Sentenza 1 agosto 2001
Massime • 1
Il potere disciplinare del collegio provinciale dei periti industriali si esercita mediante provvedimenti di natura amministrativa, impugnabili in via giurisdizionale davanti ai consigli nazionali, che sono giudici speciali, e cui spetta giudicare della sussistenza di tutti i vizi di legittimità del provvedimento disciplinare che siano stati dedotti dall'incolpato, sia quelli concernenti la sussistenza dell'illecito che quelli relativi alla legittimità del procedimento amministrativo seguito dal Collegio provinciale nell'applicazione della sanzione (nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del Cons. Naz. Periti Industriali, che non aveva preso in esame, ritenendolo irrilevante, il motivo con cui l'incolpato aveva denunciato la partecipazione alla discussione e deliberazione del provvedimento sanzionatorio di un componente del Collegio, nonostante l'accoglimento della ricusazione da lui proposta nei suoi confronti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10491 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposta da:
IB IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FULCERI PAULUCCI DE CALBOLI N. 1, presso lo studio dell'avvocato CARLO ABBATE, che lo difende unitamente agli avvocati MARIO SIBALDI, CARLO DALLE VACHE, giusta delega in aggi;
- Ricorrente -
contro
CONSNAZPERIND, CONSIGLIO DEL COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI DI LIVORNO, PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE DI LIVORNO;
- Intimati -
avverso la decisione n. 6/00 del Consiglio nazionale dei periti industriali di ROMA, EMESSA IL 5/5/2000, DEPOSITATA L'11/05/00; R.G. 13/1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato CARLO ABBATE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento 1° profilo assorbiti successivi motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento del 21 luglio 1999 il Collegio dei periti industriali di Livorno infliggeva al perito industriale CO IO la sanzione disciplinare della sospensione dall'attività professionale per venti giorni per avere svolto tale attività al di fuori del proprio campo di specializzazione (elettronica industriale), avendo egli lavorato nel campo della progettazione degli impianti elettrici, idrici, antincendio, termici, condizionamento e depurazione delle acque.
Il IO presentava ricorso al Consiglio nazionale dei periti industriali, che lo rigettava con decisione depositata l'11 maggio 2000. Il Consiglio riteneva non "rilevanti" le doglianze relative alla procedura svoltasi davanti al Collegio di Livorno, tra cui quelle "relative alla sostituzione del relatore". Nel merito, il Consiglio affermava che il IO, che aveva conseguito la specializzazione in elettronica industriale, aveva svolto attività in settori esulanti dalla propria competenza specifica, desunta dal D.M. 9 marzo 1994 (sui programmi di insegnamento negli istituti tecnici industriali), dal D.M. 29 dicembre 1991 n.445 (sugli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale) e da una nota del 28 novembre 1994 del Ministero della pubblica istruzione (sulla non equiparabilità dei due settori di specializzazione di elettrotecnica e di elettronica), violando così l'art.16 del R.D. 11 febbraio 1929 n.275 ed il codice deontologico (art.1, comma 2, e art.22).
Avverso la decisione del Consiglio dei periti industriali CO IO ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. Nessun intimato ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo il ricorrente, deducendo la violazione dell'art.24 della Costituzione (diritto di difesa), prospetta due diverse censure. La prima di esse concerne la deliberazione del Collegio dei periti di Livorno, che ha accolto l'istanza proposta dall'incolpato di ricusazione del relatore, il quale è stato sostituito ma nello stesso giorno fissato per la decisione sul procedimento disciplinare, ed è poi intervenuto nella decisione partecipando anche alla decisione. La seconda censura attiene al processo svoltosi davanti al Consiglio nazionale, che ha comunicato all'incolpato la data dell'udienza con soli tre giorni di anticipo, mentre per i procedimenti davanti al Collegio provinciale il R.D. 11 febbraio 1929 n.275 prevede che l'incolpato debba essere avvisato almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il ricorrente, pertanto, è stato posto nell'impossibilità di partecipare all'udienza, che si è svolta in sua contumacia.
1.1.- È pregiudiziale l'esame della seconda censura che concerne la validità della decisione impugnata.
Dagli atti prodotti dal ricorrente - che questa Corte può esaminare per decidere sull'error in procedendo denunziato - si desume che il IO fu avvisato dell'udienza del Consiglio nazionale fissata per il giorno 5 maggio 2000 con raccomandata r.r. del 17 aprile 2000. Il IO inviò al Consiglio nazionale un telefax del 2 maggio 2000, in cui chiese un rinvio dell'udienza sulla premessa che egli aveva ricevuto la lettera di convocazione "solamente in data odierna". Tale asserzione, però, non è in alcun modo documentata, onde rimane sfornita di prova, che dovrebbe essere desunta dalla data in cui il IO ricevette la raccomandata del 17 aprile 2000.
Il ricorrente non ha proposto l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio del Consiglio nazionale ai sensi dell'art.369, ultimo comma, c.p.c. (nella nota di deposito del ricorso per cassazione è, infatti, cancellata a penna la apposita previsione contraddistinta con il n.6). L'assenza del fascicolo di ufficio - fascicolo che non è necessario per decidere sulle altre censure del ricorso per cassazione, onde la sua mancanza non ne comporta l'improcedibilità - impedisce di accertare la data in cui l'avviso di udienza davanti al Consiglio nazionale fu ricevuto dal ricorrente, e quindi di stabilire se tra il detto avviso ed il giorno dell'udienza trascorse un tempo sufficiente per l'esercizio del diritto di difesa.
1.2.- È fondata, invece, la prima censura, sotto il profilo dell'assoluta mancanza di motivazione della decisione impugnata, nella parte in cui ha giudicato sulla composizione del Collegio dei periti di Livorno che ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Cass. 27 maggio 1993 n. 5951; 6 agosto 1990 n. 7937, con riferimento alla analoga disciplina della professione di geometra), il potere disciplinare del collegio provinciale dei periti industriali (previsto dal R.D. 11 febbraio 1929 n.275) si esercita mediante provvedimenti di natura amministrativa, impugnabili in via giurisdizionale davanti ai consigli nazionali che sono giudici speciali (anteriori alla Costituzione repubblicana), le cui decisioni sono ricorribili per cassazione a norma dell'art.111 Cost.. Spetta, pertanto, al Consiglio nazionale dei periti giudicare sulla sussistenza di tutti i vizi di legittimità del provvedimento disciplinare che siano stati dedotti dall'incolpato nel ricorso giurisdizionale proposto allo stesso Consiglio nazionale. Tali vizi sono non soltanto quelli concernenti la sussistenza dell'illecito per il quale è stata inflitta la sanzione disciplinare al ricorrente, ma altresì quelli relativi alla legittimità del procedimento amministrativo seguito dal Collegio provinciale nell'applicazione della sanzione. È pertanto errata l'affermazione di principio fatta dalla decisione impugnata, la quale ha ritenuto irrilevanti ai fini della pronuncia "le doglianze relative al comportamento procedurale del Consiglio di Collegio durante l'istruttoria, nonché quelle relative alla sostituzione del relatore".
Tale errato principio assume qui rilievo per quanto attiene alla composizione del Collegio dei periti di Livorno, che ha inflitto al IO la sanzione disciplinare. La decisione impugnata non ha preso in esame il motivo con cui il ricorrente IO faceva presente che al Collegio provinciale aveva partecipato il componente inizialmente nominato come relatore e che egli aveva ricusato;
la sua istanza di ricusazione era stata accolta, ma - secondo il ricorrente - il componente ricusato aveva partecipato alla discussione ed alla deliberazione del provvedimento sanzionatorio, sia pure in una qualità diversa da quella di relatore. Tale motivo di ricorso, come si è detto, è stato ritenuto dal giudice irrilevante ai fini della decisione (ed è stato perciò rigettato senza motivazione), ma va, in senso contrario, ritenuto che la partecipazione al collegio (che ha deliberato la sanzione) di una persona rispetto a cui si è accolta l'istanza di ricusazione come relatore è idonea a rendere illegittima la composizione dell'organo collegiale, non assumendo rilievo rispetto alla regolarità di tale composizione la posizione di relatore ovvero di membro che ha concorso all'adozione del provvedimento disciplinare. Occorre, quindi, che il Consiglio nazionale prenda in esame il motivo di ricorso relativo alla composizione del Collegio provinciale che ha inflitto al IO la sanzione disciplinare. Tale motivo non può essere valutato da questa Corte perché esso attiene ad un procedimento amministrativo, la cui regolarità è frutto di una indagine di fatto preclusa in questa sede di legittimità.
2.- La fondatezza della censura qui esaminata sub § 2.2, e la conseguente necessità di accertare se è legittimo il provvedimento che ha inflitto la sanzione disciplinare, comportano l'assorbimento degli altri due motivi di ricorso che concernono la sussistenza dell'illecito disciplinare, in ordine al quale il ricorrente ha denunziato la violazione di norme giuridiche e l'omessa motivazione della decisione impugnata.
3.- In conclusione, in accoglimento di una delle due censure del primo motivo del ricorso, la decisione impugnata va cassata e la causa va rinviata al Consiglio nazionale dei periti industriali per una nuova decisione.
In relazione alla fondatezza soltanto parziale del ricorso per cassazione, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa al Collegio nazionale dei periti industriali. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 28 maggio 2001.
Depositato in cancelleria l'1 agosto 2001