Sentenza 29 aprile 2011
Massime • 1
L'omessa statuizione sulle spese di custodia e conservazione, nella specie in sede di sentenza di applicazione della pena superiore a due anni, non può essere emendata attraverso il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali, ex art. 130 cod. proc. pen., considerato che tali spese non rientrano nel "genus" delle spese processuali in senso stretto, ex art. 535, comma quarto e 445, comma primo, cod. proc. pen., e per di più la relativa liquidazione può ben richiedere una valutazione discrezionale.(Nella specie la Corte ha precisato che l'organo giudiziario competente può anche non deliberare secondo tariffe prestabilite e trasfuse in tabelle approvate dal Ministero con decreto ma avverta la necessità di un richiamo agli usi locali, peraltro, a sua volta insufficiente ove la liquidazione concerna lo svolgimento di un'attività particolare circa la cosa in custodia, che va oltre la custodia materiale della cosa sequestrata).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2011, n. 24948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24948 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2011 |
Testo completo
M
24948 / 1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO DEL 29/04/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. RENATO LUIGI CALABRESE
- Rel. Consigliere - N. 674 Dott. MARIO ROTELLA
- REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. PA OLDI N. 21916/2010
Dott. MARIA VESSICHELLI
- Consigliere -
- Consigliere -Dott. CARLO ZAZA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) VE VA N. IL 01/03/1935
2) BE ON ES N. IL 23/12/1957
3) RT ON N. IL 09/09/1958
4) RT RI N. IL 05/12/1943
5) RT BI ON N. IL 06/05/1953
6) RT IO N. IL 13/11/1949
7) RT RO DO N. IL 21/01/1959
8) BO IA N. IL 21/05/1958
9) SS DO N. IL 07/10/1939
10) CO AS N. IL 23/08/1935
11) CO IC N. IL 21/03/1949
12) OL DA N. IL 25/05/1967
13) D'CO AR N. IL 12/10/1960
14) IO NP N. IL 12/09/1959
15) AN MO N. IL 29/12/1964
16) TI IL N. IL 06/08/1947
17) NA TT N. IL 08/06/1938
18) NA FA N. IL 22/02/1941
19) NA RI N. IL 27/06/1944
20) IN ER N. IL 14/05/1964
21) IN BR N. IL 31/07/1945
22) IN IA N. IL 10/08/1943
23) IN ER N. IL 21/01/1956
24) NT DU UT CH PA BE GI N.
IL 30/08/1947
25) GA NO PE N. IL 13/06/1960
26) MO AU N. IL 24/03/1946
27) MO GI N. IL 27/05/1938
28) OR RA N. IL 24/11/1930 A
30) TT RI N. IL 15/06/1954
31) CI TE N. IL 11/10/1962
32) VE DE N. IL 06/07/1966
33) OV DR N. IL 02/08/1954
34) VA LI N. IL 19/09/1959
35) SM VA N. IL 14/02/1968
36) PO HOLDING SPA
37) G.P. FINANZIARIA SPA
38) MAGISTE INTERNATIONAL S.A
39) SO REAL ESTATE S.A
40) BA PO DI LO (GIA' BA PO
ITALIANA SOCIETA' COOPERATIVA)
41) IP BANK SUISSE S.A.
avverso l'ordinanza n. 1283/2007 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
18/12/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO ROTELLA;
lette/mentite le conclusioni del PG Dott. A. H. DE RO,
Udit i difensor Avv.; 1
- premesso - 1. Il GIP di Milano aveva applicato pene concordate nella sentenza n. 1545 del 28.6.07.
Del pari in quella n. 11131 del 23.5.08, stavolta in misura superiore a due anni di reclusio- ne a ON IA, FI IA, AR du AU Champ OL e TI IL, che non condannava alle spese del procedimento, nonché sanzioni amministrative conse- guenti a reato a persone giuridiche. In entrambe le sentenze non aveva inoltre disposto condanna per le spese di custodia e conservazione di titoli sequestrati.
Con l'ordinanza qui impugnata del 18.2.09, di correzione materiale, ha provveduto d'uf- ficio ad integrare il dispositivo della sentenza n.11131/08, disponendo la condanna
44di BO IA, IO IA, NT DU UT CH OL e GNUT-
TI IL al pagamento in solido delle spese processuali;
Su richiesta del P.M. ha integrato il dispositivo della sent. n.1545/07, con la condanna di BA PO Italiana e di IP Bank Suisse S.A. di Lugano, in relazione al
- capo ex art. 25 sexies d.lgs. n. 231/01 relativo agli abusi di mercato, al pagamento in solido delle spese di custodia;
e del dispositivo della sentenza n. 1131/08, con la condanna in solido
LIF- di VE OV + 35 (BE A.C. ZONCADA D.) in relazione al capo B) ex art. 185 TUF;
di PO HOLDING spa, G.P. FINANZIARIA spa, FINPACO JE spa (ora
GRUPPO OL), TIKA PL S.A., MAGISTE INTERNATIONAL S.A., SO REAL
ESTATE S.A. in relazione ai capi a); d); h); k); n); q) ex art. 25 sexies F. Igs. 231/01 al pagamento in solido delle spese di custodia.
2. Contro l'ordinanza sono stati proposti ricorsi dagli Avvocati Nerio DIODA', per NE, A. Bertoli, FA Bertoli, E. Bertoli, Fiorenzo Bertoli, S.
Bertoli, NI, B. Marinelli, L. Marinelli, V. Marinelli, Marniga;
- RL CO AL per Bersani;
- AN UC e IS OL per ON,
- UR HI per CA, MA RO e SE AG per Consoli;
E. Lonati, F. Lonati e T. Lonati;
C.
Moreschi, S. Moreschi;
Pasotti,
- OL GI per Coppola,
- GA LL per D'amico, Vismara;
-Cesare CI per FI,
- MA DI NO per NS,
- MA IN per TI,
- AR SA e S. NO per CC e VE,
- ES AN per AR,
- OL NI per OR,
- SE AG per NI,
- IA VO per RI,
- MA DI NO per ED;
- FA ZI LA per AR,
- CO DE LU e MA RO per Fingruppo Holding spa, G.P. Finanziaria spa
- IC LI per Magiste International S.A., Garlsson Real Estate S.A.; 2
- RT SA per Banca popolare di Lodi;
- AN AT per Bipielle Bank Suisse S.A.
I ricorsi deducono violazione di legge, sia l'art. 130 CPP, che le norme del T.U. "spese di Giustizia" o, in specie, l'inosservanza di altre norme procedurali e/o vizio di motivazione.
E sostengono indebita l'adozione del provvedimento di correzione quanto alla condanna al pagamento delle spese del procedimento e/o l'inclusione o per la conservazione e custodia delle cose sequestrate (liquidate al custode giudiziario, Avv. prof. E. Rimini, dalla Procura di Milano in € 5.280.000,00 oltre accessori oltre I.V.A. e C.A.P.).
3. Il P.G. ha motivato l'annullamento senza rinvio, anzitutto rilevando che le spese di custodia e conservazione non rientrano tra le spese del procedimento in senso stretto. E, in genere ha sostenuto illegittimo il procedimento, sia per le implicazioni di modifica es- senziale nel caso di specie delle statuizioni in sentenza che, soprattutto, per il ritardo del-
l'adozione dell'ordinanza integrativa, essendosi formati i giudicati, laddove gli uffici del
P.M. di Milano non avevano tempestivamente impugnato le sentenze.
- ritenuto -
1. Il procedimento di correzione per integrazione di una sentenza di condanna o pat- teggiamento ai sensi dell'art. 130 CPP non è impedito, se si tratti di "rettifica che non inci- de sul contenuto intrinseco della decisione", cioè di una "pronuncia accessoria, non impli- cante valutazione discrezionale" (S.U. 15/00, Radulovic). Difatti la correzione non consiste in una riforma, bensì nell'esplicitazione della reale volontà del giudice, a fronte di erronea materiale omissione letterale del suo provvedimento.
E la relativa istanza non costituisce mezzo d'impugnazione (S.U. 16103/02, Basile, rv.
221280) potendosi provvedere d'ufficio (affatto diverso è il caso di cui all'art. 625 bis CPP).
Inoltre la correzione della sentenza di condanna che non abbia provveduto a porre le spese del processo a carico del condannato è prevista dall'art. 535/4° co. CPP, come pre- scritto del 1° co.. Alla regola non fa eccezione l'art 445/1° co. CPP, se la pena applicata superi i due anni di reclusione.
Alla dovuta integrazione provvede il giudice che ha pronunciato la sentenza o quello d'impugnazione, se il processo pende in grado successivo (perciò anche questa Corte, cfr.:
Cass., Sez. V, n. 6524/93, rv. 194307). Ma, proprio perché la richiesta di correzione non è impugnazione, non è soggetta a termine non previsto dagli artt. 130 e 535/4° co. CPP. E nulla esclude che possa ad essa provvedersi dopo che la sentenza di condanna sia divenu- ta irrevocabile, anche in sede di esecuzione (cfr. Cass., Sez. I, n. 5101/05 - rv. 231494).
Ne segue che è manifestamente infondata la questione proposta in talun ricorso con ri- ferimento all'integrazione relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali.
1.1. Il rilievo implica che sia dichiarato inammissibile il ricorso per FI, che oltre risulta privo di interesse, in quanto pone questione circa la condanna alle spese di custodia e conservazione dei titoli, che non risulta concernere la sua posizione,
1.2. E' ammissibile, ma infondato il ricorso per AR.
Nella specie il ricorrente non contesta la sua condanna in solido alle spese (la sentenza precede la modifica apportata all'art. 535 CPP con l'art. 67/2° co. lett. b L. 69/09), ma che tale condanna concerna esclusivamente le persone fisiche, con esonero esplicito degli enti dal pagamento delle stesse spese ai sensi dell'art. 445 CPP. mentre sostiene anche a loro applicabile la condanna alla luce dell'art. 63 D. lgs. 231/01. L'interesse è nel caso evidente. 3
Ma la censura non supera gli argomenti adottati nell'ordinanza.
L'art. 63, a differenza dell'art. 69 del decreto cit. che concerne il rito ordinario, non pre- vede la condanna alle spese degli enti in caso di patteggiamento. E l'invocazione della re- gola di riferimento (art. 34 combinato con l'art. 63 u.p.) alle norme del codice in quanto applicabili non può riferirsi nel caso al patteggiamento allargato, non solo per la sua spe- cialità rispetto all'ipotesi ordinaria, ma risolutivamente perché ha per parametro la pena detentiva, che non concerne gli enti, cui si applica sanzione bensì pecuniaria, ma non as- similabile alla multa (di qui anche il rilievo di non convertibilità della stessa sanzione).
2 - L'altra questione da esaminare è se possa adottarsi la procedura di correzione quan- to alla condanna alle spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate.
I ricorsi, al di là di specifiche argomentazioni, risultano in proposito fondati. L'ordinanza difatti afferma che le spese di custodia appartengono allo stesso genere delle spese processuali, ma che sono "sempre e comunque ripetibili" a differenza di quelle
"processuali in senso stretto". E la ripetibilità si desume dagli artt. 4, 5 e 204 del T.U., per- ciò escludendo anche che il 3° co. dell'art. 204 configuri un regime eccezionale per il pro- cesso nei confronti delle persone fisiche. E, dopo ulteriore analisi, giunge alla conclusione che anche l'eccezione dell'omessa comunicazione del decreto di pagamento del custode da parte del P.M. al fine dell'esperimento dell'opposizione deve essere respinta, perché l'avvi- so notificato dal P.M. di conclusione delle indagini faceva riferimento alle note di spese giudiziarie e perciò alla documentazione. Del pari respinge altre deduzioni.
In effetti non approfondisce le implicazioni del suo stesso preliminare rilievo circa la ri- petitibilità, giusto il quale le spese di custodia non sempre possono essere intese (seppure, ad es., lo ritiene la citata Cass. Sez. I n. 5101/05) spese processuali in senso stretto.
E', difatti, sempre necessario riferirsi alla volontà implicita del giudice che, erroneamen- te non manifestata ma evidente, autorizza correzione integrativa della sentenza. Questa condizione non consente alcuna valutazione discrezionale ma solo una presa d'atto.
Pertanto l'ampliamento del genere delle "spese processuali in senso stretto" di cui al-
l'art. 535, perciò 445/1° co. CPP, includendo in esso per quanto qui interessa ogni ipotesi di spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, è arbitrario viepiù se la speci- fica pronuncia omessa avrebbe richiesto una valutazione discrezionale, prima e indipen- dentemente dal processo, quale ne sia il rito, nella specie senza dibattimento.
Si osservi, per inciso, che in materia di patteggiamento il caso appare, in certa misura, affine a quello della liquidazione delle spese di parte civile, circa il quale è controversa l'a- dottabilità della procedura di correzione, laddove alcuni indici, bensì da rapportarsi a criteri tabellari prestabiliti, prospettano valutazione discrezionale.
Orbene, il provvedimento di liquidazione delle spese di custodia, presupposto della ri- valsa da parte dello Stato, è disposto dall'organo giudiziario che ha deliberato custodia e conservazione. Ma, in talun caso, e quello di specie è esemplare, tale organo non sempre delibera il compenso secondo tariffe prestabilite e trasfuse in tabelle approvate dal Mini- stro con decreto, giusti gli art. 58/1° co. e 59 DPR 115/02, sicché deve rifarsi ad usi locali. Di più, e tanto è decisivo per quanto interessa, non è possibile neanche tale riferimento, se la liquidazione concerne lo svolgimento di un'attività particolare circa la cosa custodia, che va ben oltre la custodia materiale della cosa in sequestro.
Sotto questo profilo si è affermato il principio (sinora incontroverso) che le spese per la 4
"gestione economica di beni sequestrati" non possono essere qualificate come spese di custodia e quindi di giustizia, con eventuale rivalsa sugl'imputati condannati al pagamento delle spese processuali (cfr. Cass., Sez. IV, n. 20112/05, R.C. in proc. Greco ed a.
-rv. 231363). E dal suo fine singolare si è indotto che va preso in conto il vantaggio di coloro che eventualmente ne hanno ottenuto la restituzione (perciò v. anzitutto le prescrizioni dell'art. 150 DPR 115/02, sost. dall'art. 9 bis/1° co. lett. f, DL 115/05, conv. in L. 168/05).
Tanto dimostra per sé erronea l'adozione della procedura di correzione di cui agli artt.
130 535/4° co. CPP (si pensi, ad esempio, alla possibilità di provvedere da parte di que- sta Corte in via sostitutiva, in automatico, giusta la citata giurisprudenza), relativamente alle spese di custodia e conservazione nel caso di specie. Pertanto l'ordinanza, sotto tale profilo, va annullata senza rinvio e con effetto estensivo.
p.q.m.
annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza limitatamente alla condanna alle spese di custodia e amministrazione dei titoli in sequestro, statuizione che elimina anche per effetto estensivo nei confronti dei non ricorrenti NA UI CO, DA TO, NC
ER, CA JE (ora Gruppo Coppola) e TI PL.
Dichiara inammissibile il ricorso di FI IA. Rigetta il ricorso di AR Du
AU Champ OL UM Giulio.
Condanna OR e AR ciascuno alle spese processuali e FI altresì al paga- mento della somma di euro 1000 alla cassa delle ammende.
Roma, 29.4.2011
il consigliere est. il presidentedenter Manis Rotella DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi 21 GIU 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Camera Lanzuise