Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/2001, n. 9118
CASS
Sentenza 6 luglio 2001

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Il provvedimento con cui la corte d'appello abbia respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza da essa pronunziata in sede di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, in quanto privo di efficacia decisoria, non è impugnabile per cassazione, senza che rilevi in contrario la circostanza che si tratti di provvedimento emesso in unico grado di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/2001, n. 9118
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9118
    Data del deposito : 6 luglio 2001

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