Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2004, n. 38293
CASS
Sentenza 16 settembre 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È inammissibile il ricorso per cassazione allorchè, proposta come appello l'impugnazione da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il giudice adito l'abbia correttamente qualificata ricorso, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di legittimità; inammissibilità che si estende anche ai motivi nuovi presentati da difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare.

Commentario1

  • 1Stupefacenti: inammissibilità del ricorso in cassazione e nuova disciplinaAccesso limitato
    Carlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 29 aprile 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2004, n. 38293
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38293
Data del deposito : 16 settembre 2004

Testo completo