Sentenza 22 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/2002, n. 14899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14899 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
I 0 A D S 1 , S . O A P L T R L , A O A ' DI CASSAZIONE B S L E L I , P E EPUBBLICA ITALIANA 9 D S 9 D I A I 5 N T U S S : G N O O REMA N E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO P E P S S A S I M D I K A E G A E O D Oggetto O T L Composta dagli Ill..- 14899/02 R T E I T T S R A I Cessazione affitto N I L E G D S L E agrario E E R O D R.G.N. 6665/00 Dott. Vittorio DUVA President 8110/00 Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Cron. 34814 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. Dott. Mario Consigliere FINOCCHIARO Ud. 06/02/02 - Rel. Consigliere - Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IP CO RE, IP HE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LAURO MONTEGOZZA 21 24, presso difesi lo studio dell'avvocato LU GARDIN, dall'avvocato CANIO MANCUSO, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
IP AN IA;
intimata - e sul 2° ricorso n° 08110/00 proposto da: IP AN IA, elettivamente domiciliata in ROMA 2002 VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato LUCIO 343 CONGEDO, che la difende, giusta delega in atti;
1 controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
IP CO RE, IP HE;
intimati avversO la sentenza n. 8/00 della Corte d'Appello di POTENZA, sezione agrariria emessa il 12/1/2000, depositata il 03/02/00; RG. 71/99, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/02 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato LU NO (per delega Avv. Lucio Congedo ); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso 1 per rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Matera depositato il 19.2.1998 i fratelli NO CO VA e NO EL, premesso di essere proprietari di terreni siti in agro di Pisticci, contrade "Tinchi" e "Lavandaio", riportati in catasto al fl. 64, p.lle 47, 48, 183 e al fl. 63, p.lle 309 e 310, dell'estensione di circa un ettaro, concessi in affitto alla germana NO GE RI con contratto del 23.10.1973, assumendo che il contratto era cessato 2 ai sensi dell'art. 2 lett. e) 1. n. 203/1982 il 10.11.1997 e che avevano comunicato la disdetta del rapporto con raccomandata dell'8.9.1995, chiedevano di- chiararsi la cessazione del rapporto stesso alla data del 10.11.1997 e la condanna dell'affittuaria al rila- scio dei terreni. Costituitasi in giudizio, NO GE RI ecce- piva che nessuna disdetta era stata comunicata, poiché la precisata raccomandata, ricevuta il 13.9.1995, era risultata priva della lettera di disdetta (cioè del re- lativo contenuto], chiedendo di provare la circostanza. Assumeva, pertanto, che, in assenza di regolare disdet- ta, il contratto si era tacitamente rinnovato. Con sentenza del 4.11.1998 l'adita Sezione dichia- rava cessato il contratto al 6.5.1997, condannando la conduttrice al rilascio del fondo per il 10.11.1998. Impugnata la decisione dalla soccombente, la Corte d'appello di Potenza/Sezione specializzata agraria -in riforma della stessa- con sentenza del 12.1.2000 riget- tava la domanda proposta da NO CO VA e shy EL, sul rilievo che doveva ritenersi provata [a seguito dell'attività istruttoria svolta] l'eccezione sollevata dalla NO GE RI circa la mancata ricezione della disdetta, con la conseguenza che il rapporto di affitto doveva ritenersi tacitamente proro- 3 gato per la durata di legge. Per la cassazione di tale sentenza NO CO VA e EL hanno proposto ricorso affidato a due motivi. Resiste con controricorso e contestuale ri- corso incidentale NO GE RI. MOTIVI DELLA DECISIONE riuniti i ricorsi ai sensi dell'art. Previamente 335 c.p.c. e ricordato che la Corte territoriale lucana ha stabilito che, come da prova testimoniale espletata in appello, doveva ritenersi provata l'eccezione propo- sta da NO GE RI circa la mancata ricezione da parte sua della disdetta spedita con la raccomandata 8.9.1995, con la conseguenza che il rapporto di affitto онг corrente tra la stessa NO GE RI e i germani NO CO VA e EL si era tacitamente prorogato per la durata di legge, con il primo motivo i ricorrenti principali NO CO VA e EL denunciano violazione ed errata applicazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione a norme di diritto, lamen- tando che la Corte territoriale non poteva e non doveva ammettere in appello la prova per testi richiesta dall'appellante NO GE RI, attesa l'assoluta mancanza di elementi fattuali nuovi che ne giustifica- vano l'ammissione. La censura non può ricevere accoglimento. 4 Pacifico che in appello possono essere ammesse nuo- ve prove se indispensabili ai fini della decisione, l'esame diretto degli atti -consentito in questa sede per il tipo di vizio denunciato- permette dunque di ri- scontrare che la prova testimoniale è stata ammessa in secondo grado perché ritenuta dal giudice d'appello, con concisa ma congrua valutazione, “ammissibile, per- tinente e rilevante", come da ordinanza collegiale 9.6.1999. E' peraltro, da escludere che si fossero nella specie verificate decadenze che ne precludevano l'ammissione, atteso che, senza che lo stesso fosse am- ar messo, il detto mezzo istruttorio era stato ritualmente chiesto dall'odierna resistente fin dal primo grado "sulle circostanze di cui in premessa" della comparsa di risposta e su capitolo specificamente articolato nella stessa, indicandosi a teste AR NZ "con riserva di indicare ulteriori testi in lista in prefig- gendo termine". Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 115 c.p.C. per omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. I ricorrenti ad- ducono la limitazione della disamina operata dai giudi- ci d'appello, che si è risolta nella omessa adeguata motivazione, avendo ricostruito a mezzo di testi che 5 hanno detto cose non vere un fatto valutato ampiamente in modo negativo dai giudice di prime cure, nonché as- sumono che la sentenza di appello è inficiata da vizi. Anche questa censura va disattesa, non sussistendo la denunciata violazione dell'art. 115 c.p.c., giacchè la Corte di merito, in coerenza con tale norma, ha po- sto a fondamento della decisione la prova fornita dalla parte (NO GE RI, appellante), e non avendo i ricorrenti minimamente indicato i vizi da cui la sen- tenza impugnata sarebbe inficiata. Per altro, la stessa Corte ha fondato il proprio convincimento circa la man- cata ricezione da parte della predetta NO della di- de sdetta spedita in data 8.9.1995 su una logica e adegua- ta ricostruzione in fatto e su un apprezzamento della stessa scevro da vizi di diritto. Il ricorso va dunque rigettato. Parimenti va rigettato il ricorso incidentale, con cui NO GE RI denuncia violazione degli artt. 91, 1° comma, e 92, 2° comma, c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5, per avere la Corte d'appello affermato la compensazione delle spese legali del dop- pio grado del giudizio sulla base di "equi e giusti mo- tivi" non altrimenti specificati e comunque motivati. Ed infatti la statuizione di compensazione delle spese va posta in relazione e deve essere integrata con 6 le vicende processuali del caso, data l'intima connes- sione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese, ciò che all'evidenza ha tenuto presente il giudice a quo con riguardo all'andamento processuale di specie (ed in particolare alla difformità delle deci- sioni avutesi nei due gradi di merito), come del resto si desume dal ricorso, ai fini della disposta compensa- zione, da parte del detto giudice, ad un criterio di equità oltre che di giustezza. Al rigetto di entrambi i ricorsi consegue la com- pensazione, per giusti motivi da ciò determinati, delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso, il 6.2.2002, nella Camera di Consi glio. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE tonato Calahert Viênis froمنمتنا Depositata in Cancellería Oggi, 22.10 02 IL CANCEL KIERE C1 Dort ssa RI Aiello 7