Sentenza 20 settembre 2024
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della seconda concessione del beneficio, non deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell'art. 163, comma primo, ultima parte, cod. pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva.
Commentario • 1
- 1. preclusioni- Avv. Gaetano PassanteGaetano Passante · https://www.studiolegalepassante.it/blog/ · 9 aprile 2025
09/04/2025 Sospensione condizionale della pena: preclusa in caso di due condanne per delitto. La sospensione condizionale della pena e i limiti imposti dalla legge La sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi abbia riportato due precedenti condanne per delitti. Lo ha ribadito la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12361/2025, pronunciandosi sul caso di un imputato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per i reati previsti dagli articoli 497 bis, commi 1 e 2, e 495 del codice penale, senza concessione del beneficio della sospensione condizionale. Il ricorso dell'imputato e le motivazioni L'imputato ha presentato ricorso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2024, n. 42640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42640 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREINA MARIA ANGELA OCCHIPINTI;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena. Letta la memoria dell'avv. ANTONIO ROSSI, difensore dell'imputato, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, emessa in data 5 aprile 2024, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia, ha condannato SO EA alla pena di anni 2 di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva, previa declaratoria di prescrizione del reato di bancarotta documentale semplice contestato al capo a). Penale Sent. Sez. 5 Num. 42640 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGELA Data Udienza: 20/09/2024 Il Tribunale di Pavia ha condannato l'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, commesso in qualità di socio illimitatamente responsabile della società "Sala dei gelati di SO EA s.a.s." dichiarata fallita nel maggio 2016, per avere distratto, o comunque dissipato, il valore dell'azienda, intesa come insieme dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, in quanto oggetto di trasferimento, senza alcun apparente motivo, alla società Ambrosia s.r.I., riconducibile al medesimo imputato. IL Tribunale ha rilevato che è sussistita una correlazione fra la decozione della "Sala dei gelati" ed il rapporto con la società Ambrosia s.r.l. verso la quale l'imputato aveva, ad un certo punto, fatto confluire tutte le risorse e poste attive, continuando ad accollare tutti i costi di produzione alla società fallita, in particolare quelli per le retribuzioni del personale che, di fatto, aveva continuato ad operare soltanto per la società Ambrosia s.r.l. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per mezzo del suo difensore. 2.1. Deduce, con primo motivo, vizio di violazione di legge , in particolare degli artt. 222 e 216 comma 1 n. 2) legge fall. e dell'art. 2555 cod.civ. La società fallita- esercente un'impresa di produzione e vendita, anche al dettaglio, di gelati e altri prodotti di pasticceria artigianale- ha svolto attività fino al 2010 quando, a seguito di procedimento esecutivo mobiliare, tutti i beni strumentali sono stati alienati all'asta ed acquistati dalla società Ambrosia s.r.I., venendo il relativo corrispettivo versato al creditore procedente, in particolare ad Equitalia. Lo stesso curatore fallimentare ha precisato che, dopo il 2011, erano state emesse solo tre fatture, a carico di Ambrosia s.r.I., per addebitare il costo del personale, ancora formalmente in carico alla società alienante, ma di fatto utilizzato dalla società Ambrosia. La distrazione, secondo l'accusa, avrebbe riguardato appunto l'importo delle suddette tre fatture, che si contesta non essere mai state incassate. La prospettazione accusatoria, tuttavia, non ha tenuto conto del fatto che la società non aveva più beni per esercitare l'attività imprenditoriale, avendo soltanto in carico i dipendenti che rappresentavano per la stessa un costo e non un'utilità, e che il curatore ha escluso che vi fosse stata una cessione di azienda, ritenendo che si fosse verificata una intermediazione di manodopera. Le fatture - che secondo la Corte di appello avevano costituito il controvalore distratto dell'azienda- erano riferite in realtà al rimborso dei costi;
tutti i dipendenti, peraltro, avevano confermato di essere stati pagati dalla società "Sala dei Gelati". In definitiva, non vi era alcun complesso di beni organizzati che avesse un valore commerciale 2 distraibile e la perdita dei beni strumentali aveva fatto venire meno la natura di azienda, come identificata dall'art. 2555 cod.civ. Il reato contestato non è configurabile per la mancanza di un bene economicamente realizzabile ( essendo al più prospettabile l'ipotesi di un diritto di credito non azionato) oltre che per la mancanza di dolo, tanto più essendo stata esclusa l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale e ravvisata, soltanto, una semplice confusa tenuta dei registri contabili;
se le fatture non fossero state emesse non vi sarebbe stata alcuna contestazione, in quanto si sarebbe potuto parlare soltanto di società inattiva. 2.2. Con secondo motivo censura vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 163 e 133 cod. pen. L'imputato ha un solo precedente, per un decreto penale di condanna al pagamento di multa, emesso nel 2010 per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali, non configurabile come provvedimento ostativo ex legge ai sensi dell'art. 164 cod. pen. Inoltre, sarebbe mancata una motivazione sul giudizio prognostico negativo. 3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al secondo motivo. Il difensore dell'imputato, con memoria depositata telematicamente, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato solo limitatamente al secondo motivo. 2. Il primo motivo del ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata ed è infruttuoso il tentativo di scardinare il ragionamento probatorio in base al quale i giudici di merito hanno ricostruito le vicende distrattive. Le censure, oltre ad essere generiche, in quanto meramente reiterative delle identiche censure proposte con l'atto di appello, senza un concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, propongono, peraltro, doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via 3 esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 2.1.Secondo la sentenza impugnata, l'imputato - agendo in qualità di socio illimitatamente responsabile della società "Sala dei gelati di SO EA s.a.s." dichiarata fallita nel maggio 2016 - ha sostanzialmente svuotato la società fallita senza alcuna contropartita, in favore della società Ambrosia s.r.I., alla quale era personalmente interessato, in quanto amministratore unico dal 2008 al 2016 ( quando veniva assunto a tempo indeterminato dalla stessa). In particolare, è stato evidenziato che: la società fallita, avente ad oggetto produzione e vendita di gelati e prodotti di pasticceria, dopo un periodo di florida attività, nel 2010, ha subito la vendita all'asta dei propri beni strumentali che sono stati acquistati proprio dalla società Ambrosia;
a partire da tale momento, risulta registrato un crollo nei ricavi della società "Sala dei gelati" che ha continuato a sopravvivere, sia pure svuotata, mantenendo, tuttavia, i propri dipendenti che sono stati, di fatto, utilizzati dalla società Ambrosia;
per gli anni 2012 e 2013 le uniche fatture, in numero di tre, risultano emesse nei confronti della società Ambrosia, relativamente a costi di produzione, in realtà riferibili alla medesima società Ambrosia. Dopo la vendita giudiziale del 2010 la società fallita aveva continuato formalmente ad operare rimanendo nei medesimi locali, impiegando il medesimo personale che aveva continuato a retribuire e continuando a sostenere "costi" ma senza conseguire alcun utile;
al tempo stesso, nel medesimo periodo prosperava, invece, la società Ambrosia s.r.I., riconducibile sempre al ricorrente, che fissava la propria sede nei medesimi spazi della società fallita, utilizzando i beni strumentali della medesima ed iniziando sostanzialmente a lavorare in luogo della fallita, comunque creando un'apparente confusione soggettiva che consentiva alla società Ambrosia di utilizzare tutti gli elementi positivi dell'attività, lasciando in capo alla fallita i soli elementi di segno negativo, tra cui debiti verso l'ER e costi per il personale: le evidenze acquisite hanno giustificatamente fatto ritenere che, tra la società fallita e la società Ambrosia s.r.l. ,fosse intervenuta una cessione di ramo d'azienda, pur non formalizzata, essenzialmente con riferimento all'utilizzo del personale 4 impiegato nel bar oltre che al subentro nei contratti funzionali allo svolgimento dell'attività (di catering e di banqueting) senza uno specifico corrispettivo. La difesa non sfiora il focus della contestazione, cercando di spostare l'attenzione sulle tre fatture emesse e sulla loro regolare annotazione sui libri contabili, omettendo di confrontarsi con il reale tenore dell'accusa, incentrata sull'avere il ricorrente, interessato alla società Ambrosia, utilizzato la società fallita in modo strumentale, come schermo al fine di una ottimizzazione dei ricavi della prima, che ha continuato di fatto ad operare beneficiando dello "sgravio" dei costi di produzione, di fatto accollati alla società fallita, senza alcuna causa giustificativa. Le fatture emesse negli anni 2012-2013, per l'utilizzo di personale ancora alle dipendenze della società fallita, da parte della società Ambrosia, puntualmente non pagate, sono state valutate come elemento di conferma della strategia perseguita, comprensibile soltanto avendo riguardo al complesso delle operazioni in una valutazione di insieme, in quanto rivelatrici di una scelta "imprenditoriale" priva di giustificazione in relazione alla società fallita. 2.2. La sentenza impugnata risulta avere fatto buon governo dell'insegnamento di questa Corte secondo cui, « la bancarotta fraudolenta (nelle forme della distrazione o della dissipazione, ovvero della determinazione dolosa del dissesto) non consiste soltanto nella dismissione di beni senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale, ma è integrata pure da attività e comportamenti che, sebbene corrispondenti all'esercizio di facoltà legittime riconosciute dall'ordinamento all'imprenditore, tuttavia rechino consapevolmente danno all'impresa, in quanto la liceità di ogni operazione dipende dai suoi riflessi sul patrimonio dell'imprenditore, sulla "salute" dell'impresa e sulla capacità dei beni aziendali di soddisfare le ragioni del ceto creditorio»( Sez. 5, n. 29187 del 27/05/2021, Rv. 281818 - 01) Inoltre, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza" rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto anche riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 27076301). 5 Nella fattispecie in esame, la ricostruzione alternativa dei ricorrente - secondo la quale dietro l'emissione delle fatture per l'utilizzo del personale si celerebbe, in realtà, un mero fenomeno di interposizione di personale e non un fenomeno di cessione aziendale ai sensi dell'art. 2555 cod.civ.- non si confronta concretamente con il tessuto argonnentativo della sentenza impugnata, che ha utilizzato il concetto di "sostanziale" cessione aziendale per inquadrare le operazioni sistematiche ai danni della società fallita, poste in essere dall'imputato, culminate nell'utilizzo della struttura della stessa per sviare i costi del personale e di produzione a favore di altra società. La doglianza difensiva -che, al fine di evidenziare il carattere lecito della condotta, pretende di fare leva sulla esistenza di fatture emesse dalla società fallita nei confronti della società Ambrosia s.r.l. per l'utilizzo di personale - non tiene conto della circostanza evidenziata dalla sentenza di primo grado che le fatture in questione erano emesse solo per una esigenza di "quadratura di conti", non essendo state, peraltro, rinvenute evidenze di relativo pagamento, né presso la società fallita né presso la società Ambrosia. 2.3.Sono manifestamente infondate e generiche anche le doglianze espresse, nell'ultima parte del primo motivo, in ordine all'asserita mancanza all'elemento soggettivo del reato, in quanto non si confrontano con la motivazione espressa dalla Corte territoriale che ha evidenziato come il ricorrente abbia svuotato la società fallita senza una contropartita ponendo in essere una condotta sorretta da dolo generico, per la cui sussistenza non è necessario lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). 3.Deve essere accolto, invece, in quanto fondato, il secondo motivo di ricorso. La Corte di appello ha negato la sospensione condizionale poiché ha ritenuto che l'imputato, avendo riportato precedente condanna a pena sospesa, non possa beneficiarne per la presenza di precedenti penali ostativi. Dal certificato del casellario del ricorrente consta che egli ha riportato condanna con decreto penale, per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali, alla pena sospesa della multa di euro 3.420,00. Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, ai fini della seconda concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non deve tenersi conto, nel computo della soglia complessiva rilevante ai sensi dell'art. 163, comma primo, ultima parte, cod. pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata ex art. 135 cod. pen. a quella detentiva, ben potendo il giudice, rinnodulando l'intero trattamento sanzionatorio in modo da non superare il limite di due anni, disporre la sospensione condizionale della sola pena detentiva e revocare la sospensione in precedenza concessa anche con riguardo alla pena pecuniaria (Sez. 5, n. 32803 6 del 22/04/2022, Bombacigno, Rv. 283568 — 01; Sez. 6, n. 49115 del 17/10/2022, Vincentelli, Rv. 284078 — 01; Sez. 7, n. 37402 del 30/06/2016, Antonazzo, Rv. 267951 - 01). 3.1. Ritiene il Collegio di non condividere l'orientamento contrario (Sez.5, n.17797 del 22/3/2019, Mazzei, Rv. 276765, relativa a fattispecie in cui anche la prima condanna a pena pecuniaria risultava sospesa;
Sez.3, n. 45251 del 09/10/2014, Lombardo, Rv. 260970) alla luce della lettura coordinata degli artt. 164, e 163 cod. pen. Ai sensi dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. «La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163». L'art. 163, comma primo, ultimo periodo, cod. pen. (come modificato dalla legge n. 145 del 2004) stabilisce che "In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa». La soluzione più restrittiva, oltre a non essere necessariamente imposta dall'art. 164, 4 comma, che richiama "i limiti stabiliti dall'art. 163", determinerebbe anche una disparità di trattamento tra chi è condannato una sola volta a pena che, per effetto del ragguaglio, superi i due anni e chi, invece, superi il limite a seguito di una seconda condanna. Esigenze di parità di trattamento, nonché il rispetto del dettato normativo contenuto nell'art. 164 cod. pen., che richiama l'art. 163, comma primo, cod. pen. senza limitazioni di sorta, inducono a privilegiare un'interpretazione delle due norme che consenta, nel caso di pluralità di condanne con pene pecuniarie insuscettibili di sospensione, la revoca della sola sospensione condizionale della pena pecuniaria irrogata con la prima sentenza ed il diniego della sospensione condizionale della pena pecuniaria oggetto della seconda condanna, in modo tale che la pena detentiva, per effetto del cumulo, rimanga contenuta entro il limite dei 2 anni. 4.In conclusione, il ricorso deve essere accolto con annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena con rinvio alla Corte di appello di Milano. Con rigetto nel resto.
P.Q.M.
7 '7 Così deciso il 20/09/2024 Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.