Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 2274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2274 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
LA CORTE 022 74/01 REPUBBLICA ITALIANA IN DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.16252/99 Dott. Pasquale REALE Presidente Dott. Vincenzo FERRO Cons. Relatore .4751 Cron. Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Consigliere Rep. 121 Dott. PP SALME' Consigliere Ud. 13/12/00 Dott. Fabrizio FORTE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto dal dal Sig. SOLE 24 ORE FALLIMENTO della EDIL COS DUEMILA s.r.l. in persona del per diritti L. 6000 6 FEB. 2001 curatore avv. PP Torrisi, autorizzato a stare in IL CANCELLIERE giudizio con decreto del giudice delegato 12 luglio 1999 in atti, rappresentato e difeso dall'avv. Anna LIRE 3000 Maria Sangiorgio, come da procura speciale a margine CANCELLERIA del ricorso, e presso la stessa elettivamente domiciliato in Catania via Androne 73,
- ricorrente -
CG064247
contro
CG064248 rappresentata e difesa dall'avv. D'ARRIGO GIOVANNA, del Alfio Ricciardolo come da procura a margine controricorso e elettivamente presso lo stesso domiciliata in Messina piazza Fulci Isolato 283, - controricorrente 2382 2000 avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania 10 febbraio 2 aprile 1999 n. 220 in materia di azione revocatoria fallimentare. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udienza del 13 dicembre 2000 dal Relatore Cons. dott. Richiesta copia studio Vincenzo Ferro;
dal Sig. ReCIARDOW Assenti in udienza i difensori delle parti;
per diritti L. 6000 Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore 1 19.010, 2001 IL CANCELLIERE Generale Dott. Antonio Martone, il quale ha concluso l'accoglimento del ricorso per quanto dichiedendo ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 16 febbraio 1989 il Tribunale di Catania dichiarava i il fallimento della società Edilcos 2000 s.r.l. avente sede in Motta S. Anastasia. Con atto notificato il 29 novembre 1991 la LA del fallimento citava in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, NN D'RR: esponeva che con atto rogato dal notaio Muscarà il 2 maggio 1988 la Edilcos 2000 s.r.l. aveva venduto a tale PP Di DI, il quale aveva acquistato per persona da nominare designata poi nella convenuta NN D'RR, un CANCELLERIA appartamento facente parte del complesso edilizio megliodenominato Ninfo in Motta S. Anastasia, descritto in atti, per il prezzo di lire 75.000.000; era avvenuta nell'anno 00684703 rilevava che l'alienazione 2 anteriore alla dichiarazione del fallimento, quando già erano stati pubblicati protesti a carico della società venditrice;
assumeva che sussisteva, inoltre, notevole sproporzione tra il corrispettivo dell'alienazione e il valore dell'immobile compravenduto. Chiedeva quindi la revoca della vendita, ai sensi del secondo comma (in via principale) o ai sensi del primo comma n. 1 (in via dell'art. 67 della legge fallimentare;
subordinata) chiedeva che in ogni caso venissero disposti in proprio e la restituzione dei favore il rilascio dell'immobile frutti in ragione del valore locativo dello stesso. D'RR NN, costituendosi in giudizio, negava sia la propria conoscenza dello stato di insolvenza della società venditrice sia la sussistenza Ligh dell'asserito squilibrio tra le prestazioni corrispettive. In subordine, per il caso di accoglimento dell'azione revocatoria, chiedeva riconvenzionalmente il pagamento delle migliorie apportate all'immobile. Previo esperimento di consulenza tecnica estimativa, il Tribunale con sentenza 4/19 aprile 1996 in accoglimento della domanda subordinata della LA dichiarava inefficace nei confronti della massa dei creditori l'atto di D'RR alcompravendita suindicato, condannava la rilascio dell'immobile con esso trasferito, dichiarava 3 inammissibile la domanda riconvenzionale, e condannava la D'RR al rimborso delle spese. Proponeva appello D' RR NN con atto notificato il 27 maggio 1997, deducendo che erroneamente era stata ritenuta sussistente la scientia decoctionis, e che non ricorrevano gli estremi della affermata sproporzione tra le prestazioni. La LA resisteva al gravame, e proponeva appello incidentale censurando la sentenza nella parte concernente il rigetto della domanda basata sul secondo comma La Corte didell'art. 67 della legge fallimentare. appello di Catania, con sentenza 10 febbraio/2 aprile 1999 n. 220 disattendeva l'appello incidentale, डे accoglieva l'appello principale, e, in riforma della revocatoriaimpugnata sentenza, rigettava la domanda correlata all'ipotesi di cui all'art. 67 comma primo n. 1 della legge fallimentare nonché le domande ad essa conseguenziali;
e compensava le spese. Propone ricorso per cassazione la LA del fallimento della Edilcos 2000 s.r.l., con deduzione di quattro motivi. D'RR NN resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La Corte di Catania ha anzitutto rigettato l'appello incidentale proposto dalla LA avversO 4 la reiezione da parte del primo giudice della domanda di revoca prospettata con riferimento al secondo comma dell'art. 67 della legge fallimentare sulla base dell'asserita comprovata sussistenza del presupposto della scientia decoctionis, rilevando che la motivazione della sentenza di primo grado, con cui l'onere della prova incombente sulla LA attrice era stato ritenuto non assolto mediante la dimostrazione di un solo protesto intervenuto circa tre mesi prima dell'atto, non si fondava su ragioni con il principio generale della valenza contrastanti dell'avvenuta pubblicazione di protesti a presuntiva carico del fallito, bensì sull'affermazione che tale protesto "non poteva ritenersi pubblicato e quindi दु concretamente conoscibile per l'altra parte al tempo della stipulazione della compravendita", e dando atto che "tale circostanza, costituente motivo unico del rigetto della domanda, è rimasta estranea a qualsivoglia specifica doglianza". La Corte di appello ha, poi, ritenuto meritevole di accoglimento il gravame della D'RR contro la dichiarazione di inefficacia pronunciata ai sensi del primo comma dell'art. 67 della legge fallimentare sul presupposto oggettivo dell'esistenza della notevole sproporzione tra le prestazioni, affermando essere stata adeguatamente provata dalla convenuta in revocatoria la propria 5 inscientia decoctionis, e ritenendo quindi assorbito l'ulteriore motivo di gravame della D'RR concernente il detto elemento oggettivo.
2. Con il primo motivo dedotto a sostegno del presente ricorso, la LA denuncia, nella sentenza impugnata, violazione dell'art. 67 legge fallimentare, degli art. 2697, 2727 e 2729 C.C. e degli art. 115, 116 C.P.C., nonché insufficienza e omissione, assumendo che la motivazione, dicontraddittorietà Corte di merito avrebbe acceduto ad una non corretta applicazione dei principi relativi alla valutazione avere ritenuto che la sola inesistenzadelle prove per of di procedure esecutive, di protesti e di trascrizioni e iscrizioni sfavorevoli, costituisse prova della non conoscenza dello stato di insolvenza. La ricorrente, al riguardo, ricorda che "1" assenza di protesti e di procedure esecutive non dà luogo a quelle presunzioni gravi, precise e concordanti richieste dalla legge tali da far ritenere superata la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza in quanto lo stato di insolvenza può manifestarsi in altri modi"; e afferma che "avendo la Corte fondato il proprio convincimento solamente sull'assenza di tali elementi, i quali non appaiono né univoci né precisi né concordanti, incorsa in un vizio del procedimento logico seguito" e che "tale argomento era stato ribadito nelle difese 6 della LA, ma è stato del tutto ignorato dalla Corte di appello". La critica così formulata appare priva di fondamento. E' ben vero che in base alla presunzione juris tantum stabilita dal primo comma dell'art. 67 della legge fallimentare "non spetta alla curatela dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza, ma spetta al convenuto in revocatoria dimostrare la inscientia decoctionis, fornendo la prova dell'insussistenza, al momento dell'atto, di elementi rivelatori dello stato di insolvenza ovvero la prova della ricorrenza di circostanze tali da indurre una persona di normale prudenza e avvedutezza a ritenere che l'impresa si trovasse in situazioni di normale esercizio" (ex pluribus Cass. 9 gennaio 1998 n. 119), che "la prova della inscientia decoctionis richiesta dall'art. 67 comma primo legge fallimentare per la revocabilità degli atti escludere in esso contemplati non può esaurirsi nella dimostrazione di un di un mero convincimento sulla mero stato d'animo normalità della situazione economica dell'imprenditore, occorrendo per converso la presenza di circostanze e specifiche tali da indurre esterne concrete ragionevolmente detto convincimento in un soggetto di ordinaria prudenza e avvedutezza" (Cass. 26 gennaio 1999 n. 683), e che, in particolare, come la presenza protesti cambiari e di procedure esecutive di 7 individuali può in concreto non assurgere a decisiva rilevanza ai fini della prova positiva della scientia decoctionis, così la certezza della esclusione di quest'ultima non può essere affidata esclusivamente all'assenza di tali elementi che pur essendo indizi rivelatori di insolvenza non ne sono tuttavia gli unici sintomi" (Cass. 20 giugno 1997 n. 5540). Ma non può dirsi che da tali principi di ordine generale siasi discostata, incorrendo in non corretta percezione del accedendo alla indebita"thema probandum" e valorizzazione di una prova meramente negativa in luogo della necessaria verifica della prova positiva, la vo Corte di merito quando ha affermato che "la prova della inscientia come prova della non conoscibilità in concreto dello stato di insolvenza consiste in definitiva nella dimostrazione della insussistenza in concreto di tutti quegli elementi comunemente fruibili dai terzi dai quali è normalmente possibile cogliere lo stato di dissesto dell'altro contraente sì da poter detta situazione pervenire alla conclusione che quand' anche ricorrente non era in concreto suscettibile di cognizione del soggetto". Invero, una accertata reale situazione di non conoscibilità delle manifestazioni esterne dell'insolvenza non può non essere considerata equipollente alla condizione soggettiva di non conoscenza da parte del terzo 8 contraente, non essendo logicamente concepibile la conoscenza di ciò che non può essere conosciuto: ed anzi, gli elementi rivelatori di una situazione oggettiva di tal natura possono risultare dotati di più attendibile rilevanza probatoria di quelli riguardanti lo stato psicologico particolare di un determinato soggetto correlato ad aspetti contingenti del suo rapporto con la controparte e della sua collocazione nella fattispecie negoziale. E non si può escludere, in linea generale e di principio, che, in tale contesto, la prova di elementi in se stessi ontologicamente del significato negativi possa, in virtù attribuibile in игр particolarmente pregnante ad essi considerazione della loro pluralità e della loro collocazione specifica nel concreto, e in esito alla coordinata e non atomistica valutazione dell'insieme delle risultanze processuali, assurgere а componente rilevante della dimostrazione positiva del thema Sj probandum come sopra delineato, senza che ciò risolva in illegittima inversione dell'onere della prova. A tale esigenza metodologica risulta rispondente la ratio decidendi nella quale la Corte di appello ha (al di là di quanto giàpreso in considerazione а proposito della non conoscibilità ricordato dell'unico protesto): la documentazione da parte della D'RR della insussistenza negli anni dal 1985 al 9 1988 di procedimenti esecutivi di espropriazione immobiliare;
e la presenza, nello stesso periodo, di un solo sequestro su autoveicolo, del quale, pur non disconoscendone la possibilità di conoscenza da parte della D'RR e la potenzialmente sintomaticità nel senso prospettato dalla LA, ha negato tuttavia in concreto la rilevanza affermando che “trattasi di un dato di valutazione che non avrebbe potuto comunque considerarsi isolatamente bensì nel contesto delle altre circostanze allora rilevabili nei confronti della società venditrice in questo grado documentate" e che दु "il fatto che per ben quattro anni detta società non avesse subito alcun pignoramento immobiliare e non fosse stata raggiunta da altre esecuzioni mobiliari non poteva ragionevolmente indurre a ritenere che quell'unico episodio trovasse plausibile spiegazione in una momentanea difficoltà se non proprio in un'opzione di inadempimento." 3. Il secondo motivo ha ad oggetto denuncia di violazione dell'art. 67 della legge fallimentare, degli art. 1176, 2697, 2727 e 2728 C.C. e, ancora, degli art. 115 e 116 C.P.C., nonché di omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione", per avere la Corte di merito pretermesso la considerazione del fatto che la D'RR, la quale in primo grado si era limitata a dello stato di contestare la propria conoscenza 11 10 0 insolvenza senza addurre alcun elemento di prova al riguardo, solo in grado di appello aveva prodotto certificazioni del Tribunale e della Pretura di data successiva alla sentenza del Tribunale a sostegno dell'assunto secondo cui lo stato di insolvenza non era da lei conoscibile;
la ricorrente assume che "la data delle certificazioni prodotte, unita alla circostanza che in primo grado la D'RR non aveva fatto alcun cenno all'assenza dei predetti sintomi, provavano che la D'RR al momento della stipula dell'atto di compravendita non era a conoscenza dell'inesistenza di tali circostanze, né, pur in presenza di un'anomalia dell'atto dovuta alla sproporzione delle prestazioni, si era curata di verificarle" e che "quindi, al momento della stipula dell'atto, la D'RR non aveva mostrato quella diligenza e avvedutezza che la giurisprudenza richiede, mentre avrebbe dovuto dimostrare che all'epoca dell'atto aveva effettivamente indagato sull'esistenza di quelle circostanze indicate solo in appello". Anche questa censura si palesa inconsistente, in ciascuna delle argomentazioni in cui essa si articola. La ricorrente stessa riconosce che la convenuta aveva, in primo grado, contestato la prospettata scientia decoctionis: nel quadro di siffatta impostazione difensiva, la specificazione nel giudizio di appello degli elementi concreti rilevanti a 11 fondamento di tale contestazione non costituisce materia di eccezione in senso proprio, e resta estranea all'operatività dei limiti che la legge pone alla introduzione dei nova nel giudizio di gravame. La produzione nel giudizio di appello di documenti non prodotti in primo grado (non esclusi quelli che la parte avrebbe potuto produrre in quella sede) è del tutto ammissibile, e non soggiace alle preclusioni di cui all'art. 345 C.P.C.: tra l'altro, della tardività dell'attività probatoria dell'appellante la Corte di merito ha tenuto conto ai fini della distribuzione dell'onere delle spese. La rilevanza probatoria delle ибр circostanze di fatto che formano oggetto delle prodotte certificazioni non è correlata alla data dell'attività certificatoria ma alla data in cui, alla stregua del contenuto delle certificazioni stesse, tali circostanze sono in linea di fatto riferite. E l'addebito di omissione, all'epoca della stipulazione, di quella diligenza che in tema di revocatoria si esige dal terzo nel verificare preventivamente la sussistenza о meno di manifestazioni percepibili dello stato di insolvenza dell'altro contraente resta privo di significato in fattispecie in cui sia ritenuta, in esito al giudizio di merito, positivamente esclusa la esistenza di fatti in tal senso significativi. Infine, la mancata quale elemento di valutazione dellovalorizzazione, 12 stato soggettivo della parte contraente alla data del compimento dell'atto, in senso favorevole all'attuale ricorrente, del comportamento inerte della convenuta in revocatoria nel giudizio di primo grado, rientra nel potere discrezionale conferito al giudice dal secondo è comma dell'art. 116 C.P.C., il cui esercizio non sindacabile in sede di legittimità.
4. Mediante il terzo motivo si denunzia violazione dell'art. 67 della legge fallimentare, della legge 12 febbraio 1966 n. 77, dei già richiamati art. 2697, 2727 e 2729 C.C. e 115 e 116 C.P.C., e con essa, ancora, omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione. La ricorrente, in ordine alla stessa ह tematica di cui al primo motivo già esaminato, lamenta più specificamente: che sia stata affermata la non D'RR dell'esistenza conoscibilità da parte della del protesto indicato dalla LA in quanto non essereancora pubblicato, per notorio che la pubblicazione dei protesti avviene con un ritardo non inferiore a tre mesi;
e che sia stata indicata, quale plausibile spiegazione dell'esistenza di una procedura di sequestro di autoveicolo iniziata tre mesi prima della compravendita, una momentanea difficoltà se non proprio una deliberata volontà di inadempimento. Osservasi, in relazione a ciascuno dei suddetti profili di critica, che la conclusione a cui perviene la Corte 13 etnea riposa su un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, che si sottrae a sindacato in sede di legittimità risultando immune da errori di diritto e da aspetti di illogicità e di contraddittorietà; e che, per quanto riguarda in particolare l'unico protesto, la Corte di merito ha rilevato che l'apprezzamento di fatto espresso dal primo giudice nel senso della non conoscibilità alla data dell'atto per la tardiva pubblicazione di esso non è stato fatto oggetto di contestazione in sede di appello. La ricorrente censura inoltre la sentenza della Corte di merito nella parte in cui, pur dando atto che l'appellante non aveva ви trascrizioni О iscrizioni dimostrato l'assenza di pregiudizievoli, poiché la curatela aveva omesso di una deduzione di specifica correlare a quel difetto carenza probatoria, era "agevole desumere con sufficiente ragionevolezza e univocità la non rilevabilità al tempo della vendita dalle risultanze dei menzionati registri di dati sintomatici di segno negativo". Anche questo argomento è privo di pregio, per un duplice ordine di ragioni: anzitutto perché il giudice del merito è libero di circoscrivere il proprio giudizio di rilevanza agli elementi di prova (essenzialmente indiziaria) che ritiene significativi e sufficienti a costituire adeguato fondamento logico e giuridico della decisione;
ed inoltre perché, così 14 formulata, la deduzione della ricorrente, priva di contenuto assertivo suscettibile di acquisire rilevanza in senso contrario, resta sterile e non attinge criticamente la motivazione con cui la Corte etnea, ben lungi dall'accollare alla LA le conseguenze del mancato assolvimento della prova -ad essa certamente non incombente- di iscrizioni ○ trascrizioni pregiudizievoli, si è sostanzialmente limitata a negare che l'omissione dell'appellante potesse assumere valenza tale da inficiare le conclusioni affidate alla valutazione complessiva degli altri dati di fatto.
5. Infine, con il quarto motivo, la ricorrente, sempre sotto il titolo di violazione degli art. 67 legge fallimentare, 2727 e 2729 C.C., 115 e 116 C.P.C., e di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, si duole del fatto che la Corte di appello, invertendo l'ordine logico e giuridico delle questioni, abbia verificato positivamente la sussistenza dell'elemento soggettivo costituito dalla scientia decoctionis e considerato superfluo l'esame relativo all'elemento oggettivo costituito dalla notevole sproporzione tra le prestazioni corrispettive, non considerando che solo sulla base dell'accertamento la presunzione di tale elemento oggettivo opera stabilita dalla legge in ordine all'elemento soggettivo, e omettendo, inoltre, di porre la 15 valutazione delle prove circa la conoscenza dello stato di insolvenza in correlazione con la accertata sproporzione tra le prestazioni. Appare sufficiente osservare al riguardo: che il giudice del merito è libero di accedere all'esame delle questioni concorrentemente sottoposte al suo esame nell'ordine che ritiene meglio rispondente alla logica della materia del contendere e quindi della correlativa ratio decidendi;
e che dall'anteposizione della verifica della sussistenza ○ meno dell'elemento soggettivo, e conseguente assorbimento della questione relativa dal all'elemento oggettivo non è derivato alcun pregiudizio alla ricorrente la quale non risulta quindi portatrice р di alcun apprezzabile interesse a dolersene. Quanto all'argomentazione della ricorrente, nella sua ultima enunciazione, avente ad oggetto la prospettazione dell'esistenza, nella entità della sproporzione, di estremi di tale gravità da non poter essere negletta, nella sua rilevanza di elemento peculiare della fattispecie concreta, quale criterio integrativo di valutazione della scientia о inscientia decoctionis, devesi rilevare che tale problematica -non ignota alla giurisprudenza- risulta, in tale specifica dimensione, estranea alla dialettica processuale sviluppatasi nelle precedenti fasi di merito e quindi, in quanto del tutto 161 6 nuova, non ammissibilmente introducibile per la prima volta nella presente sede di legittimità.
6. Il ricorso del Fallimento della Edil Cos Duemila s.r.l. riceve, pertanto, integrale reiezione. Si ravvisano giusti motivi per la totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Roma, 13 dicembre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSOREMin IL PRESIDENTEлый лим Site }: UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 brate in 16 MAR 2001 4. 12872 350.000 Trecento cignout p. Dirigents (Diana 11 350000 11 Respo MARCA DA BOLEO MARAP BOLLO MARCADA BOLLO MARCA DA BOLLO MARCA DA BOLLO 20000 20900 20000 酒典 VENTIMILA VENTIMILA VENTIMILA VENTIMILA L I R E VENTIMILA: L I R E L I R E L I R E L I R E SARAMOREA F BALAMOREA PZS-OFF CV ROMA 17