Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2011, n. 24948
CASS
Sentenza 29 aprile 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'omessa statuizione sulle spese di custodia e conservazione, nella specie in sede di sentenza di applicazione della pena superiore a due anni, non può essere emendata attraverso il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali, ex art. 130 cod. proc. pen., considerato che tali spese non rientrano nel "genus" delle spese processuali in senso stretto, ex art. 535, comma quarto e 445, comma primo, cod. proc. pen., e per di più la relativa liquidazione può ben richiedere una valutazione discrezionale.(Nella specie la Corte ha precisato che l'organo giudiziario competente può anche non deliberare secondo tariffe prestabilite e trasfuse in tabelle approvate dal Ministero con decreto ma avverta la necessità di un richiamo agli usi locali, peraltro, a sua volta insufficiente ove la liquidazione concerna lo svolgimento di un'attività particolare circa la cosa in custodia, che va oltre la custodia materiale della cosa sequestrata).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2011, n. 24948
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24948
    Data del deposito : 29 aprile 2011

    Testo completo