Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2006, n. 18772
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Sentenza 12 aprile 2006

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In tema di dichiarazione di estinzione del reato, il "favor innocentiae" di cui all'art. 531, comma secondo, cod. proc. pen., per il quale il giudice dichiara non doversi procedere quando vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato, può trovare applicazione allorché l'incertezza ricada su elementi fattuali dell'"iter criminis", come il "tempus commissi delicti", ma non con riguardo ad attività "post delictum" che, richieste all'imputato o da lui provocate, come l'oblazione, la sanatoria per i reati edilizi, i condoni previdenziali ed altro, devono risultare da atti formali e processuali inconciliabili con il dubbio sulla esistenza della dedotta causa di estinzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2006, n. 18772
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18772
    Data del deposito : 12 aprile 2006

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