Sentenza 6 luglio 2001
Massime • 1
Il provvedimento con cui la corte d'appello abbia respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza da essa pronunziata in sede di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, in quanto privo di efficacia decisoria, non è impugnabile per cassazione, senza che rilevi in contrario la circostanza che si tratti di provvedimento emesso in unico grado di giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/2001, n. 9118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9118 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI PAULLO, in persona del sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria, n. 5, presso l'avv. Enrico Romanelli, che unitamente all'avv. Giovanni Mariotti del foro di Mila no lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DE HI CH e VI PI in DE HI, elettivamente domiciliati in Roma, Via Pietro Antonio Micheli, n. 78, presso l'avv. Ugo Ferraro, che unitamente agli avv.ti Giancesare Sala e Claudio Sala del foro di Milano li rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano n. 44 pubblicata il 10 luglio 2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 aprile 2001 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Giovanni MARIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 26 maggio 2000 il Comune di Paullo chiedeva alla Corte d'Appello di Milano la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, tempestivamente impugnata per cassazione, con la quale era stato condannato a pagare la somma complessiva di L. 346.333.093, oltre gli interessi legali, in favore di IL De CC e di IE VI in De CC a titolo di indennità per l'occupazione d'urgenza di alcuni terreni di loro proprietà destinati all'espropriazione per pubblica utilità. Con ordinanza del 27 giugno - 10 luglio 2000 la corte d'appello rigettava l'istanza non ravvisando gli estremi del grave e irreparabile danno derivante dall'esecuzione della sentenza. Contro l'ordinanza ricorre per cassazione il Comune di Paullo. Resistono con controricorso IL De CC e IE VI in De CC.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente sostiene che, in considerazione delle peculiarità del giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di occupazione e di espropriazione che si. svolge in unico grado di merito, dovrebbe consentirsi alla Suprema Corte di decidere quale giudice dell'impugnazione sul provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e afferma che, diversamente opinando, gli artt. 283 e 373 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost.
Il ricorso è inammissibile in quanto il provvedimento che pronuncia sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza, sia di primo che di secondo grado, è dichiarato non impugnabile ed è per sua natura, insuscettibile di impugnazione ai sensi dell'art. 111 Cost. trattandosi di provvedimento privo di efficacia decisoria in via potenzialmente definitiva su un conflitto di diritti soggettivi (Cass. 3 aprile 1981, n. 1893; 30 ottobre 1987, n. 8018; 25 maggio 1998, n. 5197). Nè tale conclusione può cambiare con riferimento al fatto che nella specie la sentenza esecutiva è stata pronunciata dalla corte d'appello quale giudice di unico grado, in quanto anche nei giudizi che si articolano in un doppio grado di merito sia il provvedimento che rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado gravata di appello ai sensi degli artt. 283 e 351 cod. proc. civ. sia quello che rigetta la medesima istanza proposta contro la sentenza di appello impugnata per cassazione ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ. sono entrambi pronunciati con ordinanza non impugnabile sicché non si ravvisa alcuna possibilità di interpretazione estensiva o di applicazione analogica con riguardo al caso di pronuncia emessa in unico grado e ricorribile per cassazione, alla quale non può trovare applicazione se non la disposizione dell'art. 373 cod. proc. civ. Manifestamente infondata deve poi ritenersi la questione di illegittimità costituzionale sollevata in subordine dal ricorrente con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost. Nessuna disparità di trattamento, infatti, è ravvisabile tra la normativa operante nei confronti dei giudizi che si svolgono attraverso un doppio grado di merito e il giudizio di opposizione alla stima delle indennità di occupazione e di espropriazione per pubblica utilità che si svolge in un unico grado poiché, come si è già avuto modo di rilevare, la materia della sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione delle sentenze di merito non è assistita in nessun caso dalla garanzia del riesame da parte di un giudice sovraordinato rispetto a quello che ha respinto l'istanza di sospensione, la quale non può essere avanzata due volte, come sembra ritenere il ricorrente, ma è proponibile una sola volta contro la sentenza di primo grado e, poi, contro quella emessa in sede di gravame. senza che ciò possa configurare un doppio grado di giudizio sulla medesima istanza. Nè, infine, possono trarsi utili argomenti dall'introduzione del principio della reclamabilità dei provvedimenti cautelari (art. 669 terdecies cod. proc. civ.), poiché la disciplina dettata per il procedimento cautelare uniforme non ha un ambito di applicazione illimitato dal momento che, a norma dell'art. 669 quattordecies cod. proc. civ., esso opera solo con riferimento ai provvedimenti previsti nelle sezioni seconda, terza e quinta del capo terzo del libro quarto del codice di rito e agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali.
Il ricorrente, poi, non illustra la violazione meramente enunciata del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e quella del principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.) ma si limita ad accennare alla violazione del principio di terzietà garantito dall'art. 111 Cost. con riferimento al fatto che lo stesso giudice di appello sarebbe chiamato a pronunciarsi sulla sospensione del l'esecutività della sentenza da lui emessa.
Anche sotto tale profilo la questione di costituzionalità è manifestamente infondata sia perché l'istanza di sospensione dell'efficacia di una sentenza esecutiva per legge non è un rimedio impugnatorio, ma è una misura cautelare endoprocessuale volta a evitare che la riforma o la cassazione della sentenza impugnata risultino prive di effetti pratici per la parte vittoriosa, sia perché l'esigenza che venga rimessa al giudice di appello la pronuncia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata per cassazione trova la sua giustificazione nella considerazione che il giudizio di cassazione è strutturato come un giudizio di mera legittimità nell'ambito del quale è preclusa al giudice qualsiasi valutazione discrezionale di merito con riferimento all'accertamento del grave e irreparabile danno che deriverebbe dall'esecuzione della sentenza impugnata.
In conclusione deve perciò ribadirsi l'inammissibilità del ricorso. Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessive L. 130.000, oltre L.
3.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2001