività di agente di assicurazione possa essere inquadrata nel settore quinto, quella in cui sono inclusi gli intermediari al commercio di beni materiali.
4. La fondatezza del ricorso relativamente al corretto inquadramento dell'agente di assicurazione nella tabella I.C.I.A.P. si desume anche dall'ulteriore osservazione che il settore decimo della tabella si riferisce in modo generico alle attività finanziarie ed assicurative, e non consente di fare alcuna differenza tra lo svolgimento diretto di queste attività e l'intermediazione nelle stesse. Ciò significa che, nell'ipotesi in cui non si ritenesse di inquadrare l'attività dell'agente di assicurazione fra i "servizi vari" menzionati nel nono settore, la stessa non potrebbe che essere ricompresa, appunto, nel decimo settore. Appaiono evidenti, peraltro, le differenze esistenti tra l'attività assicurativa in senso proprio, con l'assunzione di rischi in proprio, e la conseguente necessità di capitali (e, come effetto di tutto questo sul piano giuridico, la sottoposizione ad una normativa specifica, con necessità di autorizzazioni, controlli amministrativi, ecc.) e la semplice attività di intermediazione per la raccolta di polizze assicurative. Le imprese assicurative e le agenzie di assicurazione costituiscono categorie differenti non solo sul piano giuridico generale (anche per effetto della distinzione contenuta nell'art.2195, primo comma, nn.4 e 5, c.c.) ma, soprattutto sul piano economico. Proprio questa differente rilevanza economica delle due categorie acquista uno specifico rilievo nella normativa relativa я all'imposta I.C.I.A.P., perché quest'ultima varia "in funzione della classe di superficie e del settore di attività di appartenenza" (art. 1, comma 5, del D.L. n.66 del 1989).
5. Rimane dunque applicabile al caso di specie soltanto la categoria generica, e di carattere residuale, dei "servizi vari" prevista nel settore nono della tabella. Le altre ipotesi considerate sono, infatti, inconferenti, mentre l'attività di agente di assicurazione (che è appunto un'impresa di servizi) risponde a tutti gli elementi che caratterizzano la categoria dei “servizi vari” e non è catalogata espressamente in nessun altro settore della tabella.
6. Concludendo dunque il ricorso del Comune di Città di Castello deve essere accolto, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deve essere cassata, e, non occorrendo accertamenti in linea di fatto, la Corte deve decidere nel merito rigettando il ricorso di merito a suo tempo presentato dal contribuente alla Commissione Tributaria Provinciale avverso l'avviso di accertamento con il quale il Comune gli intimava il pagamento delle differenze dovute a titolo di I.C.I.A.P., e degli accessori. Sussistono giusti motivi, ravvisati nelle incertezze interpretative che hanno finora caratterizzato la materia, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, e, pronunziando nel merito, rigetta il ricorso proposto dalla parte contribuente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile – tributaria, il 5 marzo 2002. Consiglier estensore H. Presidente (dr Allio Finocchiaroh (dr. Stefano Monaci) IL CANCELLIERE C Osvaldo Asram Og - 8 AGO. 2002 A 8