Sentenza 15 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/01/2001, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA I AI0 04 82 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Pilosus Ferzeni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente - R.G.N. 8059/98 Consigliere Cron. 556 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere Rep. 151 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Rel. Consigliere Dott. Antonio VELLA Ud.16/05/00 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE ON ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELEONORA DUSE 35, presso lo studio dell'avvocato PANTALANI S., difeso dall'avvocato MASCIANTONIO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE RAFFAELE, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE
- ricorrente -
per dirit L. 3000 15 GEN. 2001 contro it IL CANCELLIERE TA IN E DE ON TO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MAZZINI 117, presso lo studio CANCELLERIA dell'avvocato VARANO GUIDO, che lo difende unitamente all'avvocato FANTINI NICOLA, giusta delega in atti;
- controricorrente 2000 - CG407 avverso la sentenza n. 2/98 della Corte d'Appello di 945 -1- L'AQUILA, depositata il 02/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/00 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato Raffaele NASCIANTONIO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore GOLIA che ha concluso per il Generale Dott. Aurelio 1 rigetto del ricorso. 0 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 25 luglio 1989 EN De ON con' venne, davanti al Tribunale di Lanciano, suo fratello ER per la condanna al rilascio di tre terreni,già gravati da diritti d'uso civi- co, dei quali affermò di essere divenuto proprietario essendo stato emanato provvedimento di legittimazione dal Commissario per la li= quidazione degli usi civici,cui era seguita anche l'affrancazione dal canone,dovuto al Comune di OL,disposta con l'atto per notaio s s e E Sideri del 29 aprile 1988. Costituitosi in giudizio, il convenuto contestò il fondamento della pre= tesa eccependo che i terreni chiesti in restituzione erano compresi nel' le particelle delle quali egli era il proprietario e,a sostegno della sua difesa, affermò che :a)- suo nonno paterno, nell' anno 1947, aveva donato alcuni terreni, detenuti a titolo di colonia perpetua,ai due nipoti, previa delimitazione con termini lapidei delle porzioni attribuite e da tale epoca possedute da ciascuno in modo distinto e autonomo;
b)-suc- cessivamente, nella formazione del nuovo catasto, era stato commesso un errore di determinazione del confine tra i terreni, in quanto alcune delle porzioni donategli erano state incluse tra quelle rivendicate da suo fratello. Con domanda riconvenzionale chiese l'accertamento del suo diritto di proprietà sulle superfici delle quali l'attore aveva preteso il rilascio.
1. Con sentenza dell'undici giugno 1993 il Tribunale respinse la doman' da principale,accolse quella riconvenzionale, avendo ritenuta fondata la tesi difensiva del convenuto, e compensò tra le parti le spese del giudizio. Propose appello il soccombente insistendo nel chiedere l'accoglimento della propria domanda e il rigetto di quella avversaria. La controparte resistette al gravame e,con impugnazione incidentale, domandò la condanna dell'attore al pagamento delle spese del giudi= zio di primo grado. Con sentenza del 2 febbraio 1998 la Corte d'appello de L'Aquila,in ri- forma della decisione di primo grado,e in accoglimento della domanda proposta da EN De ON, ha condannato il convenuto a rila= sciargli le porzioni di terreno rivendicate. Ha osservato la Corte che: A.- i terreni per i quali vi era stata l' affrancazione dei canoni, erano stati detenuti senza titolo, perché appartenvano al demanio civico comunale e,per tale motivo, il Commissario per la liquidazione degli usi civici, con sentenza del 25 gennaio 1962,aveva condannato gli occupanti abusivi a rilasciarli all'Ente pubblico;
B. la materiale disponibilità dei terreni precedente al provvedimento di affrancazione dei canoni non costituiva,quindi, esercizio di diritti reali;
C. i diritti di proprietà sui terreni erano stati acquistati dai due De O= 2. ne solo nell'anno 1998 con l'atto per notaio Sideri e,pertanto, la deli= mitazione di essi era quella risultante dai dati catastali riportati in tale atto,mentre nessun valore poteva attribuirsi alla diversa situazione di fatto. ER De ON ricorre per cassazione con tre motivi. UM De ON e NE AV,eredi, di EN De ON nel frattempo deceduto, resistono con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso, denunziandosi la violazione degli art.9 e 10 della legge 16 giugno 1927 n.1766 e 29 e 30 del r. d. 26 febbraio 1928 n.332 in relazione all'art.360 nn.3 e 5 del codice di procedura ci= vile,si critica la sentenza impugnata per avere la Corte d' appello rite= nuto, con una motivazione insufficiente e illogica, improduttivo di effet- ti il possesso, esercitato dal convenuto sui terreni rivendicati dall'attore, prima della stipulazione dell'atto notarile d'affrancazione dei canoni enfiteutici per essi dovuti.E,si sostiene in contrario che,per effetto della ordinanza di legittimazione del Commissario degli usi civici del 25 gennaio 1963 (approvata con decreto del Capo dello Stato),i terreni avevano cessato di essere demaniali e i De ON avevano acquisito su di essi un diritto soggettivo di natura reale;
e che,pertanto, il ricorren- te, alla data di notifica della citazione introduttiva del processo (25.7. 3. 1989),ne era divenuto proprietario, avendoli posseduti con animus do= mini pacificamente e senza interruzione per oltre un ventennio. Con il secondo motivo,denunziandosi la violazione dell'art.948 del co= dice civile in relazione all'art.360 nn.3 e 5 del codice di procedura civi- le,si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d' appello,con motivazione insufficiente, ritenuto EN De ON proprietario dei terreni in questione, in base all'atto d'affrancazione per notaio Side- ri del 1988,e,quindi, esclusivamente su dati presuntivi desunti dalle in' dicazioni catastali in esso riportati, benchè fosse stata eccepita l'ucuca= pione. In particolare si adduce che l'attore avrebbe dovuto provare in modo rigoroso il suo diritto di proprietà, vertendosi in tema d'azione di rivendica;
e che il provvedimento con cui si era riconosciuta al conve= nuto la legittimazione delle terre possedute, gli aveva contestualmente attribuito il diritto all'affrancazione del canone enfiteutico dovuto per per la parte dei fondi di cui era in possesso per averla ricevuta in dona= nazione. Con il terzo ed ultimo motivo, denunziandosi la violazione dell'art.2909 del codice civile in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 del codice di procedu= ra civile,si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello deciso il gravame senza avere esaminato l'eccezione con la quale il con- venuto aveva sostenuto di essere stato dichiarato proprietario di una del le tre porzioni di terreno controverse, con sentenza, divenuta cosa giudi- 4. RUPRAM cata,del Tribunale di Lanciano,in data 30 giugno 1986, pronunciata tra la sua persona e il fratello. Dei tre motivi,tutti intimamente connessi, è fondato soltanto il terzo. Infatti, la censura esposta nei primi due motivi,con cui si sostiene che la Corte d'appello non ha considerato l'eccezione,con la quale il convenu- to avrebbe affermato di avere acquistato per usucapione la proprietà dei terreni,è inammissibile, perché dall'esame degli atti delle precedenti fasi del processo (comparse di risposta e conclusioni prese nei giudizi di primo e secondo grado) tale eccezione non risulta essere stata proposta espressamente o per implicito,nè può essere sollevata per la prima volta in questa sede di legittimità richiedendo la pronuncia su di essa un'in' dagine di fatto riservata ai giudici del merito;
e,perciò, la Corte d'appello ha correttamente negata rilevanza alla semplice materiale disponibilità avuta dai De ON delle porzioni dei terreni oggetto del provvedi= mento di legittimazione e poi affrancati dal canone. La Corte d'appello è incorsa,invece, in errore per avere,con riguardo al' le particelle nn. 15 e 373,omesso l' esame dell' eccezione -respinta dal Tribunale e riproposta in sede di gravame ai sensi dell'art.346 del codi- ce di procedura civile- con la quale il convenuto aveva chiesto che si decidesse la causa in base alla sentenza-giudicato,emessa, in altro giudi- " zio svoltosi tra lui e suo fratello, dal Tribunale di Lanciano (30 giugno 1986),confermativa della pronuncia del RE di OL (8 maggio 5 E BUEREY T R O C 1985),che aveva delimitato il confine tra dette particelle. Nè tale ecce zione doveva essere ignorata per essersi formato il “giudicato”, prima dell' affrancazione dei canoni sopravvenuta nell' anno 1988, perché questione decisa riguardava esclusivamente i De ON i quali,a se guito dell'ordinanza del Commissario per la liquidazione degli usi civi= ci della Regione BR (ordinanza 25 gennaio 1963, approvata con . 2 0 0 decreto del Presidente della Repubblica del 23.7.1963), avevano ottenu- to la legittimazione dell'occupazione delle terre e anche acquisito su di esse un diritto privatistico la cui natura giuridica (proprietà-enfiteusi) è irrilevante determinare, perché il processo concluso con il giudicato era stato promosso con un'azione (art. 950 cod.civ.) esperibile sia dal pro= prietario sia dall'enfiteuta. Pertanto, mentre si devono rigettare i primi due motivi del ricorso,deve accogliersi il terzo motivo,cassarsi, in relazione ad esso la sentenza im= (per deciden pugnata,e rinviarsi la causa alla Corte d'appello di Perugia che esamine- 12.0.00 rà il “giudicato” innanzi indicato e provvederà anche sulle spese di que 109T 250.000 sto giudizio. LESST Lover P. T. M. 200 accoglie TOT La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso, cassa) il terzo motivo, rinvia la causa alla Corte d'appello di Perugia anche per provvedere sul le spese del giudizio di legittimità. IL CANCELLIERE Dott.ssa Donatella D'Anna Roma 16 maggio 2000. IL PRESIDENTE He Conr. est. бейки Стай бие 6 схабено нец