Sentenza 11 luglio 2001
Massime • 1
In tema di obbligo di dimora, il provvedimento con cui il giudice impone il divieto di allontanamento dall'abitazione (nella specie: nelle ore notturne) non viola il limite di cui al quarto comma dell'art. 283, (il quale impone che il provvedimento non rechi pregiudizio per le normali esigenze di lavoro), allorché le ragioni di cautela siano individuate proprio in relazione al lavoro svolto dal sottoposto alla misura coercitiva (Nella specie, attività svolta presso i locali notturni e direttamente collegata al reato di lesioni personali commesso a carico di un avventore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2001, n. 32894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32894 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 11/07/2001
1. Dott. GIORGIO LATTANZI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RENATO L. CALABRESE - Consigliere - N. 4563
3. Dott. FRANCESCO NICASTRO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PAOLO BRUNO - Consigliere - N. 15157/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EF ST, nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna in data 7 marzo 2001 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Calabrese udito il Pubblico Ministero nella persona Dr. O. Cedrangolo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Con l'impugnata ordinanza è stato rigettato l'appello avverso l'analogo provvedimento del G.I.P. che, in sostituzione della misura in atto degli arresti domiciliari, aveva imposto a NE ST, persona sottoposta a indagini in relazione al delitto di lesioni personali volontarie, gli obblighi di presentazione alla p.g. e di dimora a Bologna, con divieto di allontanarsi dall'abitazione nelle ore notturne.
Propone ricorso per cassazione l'interessato che deduce:
- motivazione mancante e/o illogica in ordine alla sussistenza delle condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari, ex art. 606 lett. e) c.p.p.;
- inosservanza ovvero erronea applicazione dell'art. 283 comma 4 c.p.p., ex art. 606 lett. b) dello stesso codice.
Il ricorso non merita accoglimento.
È inammissibile il primo motivo perché espone censure che attengono al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento ad una plausibile valutazione, sfavorevole all'assunto difensivo, dei fatti indicati come sopravvenuti. Si torna a sostenere in questa sede che questi devono ritenersi idonei a giustificare il venir meno delle condizioni di applicabilità della misura cautelare, ma la doglianza si limita a proporre una valutazione alternativa che non è deducibile in Cassazione.
Ammissibile, ma infondato, è l'altro motivo.
In effetti, in tema di obbligo di dimora, il quarto comma dell'art. 283 c.p.p. consente la prescrizione accessoria del divieto di allontanamento dall'abitazione in alcune ore del giorno, purché non vi sia "pregiudizio per le normali esigenze di lavoro". Ma è sin troppo evidente come ad un "pregiudizio" siffatto non possa attribuirsi valida incidenza, allorché le ragioni della cautela (nella specie, la prognosi di pericolosità di cui all'art.274, lett. c) c.p.p.) siano individuate proprio in relazione al particolare tipo di attività lavorativa svolta dal destinatario della prescrizione del divieto di allontanamento.
L'attuale ricorrente cura i servizi di supervisione ed immagine di locali notturni, discoteche, parcheggi ecc., ma il fatto delittuoso ascrittogli è direttamente collegato, come egli stesso ammette, all'espletamento di detta attività professionale (l'accusa è di avere cagionato lesioni ad un avventore).
Corretto sotto il profilo logico-giuridico appare per ciò il divisamento espresso sul punto del giudice "a quo", vanamente contrastato in ricorso, e consacrato nella efficace e perspicua osservazione che "la prescrizione di non allontanarsi dall'abitazione durante la notte interferisce, è vero, con il lavoro dello NE;
il lavoro, però, rientra a pieno titolo nella fattispecie cautelare, perché la tutela dell'ordine all'interno e nelle vicinanze di un locale è proprio quello di cui, almeno per il momento, è opportuno che l'indagato non si occupi".
Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna, il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria 3 settembre 2001