Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2001, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 5 O 9 I 1 . Z / N 4 A / ее 61050 - CA TO R 6 2 T B S . L . I R L . G L P . E I A B CA ITALIANA D R . B L B 2 012 19 / 0 I E A A R D T D T I A 1 S E NOIZYS EL PO LO ALIA I 3 N T 1 R E N S E . E I T N CORTE SUP EMA DICASSAZIONE S A E Oggetto A M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente R.G.N. 14569/98 - Consigliere Dott. Enrico PAPA 15254/98 ..2541 - Consigliere Cron. Dott. Mario CICALA Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Rel. Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU Ud.13/07/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 11 UFFICIO COPIE SENT ENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. SA SE, RU LL CALOGERA, SA ROSA, 13-1 CANCELLIERE IL SA IN, LA IA IE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CERNAIA 43, presso lo studio LIRE 3000 CANCELLERIA dell'avvocato RAO ROSARIO, difesi dall'avvocato 1 0 CATANIA SALVATORE, giusta procura a margine;
C
- ricorrente -
CG575463
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 373 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2000 SUPREMA DI CASSAZIONE - controricorrente 1411 CAMPIONE CIVILE -1- N. 61050 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Al Sig. Avv. Gen. Stato e sul 2° ricorso n° 15254/98 proposto da: rilasciata 1 copia legale UN OD, REALE TERESA, elettivamente domiciliati en. por notifica studio Carta bollaa L. 60.000 in ROMA PIAZZALE CLODIO 1, presso lo Di Copia " 12000 Totale L. 72000 dell'avvocato RIBAUDO SEBASTIANO, difesi dall'avvocato Roma, 1 MAR 2001- SPINNATO PEPPINO, giusta procura notarile notaio IL CANCELLIERE GIARDINA DOMENICO di TORTORICI, rep. 33898 del 24/3/98; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- ricorrente -
UFFICIO COPIE nonchè
contro
Rilasciata copia legale GURRIERI al Sig. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 12000+3 per diritti L. -6 MAR. 2001 domiciliato in ROMA VIA DEI elettivamente tempore, IL CANCE DERE 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 49/97 della Commissione tributaria regionale di PALERMO, depositata il 08/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica DIRITTI D udienza del 13/07/00 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
uditi per i ricorrenti, gli Avvocati RIBAUDO (con DIRITTI DI delega) e CATANIA, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbiti E -2- 3 i successivi. -3- : SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi SE, OS e CE AN, EL US e IA RI ZA quali venditrici, e NO OR e RE RE, quali acquirenti, hanno impugnato la sentenza resa in data 8 luglio 1997 dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, con la quale è stato dell'Ufficioconfermato l'accertamento del Registro, relativo ad un terreno compravenduto fra le parti, in relazione al quale l'Ufficio, richiamandosi a stima dell'UTE, escludeva la natura agricola, e quindi l'assoggettamento a valutazione automatica, in quanto adibito a cava, con elevazione del valore finale dichiarato di L.25 Abd. milioni a quello di L.267.600.000. Le venditrici, in relazione all'INVIM, hanno chiesto la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi;
gli acquirenti, con riferimento alla imposta di registro, hanno proposto tre mezzi di ricorso, illustrati da memoria. L'Amministrazione delle Finanze resiste con unico controricorso nei confronti di tutte le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, debbono essere riuniti a' sensi MARCA DA BOLFO dell'art. 335 c.p.c. Col primo motivo di ricorso, le consorti AN, US e ZA sostengono che i giudici tributari hanno violato l'art.52 comma IV del D.P.R. 131 del 1986, poiché il terreno compravenduto rientrava, all'epoca del trasferimento (12.3.1985) in zona agricola, secondo i piani urbanistici regolarmente certificati, alcuna possibilità di senza utilizzazione edificatoria;
dunque, stante la possibile applicazione retroattiva del citato art. 52, non sussistevano i presupposti per la rettifica di un valore soggetto a "valutazione automatica" secondo i coefficienti catastali, rettifica effettuata fra l'altro a seguito di sovraluogo dell'UTE, a distanza di circa un anno dalla stipula dell'atto pubblico, senza che fosse mai stato concesso il nulla osta per l'apertura di una cava. Col secondo motivo, le stesse ricorrenti adducono assoluto difetto di motivazione della sentenza impugnata che, nell'accogliere l'appello dell'Ufficio, fondato sul fatto che comunque gli acquirenti avevano posto in essere lavori di sbancamento per attivare una cava, si è limitata ad affermare, pur in assenza di nulla osta per l'esercizio della cava stessa (mai concesso), che era stata "esaminata e valutata tutta la documentazione allegata" senza dare alcun conto dell'iter logico giuridico seguito. A loro volta i consorti RO RE, adducendo con un primo mezzo la violazione degli artt. 52 IV comma e 79 T.U. 131 del 1986, nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata, sostengono che sussistono nella fattispecie tutte le condizioni richieste dalla legge per l'applicazione della "valutazione automatica" (come riconosciuto dai giudici di primo grado), non essendo stata da essi acquistata un'area edificabile, come tale inclusa negli strumenti urbanistici. L'Ufficio, che non ha mai contestato, in punto di diritto, l'applicabilità del citato art. 52, non ha neppure provato, secondo gli acquirenti, के l'esistenza di una cava né all'epoca del trasferimento, né successivamente, in quanto mai autorizzata, essendosi l'UTE limitato ad affermare che erano in atto soltanto "lavori di sbancamento” per la realizzanda cava. Col secondo mezzo, gli stessi acquirenti adducono la violazione dell'art. 2697 c.c., 48 e 49 D.P.R. 634/72, 51 e 52 T.U. 131/86, nonché vizio di motivazione, sostenendo che l'Ufficio non ha 6 neppure provato, con riferimento alla cessione di beni similari, i criteri di stima comparativa e a enunciati nell'avviso di capitale di reddito, accertamento. Col terzo mezzo, infine, i ricorrenti RO e RE sostengono che la Commissione Regionale ha violato l'art. 1 del D.L.vo 31.12.1992 n. 546 e l'art. 171 c.p.c. perché non ha ammesso alla discussione il loro rappresentante, ritenendone tardiva la costituzione, ignorando che il · contraddittorio si era già regolarmente costituito avanti alla Commissione Tributaria di II° grado, mentre nel giudizio successivamente trasferito avanti alla Commissione Regionale la costituzione era stata effettuata nel decimo giorno anteriore alla prima udienza, a' sensi degli artt. 161 e 171 c.p.c., applicabili in assenza di norme tributarie specifiche sul punto. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo di entrambi i ricorsi non è fondato e deve essere rigettato. Non può infatti sostenersi, a fronte di una sentenza che sostiene la assimilabilità del terreno oggetto di compravendita ai terreni edificatori, in adibito a cava, la sicura destinazionequanto 7 agricola del suolo in questione, e quindi la sua assoggettabilità a valutazione automatica ex art. 52 4° comma del D.P.R. 131/86. E' invece fondato e deve essere accolto il secondo motivo di entrambi i ricorsi, sia in relazione al difetto di motivazione della sentenza impugnata, la quale non da conto del perché il terreno in questione, catastalmente inserito fra quelli agricoli, all'atto del trasferimento, sia da considerarsi urbanizzato in relazione ai parametri specificamente dettati dall'art. 52 cit., che delimita la destinazione dei suoli come determinata dagli strumenti urbanistici, sia in relazione al difetto di prova, da parte dell'Ufficio, del valore di beni similari, in relazione ai parametri richiamati dall'avviso di accertamento (stima comparativa e capitale di reddito). Sostanzialmente la Commissione Regionale, senza rapportare il proprio "decisum” al dettato della norma tributaria, che non prevede un "tertium genus" fra i terreni a destinazione agricola e quelli edificatori, così come inseriti nei piani, ha fondato la propria inappagante motivazione sull'asserzione del rappresentante dell'Ufficio che dava atto di lavori "in corso" per la "realizzanda" 8 MARCA DA BORFO cava, a distanza di qualche tempo dalla compravendita, cui l'atto tassato si riferisce. E T Va infine disatteso il terzo motivo del ricorso R O W C O N dei consorti RO RE, in punto di violazione del diritto di difesa, perché la costituzione in giudizio delle parti che già vi avevano ottemperato nel vigore del precedente rito tributario, è specificamente regolata dagli artt. 32 e 72 del D.L.Vo 546 del 1992, che richiedono l'eventuale rinnovo della costituzione in giudizio delle stesse parti entro il termine di 20 giorni dalla udienza trattazione, termine nella specie nondi rispettato. In conclusione pertanto debbono essere rigettati il primo motivo del ricorso dei consorti AN US e ZA e il primo ed il terzo motivo dei ricorsi dei consorti RO RE, mentre va accolto il secondo motivo di entrambi i ricorsi, con cassazione della sentenza impugnata in ordine alle doglianze accolte e rinvio degli atti ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, che provvederà anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi 14569/98 e 9 15254/98, accoglie il secondo motivo di entrambi i ricorsi, rigetta il primo motivo degli stessi ricorsi e il terzo motivo del ricorso 15254/98. Cassa la decisione impugnata in ordine ai motivi anche per le spese, ad altraaccolti rinvia, e Sezione della Commissione Tributaria Regionale di Palermo. Roma 13 luglio 2000 Il Presidente Je Relatore bedyn IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista 2.9 GEN 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 InnocenzoBattista E 6 N 8 5 9 O . 1 I A / Z N I 4 A / R 6 R B 2 A T . S T " L I R . L U G P . A B E D . I R B R L A E T A A T D I D I 1 R S 3 E N E 1 T E T . S N I N A E A S M E 10