Sentenza 16 settembre 2004
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione allorchè, proposta come appello l'impugnazione da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il giudice adito l'abbia correttamente qualificata ricorso, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di legittimità; inammissibilità che si estende anche ai motivi nuovi presentati da difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare.
Commentario • 1
- 1. Stupefacenti: inammissibilità del ricorso in cassazione e nuova disciplinaAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 29 aprile 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2004, n. 38293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38293 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 16/09/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 920
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 011828/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR IA N. IL 11/09/1962;
avverso SENTENZA del 19/11/2002 TRIBUNALE di ROVERETO;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE;
sentiti:
il P.G. Dott. G. Palombarini, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché il difensore, avv. F. Ruffini, in sost. dell'avv. L. Olivieri, che ne ha chiesto l'accoglimento.
1. Il difensore di RI NO, avv. Mauro Vecchietti, ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto del 19/11/2002 con la quale, per quanto rileva in questa sede, l'RI era stato dichiarato colpevole della contravvenzione di cui agli artt. 81 cpv. e 660 c.p. e condannato, con attenuanti generiche, alla pena di 300 euro di ammenda per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso con il mezzo del telefono, in taluni periodi anche più volte al giorno ed anche di notte, recato molestia e disturbo alla famiglia di suo fratello RI TO mediante chiamate sia mute che parlate.
2. L'atto di appello veniva trasmesso per competenza a questa Corte ai sensi degli artt. 593, co. 3 e 568, co. 5, c.p.p. unitamente ai motivi nuovi sottoscritti da altro difensore dell'imputato in data 27.2.2004, l'avv. Luigi Olivieri, cassazionista.
Con la detta impugnazione si deduce che l'imputato telefonò insistentemente a casa del fratello soltanto una sera dell'ottobre 2000 pregandolo di recarsi presso l'abitazione del padre, vicino alla sua, per prestare assistenza ad altro fratello, affetto da gravi disturbi psichici. Con i motivi nuovi si denuncia poi l'inosservanza dell'art. 522 c.p.p. per la mancata indicazione specifica delle circostanze di tempo in cui erano stati commessi i singoli episodi di molestia e disturbo nonché violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 660 c.p. per la cui configurabilità è necessario il dolo specifico e cioè l'aver commesso il fatto "per petulanza o altro biasimevole motivo" ed ancora in ordine alla sussistenza della continuazione essendo stato accertato un unico episodio riferibile all'imputato. Sostiene, infine, il ricorrente l'intervenuta prescrizione in ordine ai fatti commessi anteriormente al 25.4.1999, essendo stato notificato l'atto di citazione a giudizio il 25.4.2002. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza di legge, perché proposto da difensore l'avv. Mauro vecchietti, non iscritto all'albo speciale della Cassazione (art. 613, co. 1, c.p.p.) ed il principio vale anche per il caso, come quello in esame, di appello convertito in ricorso. Tale inammissibilità, giusta l'art. 585, comma 4, c.p.p. si estende anche ai motivi nuovi, presentati dal difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 500 euro alla Cassa della Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2004