Sentenza 5 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/02/2002, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 O 9 I 5 1 Z . / A N 4 / R A 6 I T 2 S E R . I R . L G A P L E . T BBLICA ITALIANA A R D U L B B 01-525 02 A E I A D D R T IN NOME DEL ROI A I T I S E 1 N T R 3 E 1 N E S EM IC ŁO CORT E T I S N A A E M SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. n. 774/2000 Dott. Alfio Finocchiaro Cons.Relatore Cron. 3877 Dott. Massimo Oddo Dott. Stefano Monaci Consigliere Rep. Dott. Mario Cicala Consigliere Ud. 13 novembre 2001 Consigliere Dott. Antonino Di Blasi ha pronunciato la seguente: OGGETTO SENTENZA Tributi diretti / Ilor / sul ricorso proposto il 27 dicembre 1999 da: processo I udienza DU AN IA ER, in proprio e nella qualità di ex socio trattazione/ notifica l - eletti-· Confezioni di Meggiorin-DU s.d.f. della cessata MD società di fatto / legit- vamente domiciliata in Roma alla via Tazzoli, n. 6, presso l'avv. timazione passiva / Romano Vaccarella, che la rappresenta e difende giusto mandato a socio. margine del ricorso DIN ricorrente
contro
Amministrazione delle Finanze dello Stato nella persona del mini- stro pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 6 4 2 2 12 resistente proc. n. 774/2000 R.G. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della -sez. LVI- n. 125/99. Lombardia Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 novembre 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito l'avv.Romano Vaccarella, difensore della DU, che ha chie- sto la cassazione della sentenza impugnata;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mele, che ha concluso per l'accoglimento del primo moti- vo con assorbimento degli altri;
in subordine per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio distrettuale II.DD. di Breno, a seguito di verifica della po- lizia tributaria nei confronti della s.d.f. M.D. di Maggiorin e Duco- ом li, notificava il 28 dicembre 1992 al socio AN IA ER DU avviso di rettifica della dichiarazione resa dalla società ai fini I.l.o.r. per l'anno 1987. La DU, nella sua qualità, proponeva ricorso avverso la rettifica e la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia il 18 febbraio/15 settembre 1997 annullava l'avviso per difetto di motivazione, sul ri- lievo che la stessa era costituita esclusivamente dal riferimento alle risultanze di un processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. il 19 novembre 1991, che era stato notificato soltanto al socio Meggiorin. Le decisione, appellata dall'Ufficio, era riformata il 31 maggio/24 giugno 1999 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombar- proc. n. 774/2000 R.G. 2 dia, che dichiarava improponibile il ricorso della DU, atteso che, essendo stato conferito il potere di amministrazione della società uni- camente al socio Meggiorin, ella era priva di legittimazione alla pro- posizione della lite. La DU, in proprio e nella qualità di ex socio della cessata MD, ricorreva per la cassazione della sentenza con sei motivi e l'intimata Amministrazione Finanziaria dello Stato non si costituiva nel proce- dimento. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente, con il primo motivo, ha eccepito la nullità della sen- tenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 33, 1° co., e 17, d.p.r. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto l'istanza di trat- tazione del gravame in pubblica udienza, nella quale era comparso il solo Ufficio, sarebbe stata notificata all'appellata in luogo diverso dal ом domicilio presso il dott. Luigi Billone, che ella aveva eletto nell'atto di costituzione per il secondo grado di giudizio dinanzi alla com- missione tributaria regionale. Il motivo è fondato. La pubblica udienza, condizionata alla presentazione da almeno una delle parti di apposita istanza di discussione, rappresenta un rito al- ternativo alla camera di consiglio, normalmente previsto per la tratta- zione delle controversie tributarie, ed in relazione ad essa, al pari che nonostante la conformazione del relativo processoalla seconda, come documentale, sia sotto l'aspetto probatorio che difensivo - van- no osservati tutti gli adempimenti necessari a garantire l'esercizio del proc. n. 774/2000 R.G. 3 diritto di difesa. La specifica e più intensa caratterizzazione del contraddittorio, deri- vante dalla possibilità offerta alle parti costituite di illustrare oral- mente i termini della controversia e le rispettive ragioni, è realizzata con la comunicazione oltre che della data stabilita per la trattazione della controversia, affidata alla segreteria dall'art. 31, d.p.r. n. 546/92, anche con la notifica dell'istanza di discussione in pubblica udienza ai soggetti legittimati a partecipare ad essa, secondo la previsione dell'art. 33, 1° co., cit. dec., e l'invalidità, pur se limitata a quest'ultima formalità, determina, conseguentemente, la nullità dei successivi atti processuali e della sentenza, a norma degli artt. 101 e 156, 2° co., c.p.c., essendo detta notifica indispensabile a garantire l'intervento nell'udienza di tutti i necessari contraddittori. Nella specie, dovendo la richiesta dell'Ufficio di discussione in pub- A blica udienza essere notificata, alla luce della disciplina di cui all'art. 17, 1° co., d.p.r. n. 546/1992, nel domicilio eletto dall'appellata nell'atto di costituzione nel giudizio di secondo grado, salva la con- segna a mani proprie, ed essendo stata invece la stessa notificata in un domicilio, la cui elezione era stata implicitamente revocata da al- tra successiva, deve ritenersi che la trattazione della causa, svoltasi in pubblica udienza con il solo intervento del rappresentante dell'am- ministrazione finanziaria, sia avvenuta in violazione dei principi del contraddittorio e della difesa. Tutti gli atti compiuti da quel momento in poi, dunque, sono da con- siderarsi nulli, compresa la sentenza pronunciata in secondo grado proc. n. 774/2000 R.G. 4 all'esito della discussione ed in accoglimento, quindi, del primo mo- tivo la sentenza impugnata deve essere cassata con assorbimento de- gli altri motivi di ricorso e rinvio, anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso con assorbimento degli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 13 novembre 2001. presid Il consigliere est. dott. Alfio Finocchiaro dott. Massimo Oddo RE C IL CANCE Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA -5 FEB. 2002 13778. IL CANCELLIERE C1 Oggi. Battista Innocenze E N O I Z 6 8 A 9 5 R 1 T / . S 4 N I / 6 - G 2 A E B I . R . .R R L P L A . A D A T D . L U B E E B T D A I T I N A R S E 1 I T N S 3 E R E 1 S E . I T A N A M proc. n. 774/2000 R.G. 5