Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 1
In base all'art.1460 cod. civ. (che si applica anche al contratto di lavoro subordinato) l'inadempimento della parte che, nell'ambito del contratto a prestazioni corrispettive, giustifica la sospensione della prestazione dell'altro contraente presuppone, di regola, che l'obbligazione si riferisca a prestazione scadente prima o simultaneamente rispetto a quella di colui che si avvale del potere di autotutela. La "ratio" della norma, infatti, deve essere ravvisata nell'esistenza di un pericolo attuale di inadempimento riconducibile alla sfera dell'obbligato e quindi tale da pregiudicare l'equilibrio sinallagmatico del contratto. (In base al suddetto principio la S.C. ha escluso che l'acclarata illegittimità del prolungamento delle ferie di una lavoratrice da parte del datore di lavoro per un circoscritto periodo di tempo potesse giustificare la sospensione della prestazione da parte della lavoratrice medesima la quale non si era più ripresentata al lavoro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/1999, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE - Presidente -
Dott. Alberto EULA - Consigliere -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ET US & C SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISISTRATO 11, presso lo studio dell'avvocato GIANNI ROMOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI BURLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZZ EL IG;
- intimato -
e sul 2 ricorso n 00996/97 proposto da:
ZZ EL IG, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO CESTER, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
ET US & C SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 68/95 del Tribunale di VICENZA, depositata il 27/12/95 R.G.N. 53/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CASTIGLIONE;
udito l'Avvocato PAOLO BOER per delega Avv. ROMOLI;
udito l'Avvocato COSSU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo, rigetto nel resto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23 settembre 1991, la signora IN OL RE convenne in giudizio, dinanzi al Pretore di Vicenza, in funzione di giudice del lavoro, la s.r.l. TT, riferendo a) di essere stata dipendente della società fino al mese di ottobre del 1990; b) di avere subito - nel mese di ottobre dello stesso anno - un'illegittima riduzione dell'orario di lavoro giornaliero;
c) di essere stata - in data 15 febbraio 1991 - posta unilateralmente in ferie per 15 giorni, nonostante queste non fossero ancora maturate;
d) di essersi, al termine del periodo di ferie, ripresentata con tre giorni di ritardo e di non essere stata ammessa al lavoro.
Ritenendo che, nel comportamento della datrice di lavoro fosse configurabile un licenziamento, la ricorrente chiese al giudice adito che, previa declaratoria di illegittimità del recesso, fosse ordinata la reintegrazione di essa ricorrente nel posto di lavoro, con condanna della società convenuta alla corresponsione di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento, nonché delle differenze retributive dovute a causa della unilaterale riduzione dell'orario lavorativo.
Nella resistenza della s.r.l. TT, con sentenza del 1 giugno 1994, il Pretore, in parziale accoglimento della domanda della ricorrente, condannò la datrice a pagare la somma di L. 1.004.024 - con gli accessori di legge - a titolo di corrispettivo dovuto per la riduzione dell'orario disposta nel periodo ottobre 1990 - febbraio 1991, e le retribuzioni dovute per le dodici giornate lavorative per le quali la società, avendola posta unilateralmente in ferie, aveva rifiutato la prestazione lavorativa della OL e rigettò il capo di domanda diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento.
Contro la sentenza di primo grado propose appello la lavoratrice cui resistette la s.r.l. TT.
Con decisione del 27 ottobre - 27 dicembre 1995, il Tribunale, rigettata la domanda riconvenzionale con la quale aveva chiesto che il rapporto con la OL RE si era risolto per dimissioni di costei, condannò la società a corrispondere alla lavoratrice le retribuzioni maturate successivamente al 4 marzo 1991. Osservò anzitutto il Tribunale che, una volta dichiarata la illegittimità della concessione (unilaterale) delle ferie alla OL, il rifiuto - da parte della società - della prestazione lavorativa, offerta dalla dipendente il giorno successivo alla scadenza del periodo feriale, era ingiustificato. Di modo che la stessa società si era posta in una situazione di mora credendi "che ha reso la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni lavorative imputabile esclusivamente all'azienda".
Rilevò, quindi, il Tribunale che, anche se il periodo di ferie fosse stato disposto dal datore di lavoro legittimamente, alla mancata presentazione del dipendente al termine di detto periodo, non poteva attribuirsi un'implicita manifestazione di recesso del rapporto. Considerò, infine, il Tribunale che la soc. TT non aveva mai adottato un provvedimento formale di recesso, così che nessuna declaratoria di sua illegittimità poteva essere pronunciata. Contro la sentenza del Tribunale di Vicenza, la s.r.l. TT PE e C. propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La signora IN OL RE resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
Le parti hanno presentato, ai sensi dell'art. 378 Cod. proc. civ., memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, disporsi, ex art. 335 cod,. proc. civ., la riunione di entrambi i ricorsi (principale ed incidentale condizionato), perché proposte contro la stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando contraddittorietà ed incoerenza della motivazione, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, la società TT critica la sentenza impugnata per non aver considerato che, in data 21 febbraio 1991, la OL, dopo appena tre giorni di ferie, si era presentata in azienda ed era stata invitata ad allontanarsi in quanto ancora in ferie sino al 4 marzo 1991. Ciò dimostra che, soltanto da quest'ultima data, essa società doveva accettare le prestazioni lavorative, di modo che la mora credendi andava circoscritta al periodo del 21 febbraio al 4 marzo 1991, posto che da tale giorno era iniziato l'inadempimento della OL, che non si era più presentata al lavoro.
La censura è fondata.
Il Tribunale ha accertato che il collocamento in ferie della lavoratrice per 15 giorni era stato disposto unilateralmente dalla società TT, e che quest'ultima aveva rifiutato la prestazione della propria dipendente offerta dopo tre giorni di ferie. Ha quindi ritenuto che, da allora in poi, l'azienda fosse in mora, avendo rifiutato, appunto, la prestazione, ed ha escluso che alla sola mancata presentazione al lavoro (della OL) potesse attribuirsi in modo univoco il significato di una volontà di dimettersi. Così opinando, il Tribunale è incorso nel vizio denunciato, poiché ha erroneamente ritenuto legittimo il comportamento della lavoratrice, la quale non si è ripresentata al lavoro ne' dopo la scadenza del periodo di ferie (sia pure contestato nella sua durata), ne' dopo la scadenza del periodo di malattia (29 marzo 1994), regolarmente certificato.
Infatti, l'acclarata illegittimità del prolungamento delle ferie da parte della società attuale ricorrente, dovendo essere circoscritta al periodo dal 21 febbraio al 4 marzo 1991 non consentiva certamente la successiva assenza della lavoratrice, in favore della quale non poteva (e non può) conseguentemente, applicarsi il principio di cui all'art. 1460 Cod. Civ. utilmente invocabile nel contratto di lavoro subordinato (Cass. n. 307/1996). Giova, al riguardo, rilevare che l'art. 1460 Cod. Civ. ha disegnato una fattispecie in cui l'inadempimento della parte che, nell'ambito del contratto a prestazioni corrispettive, giustifica la sospensione della prestazione dell'altro contraente presuppone, di regola, che l'obbligazione non si riferisca a prestazione scadente prima o simultaneamente rispetto a quella di colui che si vale di quel potere di autotutela. La ratio della norma, secondo l'opinione più diffusa, deve, invero, essere ravvisata nell'esistenza di un pericolo attuale di inadempimento, riconducibile alla sfera dell'obbligato, e quindi tale da pregiudicare l'equilibrio sinallagmatico del contratto, tanto è vero che la giurisprudenza ha ritenuto equivalente al mutamento delle condizioni patrimoniali del contraente l'esistenza, purché ignota all'altro, di una tale situazione al momento della stipulazione del contratto, se tale da mettere in pericolo il conseguimento della prestazione da parte dell'altro contraente (cfr. per tutte: Cass. n. 3713/1996). Ciò considerato, si deve osservare che tale ipotesi non è all'evidenza configurabile nella fattispecie, in cui, successivamente al 4 marzo 1991 (scadenza del periodo di ferie) oppure al 29 marzo 1991 (scadenza del periodo di malattia della lavoratrice), non è configurabile un inadempimento dell'obbligazione a carico della TT, che giustificasse la sospensione della prestazione dell'altra contraente (della OL, cioè).
La sentenza impugnata, che ha omesso di considerare detto elemento, non si sottrae, quindi, agli addebiti, che le vengono mossi con il primo motivo.
La fondatezza dell'anzidetto primo motivo (con il conseguente accoglimento) comporta l'assorbimento del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato che, nell'ordine, hanno per oggetto:
a) la questione dell'ammissibilità dell'istanza di esibizione del libretto di lavoro dell'attuale resistente ai fini della prova dell'aliunde perceptum;
b) la configurabilità di un licenziamento intimato dalla società ricorrente.
L'accoglimento del primo motivo comporta la cassazione della sentenza gravata;
la causa, conseguentemente, va rinviata ad altro giudice, di pari grado, che si designa nel Tribunale di Padova - Sezione Lavoro, il quale riesaminerà il punto relativo alla censura accolta e deciderà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiarati assorbiti il secondo motivo ed il ricorso incidentale condizionato. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Padova - Sezione Lavoro. Così deciso in Roma il 20 aprile 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA, IL 12 GENNAIO 1999.