Sentenza 12 aprile 2006
Massime • 1
In tema di dichiarazione di estinzione del reato, il "favor innocentiae" di cui all'art. 531, comma secondo, cod. proc. pen., per il quale il giudice dichiara non doversi procedere quando vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato, può trovare applicazione allorché l'incertezza ricada su elementi fattuali dell'"iter criminis", come il "tempus commissi delicti", ma non con riguardo ad attività "post delictum" che, richieste all'imputato o da lui provocate, come l'oblazione, la sanatoria per i reati edilizi, i condoni previdenziali ed altro, devono risultare da atti formali e processuali inconciliabili con il dubbio sulla esistenza della dedotta causa di estinzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2006, n. 18772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18772 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 12/04/2006
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 00610
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 013156/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CR AV, N. IL 21/11/1950;
avverso SENTENZA del 13/01/2005 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. IANNIELLO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. SALZANO Francesco che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 gennaio 2005, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato integralmente la decisione in data 1 ottobre 2003 del Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, che aveva condannato IN UD alla pena di giorni venti di reclusione e Euro 500,00 di multa, riconoscendolo colpevole del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., e D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638, per avere omesso, in qualità di legale rappresentante della s.r.l. Scanzir, il versamento delle ritenute previdenziale e assistenziali operate sulle retribuzioni dei propri dipendenti relativamente al periodo dal luglio 1993 al luglio 1996, per un importo complessivo di L. 12.849.000. Come accertato in Cosenza il 6 novembre 1996. In tale sede di appello, l'imputato aveva chiesto e ottenuto la riapertura dell'istruttoria dibattimentale, per poter produrre la documentazione comprovante l'intervenuta regolarizzazione della posizione previdenziale risultata scoperta per effetto del c.d. condono previdenziale del 1997.
Al riguardo, la Corte d'appello non aveva accolto la conseguente richiesta di non doversi procedere per estinzione del reato, ritenendo che non fosse emerso in maniera chiara ed in equivoca il dedotto versamento integrale delle somme indicate nel capo di imputazione, maggiorate degli interessi.
Quanto alla subordinata richiesta di riduzione della pena con i benefici, tra i quali la sostituzione della pena detentiva, la Corte ha ritenuto congrua e adeguata la pena inflitta, determinata in misura assai contenuta e non ha aderito alla richiesta di sostituzione della stessa in una pecuniaria in considerazione di due precedenti penali di tipo finanziario.
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro propone ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendone la mancanza di motivazione, avendo il giudice d'appello posto a fondamento delle propria decisione una motivazione meramente apparente, in quanto non avrebbe valutato tutti gli argomenti della difesa suscettibili di condurre ad un diverso risultato. La difesa già in prime cure, di fronte all'allora mancata acquisizione della documentazione del condono in quanto ritenuta non conducente con certezza alla dichiarazione di estinzione del reato, aveva infatti chiesto la declaratoria di non doversi procedere quantomeno ai sensi dell'art. 531 c.p.p., comma 2. La Corte territoriale, nonostante l'acquisizione di tale documentazione e ritenendo che da essa non emergerebbe "in maniera chiara e in equivoca che il UD abbia provveduto al pagamento integrale di tutele somme di cui al capo di imputazione", non aveva peraltro dato alcuna risposta alla richiesta della difesa di una pronuncia ai sensi dell'art. 531 c.p.p., comma 2, così venendo meno all'obbligo di motivazione di cui all'art. 125 c.p.p., comma 3. In ogni caso, l'imputato dichiara di produrre col ricorso per Cassazione la documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto previsto dalla legge sul condono previdenziale e eccepisce comunque la prescrizione del reato, essendo trascorsi ben otto anni e tre mesi già alla data della sentenza di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. Quanto alla questione principale, relativa alla pretesa regolarizzazione della posizione previdenziale contestata attraverso l'utilizzazione del c.d. condono previdenziale di cui al D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 4, convertito nella L. 28 maggio 1997, n. 140
(il cui comma 1, prevede la possibilità di regolarizzazione dei contributi omessi relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, mediante il versamento entro il 31 maggio 1997 dei contributi medesimi maggiorati degli interessi del 10% annuo, nel limite massimo del 40% complessivo), va anzitutto rilevato che il ricorrente non produce in questa sede la documentazione annunciata nel ricorso, che dovrebbe provare il relativo versamento.
Inoltre, anche la documentazione versata in sede di appello - e qui richiamata con la censura di violazione di legge e di carenza di motivazione, in quanto, nonostante essa, la Corte non aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente per intervenuta estinzione del reato, anche solo ex art. 531 c.p.p., comma 2 - non appare concludente nel senso dell'intervenuto integrale versamento di quanto dovuto ai sensi della legge citata, indicando un debito molto maggiore di quello contestato al ricorrente e un versamento minore di esso.
Come del resto ritenuto dalla Corte territoriale, sia pure con una espressione che ha fatto ritenere all'imputato la sussistenza di un dubbio al riguardo, da escludere alla luce dell'oggetto dell'accertamento, come sopra richiamato e indicativo del mancato integrale versamento della somma dovuta (necessario per il perfezionamento del condono: Cass. 7 ottobre 2004 n. 39264). La certezza della Corte territoriale in ordine alla mancata dimostrazione del pagamento integrale del c.d. condono appare poi confermata dalla mancata considerazione da parte della Corte medesima della richiesta, svolta in via subordinata, di una pronuncia ai sensi dell'art. 531 c.p.p., comma 2. In ogni caso, va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 5^, ord. 1 dicembre 1998 n. 5182), cui questo Collegio dichiara di aderire, il favor innocentiae espresso dalla norma di cui all'art. 531 c.p.p., comma 2, come da quelle di cui all'art. 529 c.p.p., comma 2 e art. 530 c.p.p., comma 3, trova applicazione per l'incertezza incidente su elementi fattuali dell'iter criminis, come il tempus commissi delicti, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'amnistia, della prescrizione o della tempestività della querela.
Il principio non è invece applicabile con riguardo all'incertezza relativa al posi delictum, per le cause estintive dei reati e le condizioni d'improcedibilità a carattere potestativo, legate a prestazioni o attività che, richieste all'imputato o da lui provocate - remissione espressa di querela e relativa accettazione, oblazione, pagamento del tributo per i reali fiscali, sanatoria per i reati edilizi, condono previdenziale, pagamento di somme in materia di assegni a vuoto - e che devono risultare da atti formali e processuali o, comunque, in modo positivo e rigoroso, dalla prova penale, sono inconciliabili con il dubbio e non giustificano un favor innocentiae al di là dell'atto richiesto e non dimostrato. Le cause potestative di non punibilità, come è sicuramente quella di cui si discute, si configurano pertanto come comportamenti positivi ineludibili. La norma di legge, infatti, attribuendo all'imputato il potere di paralizzare il processo o di estinguere il reato con una prestazione o un atto formale, non tollera una presupposizione di apparenza in bonam partem, ma postula l'effettività e la probatio plena della dazione o dell'atto, nel termine e nelle forme imposte dalla legge, quale imprescindibile condizione per una statuizione favorevole.
Infine il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, che sarebbe ampiamente maturata, essendo il periodo di prescrizione stabilito dal combinato disposto dell'art. 157 c.p., comma 1, n. 4 e art. 160 c.p., in sette anni e mezzo, nel caso in esame decorrente, secondo l'imputato, dalla data dell'accertamento del 6 novembre 1996 (rectius, dal 16 agosto 1996, data dell'ultima omissione di versamento, ex art. 158 c.p., comma 1). Tale eccezione di prescrizione, non proposta in appello e quindi inammissibile in questa sede di legittimità ai sensi dell'art. 616 c.p.p., comma 3, non può essere presa in considerazione d'ufficio in ragione dell'inammissibilità complessiva del ricorso (cfr., al riguardo, la recente Cass. S.U. 22 marzo 2005 n. 1229) e comunque la prescrizione non sarebbe maturata neppure oggi, in ragione delle sospensioni del decorso della stessa, ai sensi dell'art. 159 c.p., dal 19.7 al 20.12.00, da tale ultima data al 16.5.01, dal 9.10.02 al 18.12.02, dal 22.1.03 al 5.3.03, dal 21.5.03 all'1.10.03 e dall'1.4.2004 al 13.1.05, tutte per impedimento dell'imputato o per l'adesione del suo difensore ad uno sciopero degli avvocati, per una durata complessiva di 2 anni, 4 mesi e 9 giorni, che, sommati ai sette anni e sei mesi dal 16 febbraio 1996, farebbero maturare il periodo di prescrizione alla data del 25 giugno 2006. Concludendo, il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni indicate e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali nonché di una somma,
che si determina in Euro 500,00, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2006