Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2001, n. 32894
CASS
Sentenza 11 luglio 2001

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In tema di obbligo di dimora, il provvedimento con cui il giudice impone il divieto di allontanamento dall'abitazione (nella specie: nelle ore notturne) non viola il limite di cui al quarto comma dell'art. 283, (il quale impone che il provvedimento non rechi pregiudizio per le normali esigenze di lavoro), allorché le ragioni di cautela siano individuate proprio in relazione al lavoro svolto dal sottoposto alla misura coercitiva (Nella specie, attività svolta presso i locali notturni e direttamente collegata al reato di lesioni personali commesso a carico di un avventore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2001, n. 32894
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32894
    Data del deposito : 11 luglio 2001

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