Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di distanze tra costruzioni, il principio secondo il quale la norma di cui all'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (che fissa in dieci metri la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti), imponendo limiti edilizi ai comuni nella formazione di strumenti urbanistici, non è immediatamente operante nei rapporti tra privati, va interpretato nel senso che la adozione, da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con la norma citata comporta l'obbligo, per il giudice di merito, non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione del ricordato art. 9, divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima disapplicata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2003, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OL FA, DE VI MA RA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ZANARDELLI 23, presso lo studio dell'avvocato FRANCO R. RICCI, difesi dall'avvocato NICOLA GUERRERA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ET AN, ET EN;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 12764/00 proposto da:
ET AN, ET EN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MESSINA 15, presso lo studio dell'avvocato ACHILLE TENUTA, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
OL FA, DE VI MA RA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 124/99 del Tribunale di PAOLA, depositata il 30/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato GUERRERA NICOLA difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato TENUTA Achille, difensore del resistente che ha chiesto accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IN MARINELLI che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 28 aprile 1981, ON e IN GR denunciavano che AU AD e AR SC De IT, in violazione delle distanze legali, avevano intrapreso la costruzione di un edificio prossimo al fabbricato di essi ricorrenti, adibito ad albergo, in Scalea.
AU AD e AR SC De IT resistevano alla denuncia.
Previa sospensione della costruzione intrapresa, il Pretore di Paola, sezione distaccata di Scalea, con sentenza 2 aprile 1992, condannava i resistenti ad arretrare il loro edificio ad una distanza minima di dieci metri dal fabbricato dei ricorrenti.
AU AD e AR SC De IT interponevano gravame, cui resistevano le controparti.
Con sentenza del 9/30 aprile 1999, il Tribunale di Paola rigettava il gravame, rilevando in particolare: a) che lo strumento urbanistico (piano di fabbricazione) del comune di Scalea del 1974 nulla prevedeva in materia di distanze nelle costruzioni, rendendo quindi applicabili i limiti di cui all'art. 41 quinquies, comma 1^, lettera c, legge 17 agosto 1942, n. 1150; b) che il successivo strumento urbanistico (piano di fabbricazione) del 1979, per gli assensi già rilasciati sulla base del precedente strumento urbanistico, prevedeva una deroga alle prescrizioni dei limiti di distanza tra fabbricati, in esso formulate secondo quanto disposto dall'art. 9, D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; c) che tale deroga era stata correttamente disapplicata dal primo giudice, essendo contraria al citato art. 9, norma cogente per gli enti locali;
d) che, alla disapplicazione della deroga citata, non conseguiva, tuttavia, l'operatività del sopraindicato art. 41 quinquies, comma 1^ lettera c, legge 17 agosto 1942, n. 1150, essendo sorta la costruzione in oggetto in epoca successiva all'entrata in vigore dello strumento urbanistico del 1979.
Per la cassazione di tale sentenza, AU AD e AR SC De IT hanno proposto ricorso in forza di tre motivi. ON e IN RE hanno resistito con controricorso e, al contempo, hanno proposto ricorso incidentale in forza di un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve disporsi la riunione dei ricorsi perché proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Sul ricorso principale.
Con il primo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 9, D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e dell'art. 41 quinquies, ultimo comma, legge 17 agosto 1942, n. 1150, i ricorrenti si dolgono che il Tribunale a quo abbia ritenuto illegittima e, quindi, disapplicato la prevista deroga di strumento urbanistico, di cui all'art. 4 del piano di fabbricazione del 1979 del comune di Scalea, per gli assensi già rilasciati secondo il precedente strumento urbanistico del 1974.
Con il secondo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 31, penultimo comma, legge 17 agosto 1942, n. 1150, nonché vizi di motivazione su punto decisivo della controversia, i ricorrenti si dolgono che sia stato applicato lo strumento urbanistico del 1979, inapplicabile invece, e che siano rimaste prive di motivazione alcune circostanze, quali il tempo di entrata in vigore di quello strumento urbanistico, il tempo di inizio della loro costruzione e la mancanza di provvedimento di decadenza della concessione edilizia, rilasciata a suo tempo.
Con il terzo motivo, infine, denunciando vizi motivazione su punto decisivo della controversia, nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 31, penultimo comma, 34, 35 e 36 e succ. mod., legge 17 agosto 1942, n. 1150, i ricorrenti si dolgono che non sia stata valutata l'applicabilità della variante allo strumento urbanistico del 1979, variante adottata dal comune di Scalea con delibera del 31 marzo 1980.
Precisano, al riguardo che "soltanto tale variante, e non la delibera del 31 gennaio 1981, come erroneamente ritiene il primo giudice, ed in aperta violazione o falsa applicazione delle norme sopraindicate, avrebbe, inoltre eliminato il citato art. 4, dal momento che la variante allo strumento urbanistico, deve essere approvata dalla regione, come puntualmente si è verificato per il caso che ci occupa."
Sul ricorso incidentale.
Con unico mezzo, i ricorrenti si dolgono, chiedendone la correzione, che il Tribunale a quo sia incorso nell'errore materiale di avere statuito in dispositivo la condanna di essi ricorrenti al pagamento delle spese di gravame, pur avendo rigettato il gravame delle controparti e previsto in motivazione che le relative spese dovessero essere regolate secondo principio di soccombenza.
Entrambi i ricorsi non sono meritevoli di accoglimento. I primi due motivi del ricorso principale, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione. propongono questioni già sollevate in sede di gravame, di cui la sentenza impugnata ha dato soluzione conforme a diritto, seppure con motivazione non del tutto corretta, come tale emendabile, ai sensi dell'art. 384 c.p.c.. Ed invero, il rilievo implicito, ma non meno univoco, privo di qualsivoglia censura dei ricorrenti principali (per quanto essi stessi lo suppongono), che la loro costruzione non fosse sorta al momento dell'entrata in vigore dello strumento urbanistico del 1974 del comune di Scalea, in conformità del quale era stata rilasciata concessione edilizia, rendeva di per sè applicabile quel limite di distanza tra fabbricati, di cui all'art. 9, D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (emanato in esecuzione della norma sussidiaria dell'art. 41 quinquies, legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dalla legge 6 agosto 1967, n. 765), che è indiscusso non sia stato rispettato, con conseguente condanna all'arretramento della costruzione nella misura disposta, a nulla rilevando che la medesima costruzione fosse stata realizzata in base a concessione edilizia, il cui rilievo giuridico si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra amministrazione e richiedente (v. su questo ultimo punto Cass. S.U. n. 33/99). In tema di distanze tra costruzioni, come questa Corte ha precisato (a margine della nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 5889/97), il principio secondo cui la norma dell'art. 9 del citato decreto ministeriale, imponendo limiti edilizi ai comuni nella formazione di strumenti urbanistici, non è immediatamente operante nei rapporti tra i privati, va interpretato nel senso che l'adozione, da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con la norma citata comporta l'obbligo, per il giudice di merito, non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione del detto art. 9, divenuta parte integrante dello strumento urbanistico, per inserzione automatica, in sostituzione della norma illegittima disapplicata (v. Cass. n. 4431/01, n. 314/99 e n. 8994/94). Privi di pregio, dunque, devono ritenersi i primi due motivi del ricorso principale e privo di pregio, altresì, è il terzo motivo dello stesso ricorso, che, al di là della pur ipotizzabile mancanza di specificità, per quanto privo di apprezzabili spiegazioni in ordine alla denunciata violazione o falsa applicazione di legge, involge una questione nuova, non rilevabile d'ufficio, in quanto tale non ammessa in sede di legittimità.
Il ricorrente, infatti, neppure prospetta di avere sollevato nel giudizio di merito il problema della applicabilità della variante di strumento urbanistico, adottata dal comune di Scalea con delibera del 31 marzo 1980, problema di cui non è cenno alcuno nella sentenza impugnata.
Immeritevole di accoglimento, poi, è il ricorso incidentale, per quanto propositivo di una istanza di correzione materiale di sentenza di merito, non ammessa in sede di legittimità.
Il ricorso per cassazione, infatti, introduce un giudizio di mera legittimità della sentenza impugnata, cui è estranea l'attività di correzione di errori materiali, propria del giudice del merito (v. ex plurimis Cass. n. 10289/01, n. 8894/01, n. 4677/98 e n. 1348/95). Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, i ricorsi vanno respinti.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione per intero tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 22 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003