Sentenza 21 ottobre 2008
Massime • 1
L'inefficacia della misura cautelare disposta dal giudice incompetente a seguito della decorrenza del termine di venti giorni di cui all'art. 27 cod. proc. pen. non preclude al giudice competente l'adozione di una nuova misura cautelare sulla base degli stessi elementi. (In motivazione, la S.C. ha affermato che il nuovo provvedimento cautelare rappresenta un titolo autonomo di detenzione e che l'eventuale omessa scarcerazione nel periodo intermedio non determina l'inefficacia della misura cautelare disposta dal giudice competente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/2008, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 21/10/2008
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 1362
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 027923/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BI LL N. IL 16/04/1967;
avverso ORDINANZA del 10/07/2008 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SAVANI PIERO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Martusciello che ha chiesto il rigetto del ricorso.
IN FATTO E DIRITTO
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torino ha applicato a BI RA, con ordinanza in data 7 marzo 2008, la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ad un'ipotesi associativa, volta alla commissione di più reati di frode informatica, nonché a plurime violazioni dell'art. 617 quinquies c.p. nonché dell'art. 617 quater c.p..
Il Tribunale del riesame di Torino ha poi dichiarato, il 2 aprile 2008, l'incompetenza dell'a.g. di Torino in relazione ai reati predetti indicando la competenza del Tribunale di Pavia, per i delitti rubricati sub 20 (art. 617 quinquies c.p.) e 21 (art. 617 quater c.p.), nonché quella dei Tribunali di Lodi e Milano per le altre ipotesi di reato. Peraltro, in relazione ai delitti sub 20) e 21) il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano aveva emesso, in data 21 aprile 2008, su richiesta del locale Pubblico Ministero, ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il Tribunale del riesame di Milano con ordinanza del 27 maggio 2008 aveva dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Milano, in relazione ai citati capi 20) e 21) della rubrica, indicando quale a.g. competente il Tribunale di Pavia.
Una volta trasmessi gli atti all'a.g. competente, il Giudice per le Indagini Preliminari di quel Tribunale aveva emesso, in data 13 giugno 2008, ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il BI ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano del 10 luglio 2008 che aveva rigettato il suo ricorso contro la citata ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pavia.
Deduce il ricorrente che erroneamente il Tribunale aveva disatteso il suo rilievo riguardante la perdita di efficacia della misura cautelare che gli era stata imposta da Giudice per le Indagini Preliminari di altro Tribunale successivamente dichiarato incompetente ed in un momento successivo alla scadenza del termine di venti giorni previsto dall'art. 27 c.p.p.. Avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che il titolo custodiale costituito dalla nuova autonoma ordinanza, seppure tardiva, non comportava perdita di efficacia del precedente titolo e non rendeva necessaria la sua scarcerazione. Peraltro il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pavia non avrebbe emesso un'autonoma ordinanza di custodia, ma un'ordinanza ex art. 27 c.p.p.. Il ricorso è privo di fondamento.
Invero, l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pavia, in relazione ai delitti di cui ai capi 20) e 21) della rubrica, è intervenuta entro i venti giorni dall'emissione del provvedimento del Tribunale del riesame di Milano, con cui era stata dichiarata l'incompetenza di quell'a.g. che aveva emesso, ritenutasi competente anche in relazione a quelle imputazioni, ordinanza di custodia in carcere nel termine dei venti giorni dalla declaratoria di incompetenza del Tribunale del riesame di Torino. Peraltro è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che (Sez. 4 sent. 21770 del 12/5/2006 Rv. 234520 ric. Triana Mateus) in tema di misure cautelari disposte dal giudice incompetente, il decorso del termine di venti giorni, che costituisce il limite di efficacia della misura, non comporta alcuna preclusione rispetto al potere-dovere del giudice competente di emettere successivamente un nuovo provvedimento cautelare in base ad una nuova valutazione degli stessi elementi, in quanto (Sez. 1, sent. n. 38287 del 16/9/2004, Rv. 229742, ric. Esposito) si tratta di titolo autonomo di detenzione e l'eventuale omessa scarcerazione nel periodo intermedio non determina la perdita di efficacia della nuova misura, in quanto non prevista come sanzione processuale dall'art. 306 c.p.p., a nulla rilevando (Rv. 218167), se non in ipotesi ai sensi dell'art. 314 c.p.p., la mancata soluzione di continuità nella privazione della libertà dopo l'inutile decorrenza del termine di venti giorni di cui all'art. 27 c.p.p., che non determina altro che l'inefficacia del provvedimento emesso dal giudice incompetente.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2009