Sentenza 19 giugno 2015
Massime • 1
La circostanza attenuante speciale della dissociazione di cui all'art. 8 legge n.203 del 1991 si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può essere, pertanto, disconosciuta o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato né alle ragioni che hanno determinato quest'ultimo alla collaborazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata che non aveva applicato l'attenuante nel massimo perchè la collaborazione era iniziata solo dopo che il soggetto era stato raggiunto da ordinanza cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2015, n. 31413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31413 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2015 |
Testo completo
314 1 3/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 19/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.679/2015 MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MASSIMO VECCHIO - Consigliere - N. 30264/2014 MARIASTEFANIA DI TOMASSI Dott. - Consigliere - Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL RA N. IL 28/10/1960 AN UN N. IL 16/03/1983 RO LA N. IL 17/07/1980 OR NE N. IL 01/11/1974 RU AB N. IL 26/04/1970 MU FE N. IL 21/08/1971 avverso la sentenza n. 13/2013 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI, del 06/02/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO Udito il Procurature Generate in persona del Dott. che ha concluso per رسد Udito, per la parte civile, l'Ave CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 30.264/2014 R.G. * Udienza del 19 giugno 2015 Uditi, altresì, nella pubblica udienza: il Pubblico Ministero, in persona del dott. Eduardo Scardaccione, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso di NT NF e per la dichiarazione della inammissibilità dei ricorsi di DE IO, di MA UD, di IO Car- mine, di AR FA e di UT LI, con condanna di tutti i ri- correnti al pagamento delle spese processuali, nonché - salvo PO celli - al pagamento di somma a favore della cassa delle ammende;
i difensori intervenuti, avvocato Giovanni Aricò per NT, av- vocata Teresa Gigliotti per DE, avvocata Civita Di Russo per IO, avvocato RE Caldarella per AR e avvocata An- tonella Leopizzi, in sostituzione dell' avvocato Sergio Luceri, per Mu- tone, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza deliberata il 6 febbraio 2014 e depositata il 6 mag- 1. - gio 2014 la Corte di assise di appello di Napoli - per quanto qui rileva riformando solo in parte la impugnata sentenza del giudice della - . udienza preliminare del Tribunale di quella stessa sede 16 luglio ли 2012: •⚫ ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli appellanti FA AR e LI UT in ordine ai delitti di ricettazione (ca- po W della rubrica), di detenzione e di porto illegale di armi comuni da sparo (capo T, ibidem), di soppressione continuata di cadavere (capo U, ibidem) e di incendio (capo V, ibidem), perché estinti per prescrizione;
ha riconosciuto, in concorso con la diminuente a effetto speciale della collaborazione già elargita dal primo giudice, ai ridetti AR e UT, a RM IO, a IO DE e a UD Roma- no circostanze attenuanti generiche dichiarandole equivalenti alle aggravanti ritenute e ha ridotto le pene principali a) nei confronti di AR e di UT, imputati del duplice omici- dio premeditato e ulteriormente aggravato dai motivi abietti, nonché ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, con- vertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, commesso in danno di An- tonio AI e di VI UB, in Napoli il 21 ottobre 1997 (capo S, ibidem), in ragione di nove anni e quattro mesi di reclusione, . fermo per UT l' aumento a titolo di continuazione esterna in ra- gione di undici anni e nove mesi di reclusione;
་ 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 30.264/2014 R.G. Udienza del 19 giugno 2015 b) nei confronti di IO, imputato dell'omicidio premeditato e ulteriormente aggravato ai sensi dell'articolo 7 cit. in danno di N- NZ ZA (capo I, ibidem) e dei concorrenti delitti di deten- zione e di porto illegali di armi comuni da sparo (capo J, ibidem), reati tutti commessi in Cercola il 14 maggio 2003, in ragione di nove anni e otto mesi di reclusione;
c) nei confronti di DE, imputato dell'omicidio premeditato e ul- teriormente aggravato ai sensi dell'articolo 7 cit. in danno di GI pe AN (capo E, ibidem) e dei concorrenti delitti di detenzione e di porto illegali di armi comuni da sparo (capo F, ibidem), reati tutti commessi in Napoli il 14 maggio 2003, e, inoltre, dell' omicidio, analogamente aggravato, commesso in danno di IO TR in . Napoli il 27 giugno 2003 (capo K, ibidem) e per i concorrenti delitti di detenzione e di porto illegali di armi comuni da sparo (capo L, i- bidem), in ragione di dodici anni di reclusione, fermo l'aumento a : titolo di continuazione esterna in ragione di quattro anni e due mesi di reclusione;
d) nei confronti di MA, imputato del concorso col DE nei de- litti di cui agli anzidetti capi E) ed F), in ragione di dieci anni di reclu- : sione;
•ha confermato la condanna all'ergastolo inflitta a NF PO celli per l'omicidio premeditato e ulteriormente aggravato ai sensi dell'articolo 7 cit., commesso in danno di IE IO RO in luogo imprecisato e in data prossima e anteriore all'8 novembre 2001 (capo C, ibidem), per la soppressione del cadavere della vittima (capo D, ibidem), per il concorso con DE nell'omicidio preme- ditato, analogamente aggravato, commesso in danno di IO TR (capo K, ibidem) e nei i concorrenti delitti di detenzione e di porto illegali di armi comuni da sparo (capo L, ibidem); •ha confermato nel resto la sentenza appellata. Nel doppio grado del giudizio i giudici di merito hanno inquadrato i fatti di sangue, oggetto del processo, nel contesto della guerra di ca- morra tra le consorterie AR e De LU OS, scandita dall' omi- cidio del giovane UI IT, nipote di VI AR, vittima di attentato dinamitardo. In tale quadro NT, capo del gruppo di Cercola, inizialmente fe- derato nella c.d. Alleanza di Secondigliano con i De LU OS, ave- va defezionato, rovesciando l'alleanza e schierandosi con i AR. In relazione agli specifici delitti di sangue e ai reati connessi i giudici territoriali hanno accertato quanto segue. 1.1 (Omicidio di IE IO RO e soppressione del suo ca- davere) · RO, esponente della consorteria De LU OS, era - 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 30.264/2014 R.G. * Udienza del 19 giugno 2015 coinvolto nel mortale attentato in danno di IT. Per ritorsione LU AR aveva deciso la uccisione di RO. A tal fine, in segre- to, aveva preso contatto col NT, all'epoca ancora schierato col gruppo antagonista. NT aveva dato il proprio assenso all' omi- cidio. Successivamente lo stesso NT aveva attirato la vittima in un agguato, facendola condurre da RM TR (definitivamente condannato per la compartecipazione nel delitto), in un posto conve- nuto dove egli la attendeva assieme a CO LE;
costui aveva sparato due colpi di pistola
contro
RO;
tutti e tre NT, TR e CO avevano poi provveduto a sopprimere il cadavere gettandolo in un pozzo. 1.2 (Omicidio di IE PP AN e concorrenti reati con- cernenti le armi) - Il fatto di sangue costituì analogamente ritorsio- - ne per la morte di IT. AN aveva azionato, infatti, il tele- comando che aveva attivato l'ordigno. Esecutori materiali dell'omicidio di AN, abbattuto da due colpi di pistola sull'uscio della propria abitazione, furono DE e MA. La vittima dece- י dette subito dopo in ospedale per le morali ferite riportate. 1.3 (Omicidio di VI ZA e concorrenti reati concernenti le armi) - I contrasti della vittima con i AR e il sospetto della ap- propriazione di una somma di denaro in danno del clan di Cercola и رسد sono alla base del movente dell'omicidio del ZA. TU fu sor- preso da PP Di RI e da RE NE, mentre si recava л nello stesso ristorante già teatro di una animata discussione con An- tonio AR. Alla concorsuale azione omicida diede il suo contributo anche IO col ruolo di « specchiettista ». 1.4 (Omicidio di IO TR e concorrenti reati concernenti : le armi) La morte di TR, reputato responsabile di un am- manco dalle casse della consorteria, fu decisa da NT. TU diede mandato a DE, esecutore materiale del delitto. ! 1.5 (Omicidi di AN AI e di VI UB) Il fatto di - sangue, sempre connesso al conflitto tra i AR e la Alleanza di Se- condigliano, si colloca cronologicamente prima dell'attentato in dan- . no di IT. Le due vittime, mentre entravano in un edificio sco- lastico ove erano state attirate con un pretesto, venivano fatte oggetto di colpi di arma da fuoco, esplosi da AR e UT. AI, sopravvissuto alla sparatoria, venne finito con un coltello. -Con riferimento ai motivi di gravame e in relazione a quanto 2. serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità, la Corte di merito ha osservato quanto appresso ricapitolato nei paragrafi che : seguono da 2.1 a 2.6. 4 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 30.264/2014 R.G. Udienza del 19 giugno 2015 2.1. Le prove della responsabilità di NT per l'omicidio di RO sono adeguate. L'appellante è attinto dalla chiamata in correità del promotore della compartecipazione omicida e materiale esecutore del delitto, Pasqua- le CO. La attendibilità del dichiarante è assoluta. CO - peraltro neppure >> -collaborante e privo « aspirazioni premiali ha fatto recuperare il cadavere della vittima indicando il pozzo in cui giacevano i resti. Orbene la fonte ha confermato che ottenne il preventivo assenso di NT per la esecuzione del delitto e che lo stesso NT fece condurre da RM TR la vittima sul luogo dell'agguato nei presi di un castello in rovina;
colà CO, con due colpi di pistola munita di silenziatore, colpì al torace RO non appena costui giunse;
assieme a NT e a TR provvidero, quindi, a spostare la salma in un terreno vicino. La chiamata in correità di CO trova sostanziale conferma in quella convergente del compartecipe TR, condannato per la comparteci- !. pazione. Alla stregua di tali evidenze non sono decisivi l'approfondimento del رسد movente del delitto e la verifica dell'accordo segreto tra NT e i AR nel contesto della guerra camorristica. 2.2- NT è certamente responsabile anche dell'omicidio di TR e dei connessi reati concernenti le armi. La prova è costituita dalla chiamata in correità di DE e dalle con- vergenti dichiarazioni di reità di IR LO, di MA UD, di NI RM, di IR AR e di LE CO. DE, esecutore materiale del delitto, pienamente confesso, ha rife- rito che NT gli aveva conferito il mandato omicida. LO, presente all'atto dell'incarico, ha confermato. Del fatto vennero a co- noscenza gli altri dichiaranti. CO, successivamente ristretto in carcere assieme a NT, fu destinatario delle confidenze a carattere confessorio da parte dello : stesso appellante. I collaboranti sono « con riserve per LO » complessivamente attendibili. La valutazioni in proposito del primo giudice non sono scalfite da < concreti elementi critici >>. La indipendenza delle dichiarazioni suffraga la reciprocità dei riscon- tri. 5 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 30.264/2014 R.G. Udienza del 19 giugno 2015 * 2.3 Con riferimento a entrambi i delitti ricorrono le aggravanti cor- - rettamente ritenute del primo giudice. La perpetrazione a distanza di tempo dalla ideazione e la preordina- zione dei mezzi integrano la premeditazione. Per quanto riguarda la concorrente aggravante a effetto speciale, non sono contestabili la strumentalità alla attività camorristica e la inser- zione nell' < ottica della delinquenza organizzata ». -2.4 NT è immeritevole di qualsivoglia attenuante, avuto ri- guardo alla gravità dei fatti, alla personalità del giudicabile e alla sua condotta processuale. La pena dell'ergastolo con isolamento diurno, prevista della legge per ciascuno degli omicidi, deve essere commutata per la diminuente del rito abbreviato in quella dell'ergastolo.
2.5 DE, MA, IO, AR e UT, pienamente : confessi dei delitti loro ascritti e collaboranti, meritano il riconosci- : mento delle circostanze attenuanti generiche le quali possono con- . correre con l'attenuante a effetto speciale della collaborazione. Tutti costoro hanno dimostrato un « ravvedimento consolidato ed esteso a tutte le manifestazioni esistenziali »; la affrancazione dal Ли mondo criminale « seppur supportata da ragioni utilizzatrici » ha consolidato la «< resipiscenza [...] divenuta irreversibile ». Tali considerazioni sono « sufficienti per la concessione ai predetti imputati delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di equi- valenza alle contestate e ritenute aggravanti » residue, laddove la aggravante dell'articolo 7 cit. è già elisa dalla collaborazione.
2.6 Consegue la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nella misura indicata: ⚫ nei confronti di DE (pena base per il primo omicidio nel con- corso delle circostanze attenuanti generiche equivalenti: anni 24 di reclusione, ridotta ad anni 14 per l'attenuante della collaborazione, aumentata a titolo di continuazione in ragione di due anni per il se- condo omicidio e in ragione di un anno per ciascuno dei delitti di cui ai capi F e L, e, infine, ridotta di un terzo per il rito); • nei confronti di MA (pena base per l'omicidio nel concorso delle circostanze attenuanti generiche equivalenti: anni 24 di reclu- sione, ridotta ad anni 14 per l'attenuante della collaborazione, au- mentata a titolo di continuazione in ragione di un anno per i delitti di cui al capo F, e, infine, ridotta di un terzo per il rito); • nei confronti di IO (pena base per l'omicidio nel concorso delle circostanze attenuanti generiche equivalenti: anni 23 di reclu- 6 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 30.264/2014 R.G. * Udienza del 19 giugno 2015 sione, ridotta di 1/3 per l'attenuante della collaborazione, aumentata a titolo di continuazione, per i delitti di cui al capo J, ad anni 14 e, infi- ne, ridotta di un terzo per il rito); •nei confronti di AR e di UT (pena base per il duplice omi- cidio nel concorso delle circostanze attenuanti generiche equivalenti: : anni 23 di reclusione, ridotta ad anni 13 per l'attenuante della colla- borazione, e, infine, ridotta ad anni 9 mesi 4 per il rito). Devono essere confermati gli aumenti per la continuazione esterna, correttamente e congruamente computati dal primo giudice, nei con- fronti di DE e di UT.
3. Hanno proposto ricorso per cassazione, personalmente, PO celli e AR, mediante atti recanti la data del 20 maggio 2014 e del 4 giugno 2014 di analogo contenuto (NT) e s.d., depositato il 30 maggio 2014, (AR); col ministero dei rispettivi difensori di fiducia, MA, mediante atto recante la data del 17 giugno 2014, redatto dall'avvocato Giovanni Conte;
DE, mediante atto recante la data del 19 giugno 2014, redatto dall'avvocata Teresa Gigliotti;
Mu- tone, mediante atto recante la data del 16 giugno 2014 e mediante رسال motivi nuovi e memoria, recanti la data del 19 maggio 2015, redatti dall'avvocato Sergio Luceri;
e IO, mediante atto recante la data del 19 maggio 2014, redatto dall'avvocata Civita Russo.
4. Alla odierna udienza, fatta la relazione della causa, il Procurato- re generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassa- zione e i difensori intervenuti hanno rassegnato le conclusioni ripor- tate in epigrafe. . RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il ricorso di NT è inammissibile;
gli altri ricorsi sono in- fondati, fatta salva la correzione della sentenza impugnata in relazio- ne alla commisurazione della sanzione a carico di UT. Giova premettere la illustrazione dei motivi di impugnazione. 2. - NT sviluppa - per quanto è dato enucleare dal ricorso tre motivi, dichiarando promiscuamente di denunziare, ai sensi del- l'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza, con- traddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente, con ampia citazione di massime di legittimità in materia di dichiarazioni di reità e di correità, impugna, con i primi due moti- 7 -SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Udienza del 19 giugno 2015 Ricorso n. 30.264/2014 R.G. * vi, l'accertamento delle condotte delittuose e deduce: è «< decisamente ibrida » la posizione del chiamante in correità CO;
costui non ha . assunto < formalmente la posizione di collaboratore di giustizia »; ha addossato ad altri le proprie responsabilità per evitare l'ergastolo; le dichiarazioni dei collaboranti RO, AN, ZA e AN LL sono divergenti;
esso ricorrente è stato assolto dagli altri fatti di sangue che costituivano la «< scaturigine » degli omicidi di RO e di TR. Il terzo motivo concerne il trattamento sanzionatorio.
2.1 Con riferimento all'omicidio di RO e alla soppressione del suo cadavere, il ricorrente oppone, censurando la omessa considera- zione in proposito della Corte territoriale: la compartecipazione al de- litto di PP De LU OS (obiettivo della vendetta dei AR) contraddice la ricostruzione della vicenda;
il collaborante IR OR RI è stato stigmatizzato come fonte inattendibile dalla Corte di as- sise di Napoli con la sentenza n. 22 del 9 giugno 2005 [citata in parte de qua nel corpo della impugnazione]; le propalazioni di VI AR sono irrazionali;
è inverosimile che esso NT potesse recarsi nella «< roccaforte » dei AR col rischio di essere soppresso;
la ricostruzione del fatto di sangue « sembra il segreto di EL »; lo stesso VI AR ha contraddittoriamente espo- sto una causale alternativa dell'omicidio; esso NT non aveva alcun interesse per la uccisione di RO;
CO, d'altra parte, non مر aveva bisogno alcuno dell'assenso del ricorrente;
EL ha soste- nuto che il ricorrente era stato estromesso in concomitanza della car- cerazione;
le propalazioni del collaborante contraddicono quelle di LU AR;
LE AR ha dichiarato di ignorare la identità degli esecutori materiali dell'omicidio e che i AR progettavano l'omicidio di NT;
il «< pentimento » di MA è intervenuto quanto < tutti i giochi investigativi » erano stati fatti;
il collaborante ha accusato infondatamente NT dell'omicidio di ZA;
ha riferito fatti e circostanze de relato, avendo appreso le dichiarazioni di NO;
costui, a sua volta, conosceva le dichiarazioni di CO;
e, in relazione al mancato rinvenimento del cranio del cadavere, ha assur- damente parlato della decapitazione finalizzata a impedire il ricono- scimento, quando all'epoca esisteva da tempo la possibilità della i- dentificazione cromosomica;
la versione dei fatti di TR non collima con quella di CO, alla stregua della quale sembra che al momento del delitto NT non avesse compreso le reali intenzioni dell' ese- cutore;
costui, portatore della reale causale, in quanto la vittima vole- va attentare alla vita del fratello DR CO, fu l'esclusivo autore + del fatto di sangue;
la chiamata in correità non è credibile;
l'intento di NT, di PP De LU OS e di TR era soltanto di « a- vere chiarimenti » da RO « senza alcuna uccisione »; si inseri- 8 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Udienza del 19 giugno 2015 Ricorso n. 30.264/2014 R.G. * scono, poi, nella « ottica della contraddizione » le propalazioni di DO MO;
quelle di IR SP, di IR AR, di LE LA, di RM SP, di VI D'RO, di RE AN e di NN AN sono de relato, generiche, circolari, prive di riscontri e di valenza probatoria;
non è possibile addebitare a Pon- ticelli, il quale non si trovava sul luogo del delitto, la soppressione del cadavere, in quanto fu CO che fece ritrovare i resti della vittima.
2.21Con riferimento all'omicidio di TR e ai connessi delitti concernenti le armi, NT oppone: è una « forzatura » l' affer- mazione della credibilità di LO;
VI, PP e LE AR hanno indicato nella persona del loro fratello LU « l'ar- tefice » del fatto di sangue a cagione della « atavica acredine »; LO, assumendo che LU AR avrebbe determinato il de- litto di intesa con esso ricorrente, ha rappresentato, contrariamente al vero, che all'epoca i due mandanti erano detenuti;
RM Esposi- to ha sostenuto che gli autori del delitto furono DE e AN Mi- 2 chele Di Fraia;
il presunto «< asservimento » del gruppo NT ai AR è contraddetto dalla considerazione che NT fu « obietti- vo omicidiario dei AR stessi »; DO MO ha addebitato la materiale esecuzione a UD MA e sostenuto assurdamente che al momento del fatto NT si trovava a bordo di una motoci- cletta, nei pressi del luogo del delitto, mentre colà sarebbe stato facile bersaglio trattandosi della roccaforte degli avversari;
VI D' RO non ha indicato il mandante;
NT AV ha colle- gato, sul piano della causale, l'omicidio in esame a quello del Gonza- les;
le propalazioni di DE e di CO sono intempestive, viziate dalla «< cognizione di fatto di tutti gli aspetti della vicenda » e deno- tano < un evidente scaricabarile »; è evidente la « acrimonia >> di DE;
costui era «< indipendente [...] da sempre intraneo ai AR con funzioni di killer »; la sua chiamata in correità è fantasiosa;
U- sco < si commenta da se »> nel tentativo di accreditare le sue accuse;
affatto illogica è la analisi della Corte territoriale la quale ha dato cre- dito alle dicerie di CO, «< cadendo ancora una volta nella sua re- te >>; la contraddittorietà della prova impone la assoluzione. 2.3 · Col terzo motivo il ricorrente si duole della irrogazione della pena perpetua, obiettando che, per effetto della scelta del rito, l'ergastolo doveva essere « ridotto a trenta anni » di reclusione.
3. AR, con unico motivo, dichiara promiscuamente di denun- ziare, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione degli articoli 62-bis e 133 cod. pen., nonché mancanza della motivazione, stigmatizzando che la Corte territoriale non ha dato conto della reiezione della richiesta si 9 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 30.264/2014 R.G. * Udienza del 19 giugno 2015 applicazione delle circostanze attenuanti generiche « nella massima estensione ».
4. MA sviluppa due motivi dichiarando promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e), cod. proc. pen. inosservanza o erronea applicazione degli articoli 8 [del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella] legge 12 luglio 1991, n. 203 (primo motivo), 62-bis [e 69] cod. pen. (secondo motivo) 125, comma 3, cod. proc. pen. nonché mancanza della moti- vazione, anche sotto il profilo della formale violazione dell'articolo 125, comma 3, cod. proc. pen. con entrambi i mezzi di impugnazione.
4.1 Col primo motivo il difensore si duole della mancata applica- zione < nella sua massima estensione » della attenuante della colla- borazione, deducendo: la Corte territoriale ha apprezzato la impor- tanza della collaborazione prestata dal ricorrente;
e la utilità del con- tributo offerto costituisce il parametro esclusivo di riferimento per la commisurazione della diminuzione della pena;
la gravità dei reati non consente di « mitigare fino quasi a neutralizzarla la straordina- ria importanza della delazione collaborativa del prevenuto ». -4.2 Col secondo motivo il difensore, dopo aver riportato la motiva- zione della sentenza impugnata relativa al riconoscimento delle cir- رسد costanze attenuanti generiche, censura che affatto contraddittoria- mente e immotivatamente la Corte di merito ha disconosciuto la pre- valenza delle ridette attenuanti sulle ritenute aggravanti. -5. DE sviluppa tre motivi denunziando, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea ap- plicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli articoli 157 « e ss. » cod. pen. (primo motivo), in relazione all'articolo 8 [del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella] legge 12 luglio 1991, n. 203 (secondo motivo) e in relazione agli articoli 62-bis, 133 e 133-bis cod. pen. (terzo motivo), nonché, promiscuamente, col secondo mezzo del ricorso vizio di motivazione. -5.1 Col primo motivo il difensore eccepisce la prescrizione dei delit- ti di detenzione di arma comune da sparo di cui ai capi F e L, matura- ta prima della sentenza impugnata, deducendo che la aggravante a ef- fetto speciale dell'articolo 7 cit. è elisa dalla attenuante della collabo- razione. 5.2 - Col secondo motivo il difensore, menzionando l'apprezzamento dei giudici di merito in ordine alla collaborazione, preziosa e decisiva, t 10 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 30.264/2014 R.G. * Udienza del 19 giugno 2015 offerta dal ricorrente, si duole della mancata applicazione « nella massima estensione » della attenuante della collaborazione. : -5.3 Col terzo motivo il difensore si duole della dosimetria dellape- na, in relazione alla commisurazione della pena base, ritenuta non equa e della comparazione delle circostanze attenuanti generiche, o- perata in termini di equivalenza, rispetto alle ritenute aggravanti, op- ponendo la considerazione del corretto comportamento processuale del ricorrente, della ammissione degli addebiti, del travaglio interio- re, della volontà di cambiamento e della rottura con gli ambienti ma- lavitosi.
6. UT, con l'unico motivo del ricorso principale, deduce ai sen- si dell'articolo 606, coma 1, lettera e), cod. proc. pen. l'illogicità della motivazione in ordine alla comparazione tra le circostanze operata dalla Corte territoriale in termini di mera equivalenza, così disatten- dendo la richiesta dell'appellante di prevalenza delle circostanze at- tenuanti generiche. Previo richiamo di pertinenti massime di legittimità in ordine al bi- lanciamento tra le circostanze, il difensore argomenta che la decisio- ne si pone in contraddizione colla « valutazione estremamente posi- tiva, non solo della condotta processuale collaborativa del ricorren- رسد te, ma anche del mutamento della personalità dello stesso », conte- nuta nella stessa sentenza impugnata. -6.1 Col motivo nuovo il difensore denunzia ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea ap- plicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'articolo 442 cod. proc. pen., lamentando che la Corte di merito ha operato il finale abbattimento premiale della pena, per il rito abbre- viato, in misura inferiore a 13 della sanzione (commisurata in anni tredici di reclusione), in quanto ha detratto tre anni e otto mesi (pena finale anni nove e mesi quattro), anziché quattro anni e quattro mesi così da raggiungere la pena finale di anni otto e mesi otto di reclusio- ne. 6.2 - In via gradata il difensore insta per la rettifica del computo del- la sanzione ai sensi degli articoli 619, comma 2, e 609, comma 2, cod. proc. pen. -7. IO sviluppa due motivi, denunziando con entrambi, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. vizio di motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche. 11 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 30.264/2014 R.G. * Udienza del 19 giugno 2015 7.1 Col primo motivo il difensore censura la inesistenza ovvero F la « mancanza grafica » della motivazione per aver la Corte territo- . riale completamente omesso di dar conto della reiezione della richie- sta dell'appellante.
7.2 Col secondo motivo il difensore deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della decisione a fronte del riconoscimento e dell' apprezzamento del ravvedimento del giudicabile operati dalla stessa Corte di merito la quale ha reputato irreversibile la resipiscenza e la scelta di vita del AR in relazione « a tutte le manifestazioni esi- stenziali ». Così esaurita la rassegna dei motivi di ricorso, de- 8. ve, in limine, rilevarsi – in accoglimento del primo motivo di ricorso - di DE, in relazione ai delitti di detenzione illegale di armi comuni da sparo di cui ai capi F e L, e di ufficio, ai sensi degli articoli 129, comma 1, e 609, comma 2, cod. proc. pen. nei confronti di IO e MA, in relazione ai delitti di detenzione e di porto illegali di armi comuni da sparo, loro rispettivamente ascritti ai capi F e J, nonché nei confronti di DE in relazione ai residui delitti di porto illegale di armi comuni da sparo di cui ai medesimi capi F e L - che tutti i رسد succitati reati sono estinti. Nella specie trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, cod. pen. in virtù del principio della applicazione legge più favorevole per il reo nel caso si successione di leggi penali nel tempo, le disposizioni previgenti alla novella del 5 dicembre 2005, n. 251, che ha modificato il regime della prescrizione dei reati. Orbene, in relazione ai delitti come ritenuti, col riconoscimento della attenuante a effetto speciale della collaborazione, il termine massimo (prolungato per la interruzione) della prescrizione di anni sette e me- si sei è maturato, in relazione alle condotte delittuose più gravi e più recenti di porto illegale di armi comuni da sparo (capo L), il 27 di- cembre 2010 e in epoca anteriore per gli antri reati concernenti le armi. Difetta la evidenza di alcuna delle ipotesi previste dall'articolo 129, comma 2, cod. proc. pen. per più favorevoli epiloghi assolutori. La estinzione dei reati comporta la eliminazione delle pene relative, applicate a titolo di continuazione, quantificate dalla Corte territoria- le in ragione di mesi otto (al netto della detrazione di un terzo per il rito abbreviato) per ciascuno dei suddetti capi F), J) e L). 12 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 30.264/2014 R.G. Udienza del 19 giugno 2015 9. Non meritano accoglimento i ricorsi DE e di MA sul punto della entità della diminuzione della pena base per effetto del riconoscimento della attenuante della collaborazione. È esatto il richiamo difensivo al principio di diritto secondo il quale « la circostanza attenuante speciale per la dissociazione di cui all' articolo 8 della legge n. 203 del 1991 si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe al- l'associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciu- ta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravi- tà del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato o, ancora, alle ragioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione » (Sez. 6, n. 10740 del 16/12/2010 - dep. 16/03/2011, Casano e altri, Rv. 249373). Nella specie, tuttavia, la Corte territoriale non ha contravvenuto a ta- le principio e ha dato implicitamente conto della commisurazione dello scomputo di pena, là dove in precedenza ha rilevato, nello svi- luppo della motivazione, che DE, MA, UT e AR, avevano intrapreso la collaborazione soltanto dopo l'esecuzione della ordinanza di custodia cautelare in carcere a loro carico. ли Sicché ai fini dell'apprezzamento della « utilità obiettiva » della col- laborazione assume rilievo la circostanza che la stessa venne incoata dai ricorrenti quando costoro erano stati già raggiunti da gravi indizi di colpevolezza. Non è, pertanto, illogica la commisurazione della diminuzione della pena base in misura peraltro affatto congrua (pari alla media tra il minino prescritto di un terzo e il massimo consentito di un mezzo). 10.- Neppure meritano accoglimento il ricorso di IO e, sul punto analogo della comparazione tra le circostanze, i ricorsi di DE, di MA, di UT e di AR. Per vero la stessa Corte territoriale, pur avendo rappresentato in nar- rativa che IO, AR e UT, coi rispettivi atti di gravame, avevano chiesto non solo il riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche, ma anche la declaratoria della prevalenza delle ri- dette, invocate attenuanti rispetto alle aggravanti residue (v. sentenza p. 6), non ha, successivamente, dedicato allo scrutinio dei relativi motivi una trattazione specifica ed espressa, statuendo formalmente la loro reiezione. Purtuttavia, nel motivare il riconoscimento delle attenuanti in parola, i giudici di merito, mediante la inserzione dell'inciso, introdotto da congiunzione coordinativa con valore concessivo avversativo - scili- 13 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 30.264/2014 R.G. * Udienza del 19 giugno 2015 cet « pur nella indubbia gravità dei fatti », v. sentenza, p. 13 - hanno implicitamente dato conto del contenimento in termini di equivalenza della comparazione tra le circostanze e, dunque, della ra- gione per la quale hanno disatteso la richiesta degli appellanti pel più vantaggioso bilanciamento. E il rilievo della gravità dei fatti, assume alla stregua dall' accerta- mento dei delitti di sangue oggetto del giudizio e della cornice crimi- nale di riferimento, spiccata pregnanza;
sicché la sintetica con- siderazione appare plausibilmente idonea a sorreggere il giudi- zio di comparazione prescritto dall'articolo 69 cod. pen., rendendolo incensurabile nella sede del presente scrutino di legittimità. 11.-- Non sono fondati il motivo nuovo di UT e la gradata mo- zione del ricorrente di correzione della sentenza in ordine alla ridu- zione della pena per il rito abbreviato. È vero che la Corte territoriale è incorsa in errore di computo in quanto, determinata la pena base pel delitto di cui al capo S) in anni ventiquattro di reclusione e ridotta la sanzione, per l'attenuante della collaborazione ad anni tredici di reclusione, ha diminuito la succitata pena di anni tredici in misura (anni 3 e mesi otto) inferiore al terzo مد (anni quattro e mesi quattro), prescritto dalla legge. Ma l'errore denunziato fa seguito al precedente errore di computo in cui è incorsa la stessa Corte di merito nel calcolo intermedio (antece- dente la riduzione finale di un terzo ai sensi dell'articolo 442 cod. proc. pen.) per l'omessa applicazione dell'aumento di pena in dipen- denza della continuazione interna (in relazione al medesimo capo) peril secondo omicidio. Sicché, ricostruendo a ritroso dalla pena finale (al netto della ridu- zione di un terzo: anni nove e mesi quattro di reclusione) la misura della sanzione prima dell'abbattimento (anni quattordici di reclusio- ne = anni nove e mesi quattro / 2×3), si ricava per differenza - tra la pena di anni tredici (così ridotta la pena base di anni venti- quattro per l'attenuante della collaborazione) e la pena finale (al lor- do della riduzione del terzo) di anni quattordici la misura dell'aumento, a titolo di continuazione, per il secondo omicidio, pari a un anno di reclusione. In tali termini deve intendersi corretta e integrata la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'articolo 619, comma 2, cod. proc. pen. 14 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 30.264/2014 R.G. Udienza del 19 giugno 2015 * Sono manifestamente infondati il ricorso di Pon- 12.― ticelli nonché sul punto residuo della dosimetria della pena - i motivi degli altri ricorrenti. 12.1 Non ricorre - alla evidenza - il vizio della violazione di legge: - né sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rap- presentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie); - né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice del merito esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte. - Neppure manifestamente ricorre vizio alcuno della motiva- 12.2 zione. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente come illu- strato nella narrativa che precede - delle ragioni della propria deci- sione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opina- bilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 5 maggio 1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del میارا 2 dicembre 2003, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sin- dacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. Questa Corte non rileva nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato: - né il vizio della contraddittorietà della motivazione che consiste nel concorso (dialetticamente irrisolto) di proposizioni (te- stuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento speci- ficamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e as- solutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa;
-né il vizio della illogicità manifesta che consegue alla viola- zione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'articolo 192 cod. proc. pen., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell' argomen- tazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione (v., per tutte, da ultima: Sez. Un. n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 2013, Aquilina, non massimata sul punto). Per vero i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dai ricorrenti, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, 15 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ―SEZIONE PRIMA PENALE Udienza del 19 giugno 2015 Ricorso n. 30.264/2014 R.G. * si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito e della prospet- tazione di meri enunciati fattuali. Sicché le censure, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili a' termini dell'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen. 13. Conseguono l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impu- gnata nei confronti di DE IO, MA UD e IO RM, limitatamente ai delitti di cui ai capi F), J) e L), loro rispet- tivamente ascritti, essendo detti reati estinti per prescrizione;
la eli- minazione della pena relativa di mesi otto di reclusione, applicata a titolo di continuazione ai ricorrenti per ciascuno dei capi suddetti;
il rigetto, nel resto, dei ricorsi dei succitati imputati;
il rigetto dei ricor- si di AR FA e di UT LI;
la condanna di costoro al pa- gamento delle spese processuali;
la correzione della sentenza scruti- nata riguardo al trattamento sanzionatorio di UT;
la declaratoria della inammissibilità del ricorso del NT e la condanna del me- desimo al pagamento delle spese processuali, nonché valutato il - contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - al versamento a favore della ли cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella mi- sura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata nei confronti di DE IO, MA UD e IO RM, limitatamente ai delit- ti di cui ai capi F), J) e L), loro rispettivamente ascritti, essendo detti reati estinti per prescrizione ed elimina la pena relativa di mesi otto di reclusione, applicata a titolo di continuazione ai ricorrenti per cia- scuno dei capi suddetti. Rigetta nel resto i ricorsi dei suddetti imputati DE, MA e IO. Rigetta i ricorsi di AR FA e di UT LI che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di NT NF che con- danna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende. 16 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Udienza del 19 giugno 2015 Ricorso n. 30.264/2014 R.G. * Manda la cancelleria per la trasmissione di copia della presente sen- tenza alla Corte di assise di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 625, comma 3, cod. proc. pen. Così deciso, addì 19 giugno 2015. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE (Massimo Vecchio) (Maria Cristina Siotto) Assanime Vecchio DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 LUG 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 17