Sentenza 24 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/03/2003, n. 4261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4261 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
c.c. 76233 CENTE DA REGISTRAZIONE eixeus aut quinq 1.26/518 uie 4 s REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 042 6 1/03 R.G.N.9372.01 9809 Composta dai Magistrati: Cron. Dott. BRUNO SACCUCCI PRESIDENTE Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. UD.
8.7.02 Dott. ANTONIO MERONE CONSIGLIERE OGGETTO: Irpef Dott. GIUSEPPE FALCONE CONSIGLIERE terremoti Dott. ANTONINO DI BLASI CONSIGLIERE sospensione imponibile ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 76233 sul ricorso proposto da: Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso ex lege' dall'Avvocatura Generale dello 1 Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 ricorrente
contro
Ponti Corrado res. a Città di Castello via S. Amanzio 18 intimato, non costituito avverso la sentenza n. 68.05.00 in data 4.2.2000 della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, depositata in data 9.3.2000; 3104 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 8.7. 2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per il ricorrente l'avv. Giordano;
sentite le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore che ha chiesto il rigetto del Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO, ricorso i SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il contribuente indicato in epigrafe, residente in uno dei comuni colpiti da eventi sismici, dopo avere beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del DL. 26.5.84 n. 159 convertito in Legge 24.7.84 n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e pertanto recuperava a tassazione il maggior reddito così determinato. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 28 L. n. 133.99; 3 comma 2 bis del DL. n. 971.85 ; 13 comma 1 L. n. 449.97; 10 L. n. 46.96 2 D. P.R. n. 597.73. La parte intimata non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'art. 3 comma 2 bis del DL. n. 791.85, convertito con modificazioni nella Legge n. 46.86 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette sospese in virtù dell'art. 13 quinquies del DL. n. 159.84 convertito con modificazioni nella Legge n. 363.84, fino al 31.12.85 per i residenti nei comuni colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini Irpef e dell'Ilor in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della L. n. 133.99, posto in relazione all'art. 11 L. n. 28.99 deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza consistente nella della sospensione, al netto dei versamenti sospesi> ( per tutte, Cass. nn. 4945.2000, 8659.2001, 10237.2001, 11248.2001). Non si dubita, peraltro, che gli importi di cui sopra non costituiscono un onere deducibile>: semplicemente essi non concorrono> a formare il reddito. Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa. РОМ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso. : Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 8 luglio 2002 диноصد (NZU AL C!чис IL PRESIDENTE TOTT. BRUNO SACCUCCI CANCELLIERE C1 AND IL CONSIGLIERE ESTENSORE $ano DR. VINCENZO DI NUBILA ашии Атоев аль MAR. 03 DEPOSTA 2.4 CANCE ENTE A REGISTRAZIONE Oggi ai susi art 13 Quirogués 4.26/5/84 m. 153 дигория