Sentenza 27 marzo 2008
Massime • 1
Rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo, o "bianche", il coltello che, pur non essendo a scatto, presenta una lama che diventa fissa alla fine del percorso manuale d'estrazione, con le caratteristiche proprie del pugnale, tanto che la successiva chiusura necessita di un meccanismo di disincaglio. Ne consegue che il porto di tale strumento integra non già il reato p. e p. dall'art. 4, secondo e terzo comma, L. n. 110 del 1975, bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen..
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Il comune coltello a serramanico (cioè l'utensile dotato di lama pieghevole nella cavità della impugnatura la quale, così, funge anche da guaina) costituisce strumento da punta e/o da taglio, ovverosia arma impropria, il cui porto ingiustificato, fuori della abitazione o delle relative appartenenze, è sanzionato ai termini della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4; mentre è arma propria (bianca), sicché il porto abusivo è punito ai sensi dell'art. 699 c.p., quella particolare specie di coltello a serramanico" detto coltello a molla, o molletta, ovvero, anche, coltello a scatto o coltello a scrocco, dotato di congegni che consentono la fuoriuscita della lama dal manico (senza la manovra …
Leggi di più… - 2. Coltello a serramanico: arma propria o impropria? (Cass. 8032/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2008, n. 16685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16685 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/03/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 628
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco Maria S. - Consigliere - N. 024327/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI SA N. IL 05/03/1968;
avverso SENTENZA del 26/01/2007 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
avverso la sentenza resa il 26.01.2007 dalla Corte di Appello di Bari che confermava quella di prime cure pronunciata il 28.04.2006 con quale era stato condannato alla pena di anni uno e giorni quindici di arresto perché ritenuto colpevole dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 707 e 699 c.p., consumati in Bisceglie il 29.10.2003, propone ricorso per cassazione PA ND illustrando due motivi di ricorso.
Col primo di essi denuncia il ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 111 Cost., artt. 125 e 192 c.p.p. dappoiché, a suo avviso, i giudici del merito avrebbero pronunciato la sua condanna con riferimento alla contestazione di aver illegalmente detenuto gli oggetti indicati in rubrica, sulla base di un giudizio del tutto personale e non già, come pure sarebbe stato necessario, in forza di un accertamento peritale. Denuncia altresì il ricorrente, all'uopo richiamando cospicua giurisprudenza di legittimità, che in relazione alla contestazione relativa alla violazione dell'art. 699 c.p. risulterebbe accertato che il coltello sequestrato non sarebbe tra quelli a scatto, detto "molletta", ma tra quelli la cui lama ripiegata nel manico è estraibile soltanto con manovra manuale, di guisa che il reato che il P.M. avrebbe dovuto contestare è quello di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 e non già il reato di cui all'art. 699 c.p..
Il primo motivo di doglianza appare infondato.
Ed invero con riferimento al reato di cui all'art. 707 c.p. la Corte territoriale, a fronte della eccezione difensiva secondo la quale il cacciavite e la pinza oggetto della contestazione erano arnesi in dotazione all'autovettura ove erano stati trovati, ha adeguatamente motivato la propria decisione con gli argomenti che, sulla base del notorio e della comune esperienza, il cacciavite di un'auto vettura Fiat (tale essendo quella di cui alle vicende processuali) porta il marchio Fiat e non quello di una diversa fabbrica, mentre la pinza a becco in sequestro è del tutto diversa da quella della invocata dotazione.
Oltre tale motivazione, congrua logica ed esaustiva dappoiché la deduzione è stata operata in forza di regole di esperienza nel caso di specie pienamente invocabili, v'è il giudizio di merito, inibito a questa Curia di legittimità.
Infondata si appalesa, altresì, la doglianza relativa al secondo capo di imputazione, e cioè alla condanna per il reato di cui all'art. 699 c.p.. Sul punto infatti occorre richiamare il costante indirizzo interpretativo della Suprema Corte, secondo il quale rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo o "bianche" il coltello a serramanico a scatto - detto anche "molletta" - di cui è vietato il porto in modo assoluto, mentre rientra in quella degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere il coltello a serramanico non a scatto, il cui porto fuori della propria abitazione dev'essere sorretto comunque da giustificato motivo. Di talché, il porto illegale di tale arma impropria integra, il reato p. e p. dalla L. n.110 del 1975, art. 4, commi 2 e 3, mentre il porto dell'arma propria rientra nella più grave fattispecie criminosa di cui all'art. 699 c.p., comma 2 (Cass. sez. 1A, 1.12.1999 n. 392; Cass. 19.04.96, P.G.
in proc. c. Ban Hassine Alya Ben Bonjo).
Nel caso di specie la Corte distrettuale ha tenuto conto del superiore insegnamento, osservando che, comunque, il coltello detenuto dall'imputato, pur non essendo "a scatto", alla fine del percorso manuale di estrazione della lama, scatta, sì da diventare fisso con le caratteristiche proprie del pugnale, tanto che la successiva chiusura necessita dell'attivazione di un meccanismo di disincaglio.
Il ricorso va pertanto rigettato con le conseguenze di legge in ordine alla condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 marzo 2008. Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2008