Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2016, n. 15221
CASS
Sentenza 23 novembre 2016

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In tema di trattamento illecito dei dati personali, l'art. 167 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ha tipizzato, quale elemento costitutivo del reato, il nocumento, da intendersi come un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale e non, cagionato sia alla persona alla quale i dati illecitamente trattati si riferiscono sia a terzi quale conseguenza della condotta illecita. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che aveva configurato il reato in questione nei confronti dell'imputato che aveva inviato ai condomini missive e volantini, che rivelavano informazioni relative ad un procedimento penale nei confronti del portiere dello stabile per lesioni gravissime ai danni dello scrivente).

In tema di trattamento illecito dei dati personali, il nocumento per la persona alla quale i dati illecitamente trattati si riferiscono, previsto dall'art. 167 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, costituisce - per la sua omogeneità rispetto all'interesse leso, e la sua diretta derivazione causale dalla condotta tipica - un elemento costitutivo del reato, e non una condizione oggettiva di punibilità; ne consegue che esso deve essere previsto e voluto o comunque accettato dall'agente come conseguenza della propria azione, indipendentemente dal fatto che costituisca o si identifichi con il fine dell'azione stessa.

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  • 5Raffaele Marino, Autore presso ilDiritto
    Raffaele Marino · https://ildiritto.it/ · 27 maggio 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2016, n. 15221
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15221
Data del deposito : 23 novembre 2016

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