Sentenza 23 luglio 2002
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- 1. Responsabilità dell’ente pubblico per danni da “fauna selvatica”: estensione degli obblighi di custodia e onere della provaDi Paolo Nasini · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 12 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10737 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Sole REPUBBLICA ITALIANA dal Sig. per diritti € 1,55 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 23 LUG. 2002 IL CANCELLIERE 1 0 7 37 /0 2 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Responsabilità civile;
SEZIONE TERZA proprietà animali Composta dagli R.G.N. 3339/00 - Presidente CARBONE Dott. Vincenzo Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron.28343 Consigliere Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere Rep. L Dott. Luigi Francesco DI NANNI Ud. 28/02/02 Consigliere Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente SENTENZA € 0,77 L.1500 sul ricorso proposto da: MO IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 15, presso 10 studio dell'avvocato GIAN GUIDO H397885 PORCACCHIA, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente H397865
contro
REGIONE UMBRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale tempore,pro elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;
controricorrente2002 550 avverso la sentenza n. 619/99 del Tribunale di PERUGIA, emessa il 07/09/99 e depositata il 27/09/99 (R. G. 3067/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Gian Guido PORCACCHIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Vincenzo MO, con atto di citazione del 25 settembre 1995, ha convenuto in giudizio davanti al giudice di pace di Amelia la Regione Umbria, chiedendo- ne la condanna al pagamento della somma di oltre lire 4 milioni a titolo di risarcimento danni riportati dalla propria autovettura, violentemente urtata da un cin- ghiale selvatico mentre percorreva la strada provincia- le Tuderte. La Regione si è costituita in giudizio ed ha conte- stato il fondamento della domanda.
2. La domanda è stata accolta e la Regione Umbria è stata condannata al pagamento dei danni richiesti. La decisione è stata impugnata dalla Regione, la quale, tra l'altro, ha sostenuto che il giudice di pace aveva posto erratamente a fondamento della responsabi- 2 lità la omessa recinzione dei boschi adiacenti la stra- da provinciale, presupponendo in capo alla stessa Re- gione un potere oggettivo di governo della fauna selva- tica escluso dalla legge. Il tribunale di Perugia, con sentenza del 27 set- tembre 1999, ha riformato la sentenza rigettando la do- manda del MO. Il tribunale ha ritenuto che nella specie i presup- responsabilità della Regione, individuati posti della recinzione dei boschi adiacenti la strada nell'omessa provinciale e nell'omessa segnalazione di segnaletica sull'attraversamento di animali selvatici, non ricorre- vano, in quanto non esiste nell'ordinamento un obbligo giuridico del tipo di quello individuato dalla sentenza del giudice di pace.
3. Per la cassazione della sentenza di Vincenzo MO ha proposto ricorso, illustrato con memoria. Resiste con controricorso la Regione Umbria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico complesso motivo di ricorso alla sentenza impugnata è denunciato il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (art. 2043. cod. civ.; legge 27 dicembre 1977, n. 968; artt. 1 e 9 della legge 11 febbraio 1992, della legge regionale Umbra 17 maggio 1994 n. 14) e contraddittorietà o difetto di motivazio- 3 ne.
1.1. Il tribunale di Perugia, dopo avere premesso che per gli animali selvatici non è possibile avvalersi della presunzione di responsabilità del proprietario prevista dall'art. 2052 cod. civ., ha dichiarato che il danno cagionato dalla fauna selvatica è risarcibile so- lo alla stregua dei principi generali sulla responsabi- lità portati dall'art. 2043 cod. civ., ove ricorrano i presupposti in questo indicati. Nella fattispecie con- creta, secondo il tribunale, mancava il presupposto della colpa, in quanto nell'ordinamento per la Regione non esiste "alcun obbligo di recintare tutti i boschi".
1.2. Il MO sostiene che la Regione Umbria, ente di gestione dell'organizzazione del patrimonio fauni- stico, è tenuta a risarcire i danni provocati a terzi dagli animali selvatici che rientrano nel suo territo- rio ed addebita alla decisione l'errore di avere esclu- SO nessuna di-la responsabilità della Regione perché sposizione di legge le impone "la recinzione del terri- torio al fine di evitare lo spostamento di animali sel- vatici".
1.3. Il ricorso è accolto in base alle considera- zione che seguono.
2. La fauna selvatica rientra nella categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato (art. 826, 4 secondo comma cod. civ.), come si ricava agevolmente dalle disposizioni prima contenute nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1977 n. 968, poi nell'art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 157. 2.1. Ne deriva che per gli animali selvatici non si può più parlare di "res nullius" ed è venuta, quindi, meno una delle ragioni (l'inesistenza di un proprieta- rio) in base alle quali era negata l'applicabilità del- l'art. 2052 cod. civ. ai danni provocati da tali anima- li, anche se vaganti in una riserva di caccia. Nondimeno, la selvaggina, in quanto vive "in stato di naturale libertà nel territorio nazionale", non è sottoposta ad alcuna forma di soggezione di fatto che giustifichi l'applicazione della norma sostanziale ora indicata. Tale rapporto di soggezione non deriva neppure dal- l'obbligo giuridico della Regione di svolgere attività di protezione, di incremento e salvaguardia delle spe- cie in via di estinzione e di controllo della caccia (art. 1, terzo comma della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in quanto si tratta di attività che lo Stato svol- geva già prima dell'assunzione legislativa della pro- prietà della fauna selvatica. E non deriva neppure da un rapporto cosiddetto di "utenza" dell'animale, giacché la legislazione sulla 5 fauna selvatica non ha inteso assicurarne al soggetto pubblico l'uso e il godimento, ma solo predisporre, col riconoscimento della proprietà pubblica, un ulteriore strumento di tutela in vista dello scopo primario della conservazione della selvaggina, con cui non deve con- trastare l'esercizio della caccia, da ultimo: Cass. 14 febbraio 2000, n. 1638. 2.2. Il vero è che, secondo giurisprudenza oramai costante, il danno cagionato dalla fauna selvatica risarcibile alla stregua dei principi generali della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., la quale de- v'essere imputata alle Regioni, alle quali è stata tra- smessa la potestà di disciplinare la specifica materia e sulle quali ricade l'obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici ar- rechino danni a persone о a cose, tranne che il risar- cimento non sia previsto da apposite norme: Cass. 1 agosto 1991, n. 8470; 13 dicembre 1999, n. 13956; 14 febbraio 2000, n. 1638; Corte cost. (ord.) gennaio 2001, n.
4. La conclusione si ricava dalle seguenti disposizio- ni normative: ་ la legge 11 febbraio 1992, n. 157, che ha delega- ་ to alle Regioni l'esercizio dei poteri di gestione e di tutela della fauna selvatica (art. 1, primo comma); - il terzo comma della stessa norma, che dispone che le regioni a statuto ordinario provvedono ad emana- re norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla leg- ge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie;
- l'art. 9 della medesima legge, secondo il quale alle Regioni sono attribuite le funzioni di controllo in materia di fauna selvatica;
il successivo art. 26 secondo il quale presso le Regioni è istituito un fondo per i danni provocati (sia pure alla produzione agricola) dalla fauna selva- tica.
3. Come è stato accennato, questi principi non sono negati dal tribunale di Perugia, il quale ha compiuto un'indagine sulla colpa, che avrebbe potuto assumere la configurazione della "culpa in omittendo", individuata dal giudice di primo grado nella omessa la recinzione dei boschi adiacenti la strada provinciale percorsa dall'automobilista e nella omessa apposizione di segna- letica di attraversamento di animali selvatici. Secondo il tribunale nella fattispecie concreta non v'era un atto colposo addebitabile alla Regione, in quanto "non esiste un obbligo di legge alla recinzione del territo- rio al fine di evitare lo spostamento di animali selva- 7 tici".
3.1. La negligenza omissiva, perché possa costitui- re fonte di responsabilità per danni, non può essere riferita al solo principio del "neminem laedere" o alla una generica antidoverosità sociale della condotta del soggetto che non abbia impedito l'evento, ma deve fon- darsi su un vero e proprio obbligo giuridico di impedi- re l'evento lamentato, il quale può derivare, ○ diret- tamente da una norma, ovvero da uno specifico rapporto giuridico intercorrente fra il titolare dell'interesse leso ed il soggetto chiamato a rispondere della lesio- ne: Cass. 25 settembre 1998, n. 9590. Le possibili difficoltà di attuazione dell'obbligo non incidono sulla configurabilità della responsabili- tà, semmai sulla graduazione della colpa.
3.2. Nel sistema vigente alle Regioni spetta il pianificazione di tutto il territorio compito della silvo pastorale nazionale per la conservazione agro delle effettive capacità riproduttive degli animali, il conseguimento della densità ottimale e la sua conserva- zione: art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Nondimeno, l'esercizio di questo compito deve sal- vaguardare gli interessi dell'agricoltura (art. 26 del- la stessa legge) e non deve arrecare danni a terzi: ar- ticolo 2043 cod. civ., citato. 8 La responsabilità della Regione in ordine ai danni cagionati dalla fauna selvatica che percorre il suo territorio, quindi, è fondata su specifica previsione normativa.
3.3. Questo aspetto del problema non è stato tenuto presente nella sentenza impugnata, la quale ha escluso l'obbligo risarcitorio non attraverso la negazione del- la regola risarcitoria, ma, sostanzialmente, allegando le difficoltà nelle quali potrebbe trovarsi la Regione nell'attuazione dell'obbligo corrispondente. Si è già detto che queste difficoltà non operano sul piano degli elementi della responsabilità, ma su quelli della graduazione di questa.
3.4. Pertanto, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio ed il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: "la Regione risponde dei danni a terzi provocati dalla fauna selvatica e che si sono verificati nel suo territorio in quanto garante del potere di conservazione delle specie protette;
il giudice del merito non deve disattendere questo princi- pio, potendo ricavare dalle difficoltà della sua attua- zione solo elementi di valutazione del danno effetti- vo".
4. Conclusivamente, accolto il ricorso, la sentenza deve essere cassata con rinvio al tribunale di Perugia, 9 che, applicato il principio di diritto prima enunciato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
p. q. m.
cassa la sentenza im- La Corte accoglie il ricorso, pugnata con rinvio, anche per le spese di questo giudi- zio, al tribunale di Perugia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 28 febbraio 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Est. Il Presidente, IL CANCELLÉRE Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 23.07 .02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Mana Aiello 109T 129.11 MEOT 3088 TOT. 160,10 C A M RO TRATE EN ELLE 6 1 0 D / ZIA . TA c al EN te ong N a A G C S n A rea S e E v razia S A te TO en Servizig C N irig aria E , D M C C Responsabile ott.ssa uro C p. (e A 139 . R (D r. M Οι I (D 10