Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/1999, n. 267
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Sentenza 12 gennaio 1999

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In base all'art.1460 cod. civ. (che si applica anche al contratto di lavoro subordinato) l'inadempimento della parte che, nell'ambito del contratto a prestazioni corrispettive, giustifica la sospensione della prestazione dell'altro contraente presuppone, di regola, che l'obbligazione si riferisca a prestazione scadente prima o simultaneamente rispetto a quella di colui che si avvale del potere di autotutela. La "ratio" della norma, infatti, deve essere ravvisata nell'esistenza di un pericolo attuale di inadempimento riconducibile alla sfera dell'obbligato e quindi tale da pregiudicare l'equilibrio sinallagmatico del contratto. (In base al suddetto principio la S.C. ha escluso che l'acclarata illegittimità del prolungamento delle ferie di una lavoratrice da parte del datore di lavoro per un circoscritto periodo di tempo potesse giustificare la sospensione della prestazione da parte della lavoratrice medesima la quale non si era più ripresentata al lavoro).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/1999, n. 267
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 267
    Data del deposito : 12 gennaio 1999

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