Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/2025, n. 37386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37386 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
37386-25
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
Composta da GA De CI
-Presidente-
Sent. Sez.
EM AN RD
- Relatrice-
C.C. 14/11/2025
PI IL
R.G.N. 32126/2025
LO di ON
ED IN
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN AE IE (CUI 07A777Q), nato in [...] il [...]
avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte di appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera EM AN RD;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'imbilità sentito il difensore del ricorrente, avvocato Donato Mandelli, in sostituzione del difensore di fiducia, avvocato Aldo Gioacchino Scuderi, che si è riportato al ricorso e alla memoria già inoltrata chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 settembre 2025, letta in udienza e contestualmente tradotta in lingua rumena, la Corte d'appello di Milano ha disposto la consegna di AE IE AN all'autorità giudiziaria della Romania in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Drobeta Turnu Severin il 17 aprile 2025 per la esecuzione di pena di anni di due di reclusione a seguito di condanna irrevocabile per i reati di rifiuto o evasione del prelievo di campioni biologici, reati commessi in Romania il 10 giugno e l'8 settembre 2021.
2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il difensore di AE IE, chiede l'annullamento della sentenza impugnata deducendo plurimi vizi di motivazione e violazione di legge (in relazione agli artt. 2, I. n. 69 del 2005, 4 e 19 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 2 e 3 CEDU), per la possibilità che, se consegnato, il ricorrente sia sottoposto a un trattamento inumano e degradante per le modalità di esecuzione della pena. Pur avendo lo Stato richiedente espressamente allegato che all'imputato sarà garantito il diritto di chiedere un nuovo processo la Corte di appello non ha verificato le informazioni trasmesse in merito alle effettive condizioni di detenzione presso il carcere di Craiova con riferimento al regime di restrizione e allo spazio vitale di tre mq. che dovrebbe assicurato al consegnando, non essendo stato indicato né il regime penitenziario al quale il consegnando sarà sottoposto, né lo spazio delle celle occupato dai mobili e suppellettili e il numero di detenuti per ciascuna cella.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato.
La Corte territoriale - a seguito delle informazioni comunicate dalla Autorità della Romania ha indicato che il ricorrente, una volta consegnato, trascorrerà un primo periodo di "quarantena" della durata di 21 giorni presso il penitenziario di Bucarest-Rahova e, successivamente, sconterà la pena "molto probabilmente" in regime semiaperto o aperto presso il penitenziario di Drobeta-Turnu Severin, individuato sulla base del luogo di residenza in Romania del consegnando, regime correlato al comportamento che, durante, la detenzione, il consegnando osserverà. Secondo quanto espressamente indicato nella richiesta di informazioni suppletive, l'autorità romena ha assicurato che, per tutta la durata dell'esecuzione della pena, il consegnando beneficerà di uno spazio individuale di tre metri quadrati, fatta eccezione per il periodo in cui, se ammesso a regime aperto, beneficerà di quattro metri quadrati, comprensiva di letti e dei relativi arredi e precisando che, allo stato, nelle strutture indicate, non si registra un sovraffollamento rispetto alla capienza e ai posti disponibili. La sentenza impugnata ha precisato, infine, che, in entrambe le fasi detentive beneficerà di "vantaggi compensativi, idonei a neutralizzare, sulla base della giurisprudenza nazionale e comunitaria... eventuali carenze di spazi ". In particolare, nella "quarantena" sarà collocato in una camera di detenzione dotata di adeguata illuminazione ed areazione, di gruppo sanitario e ripostiglio per effetti personali, con diritto a una passeggiata giornaliera di due ore, venendo
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inserito in programma multidisciplinare relativo alle sue esigenze e alle possibilità di attività lavorativa inframuraria. Durante il regime "semiaperto" avrà la possibilità di muoversi non accompagnato nel luogo di detenzione, di organizzarsi il tempo libere, tenendo conto che in tale regime le celle sono aperte durante la giornata, è possibile svolgere attività lavorativa ed è consentito effettuare 60 minuti di telefonate al giorno e ricevere 5 visite al mese, un regime che, sostanzialmente, si replicherà anche in caso di regime aperto, in cui le porte delle celle sono sempre aperte e i detenuti hanno accesso illimitato ai cortili di passaggio e la possibilità di muoversi senza accompagnamento all'interno dei luoghi di detenzione. Va, inoltre, precisato che con riferimento alla situazione della Romania, questa Corte ha ritenuto (Sez. 6, n. 51751 del 28/12/2023, [...]) che «le condizioni carcerarie assicurate dalla Romania alle persone richieste allo Stato italiano per l'esecuzione della pena detentiva, secondo un protocollo oramai costante e standardizzato al parametri indicati dall'autorità giudiziaria italiana, sin dalla sentenza Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, [...], Rv. 267296, siano in grado di escludere il rischio della loro sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti (cfr. Sez. 6, n. 7186 del 07/02/2018, [...], in motivazione)». Il difensore aveva richiamato, nella fase di merito, l'ultimo rapporto relativo alla visita ad hoc effettuata in Romania dal 10 al 21 maggio 2021, dedicata alla valutazione del trattamento delle persone private della libertà nelle carceri e stazioni di polizia, dal Comitato per la prevenzione della tortura che "esortava" le autorità romene ad adottare misure prioritarie rilevando che il sovraffollamento carcerario continua a costituire un grave problema, che incide negativamente non soltanto sulle condizioni di vita, ma anche sulle attività proposte ai detenuti, sulle cure mediche e sul tasso di violenza, avendo riscontrato che due degli istituti visitati (tra cui il carcere di Craiova), superavano il 150 % della loro capacità, garantendo a numerosi detenuti soltanto uno spazio vitale di 2 metri quadrati all'interno della loro cella e che le condizioni materiali erano inoltre generalmente scadenti in tutte le carceri visitate per la presenza di celle fatiscenti e prive di mobilio, materassi e lenzuola consunti e infestati dalle cimici. Cionondimeno, deve rilevarsi che tali visite venivano eseguite in epoca risalente, dal 10 al 21 maggio 2021, e che le notizie fornite dall'autorità emittente a seguito di una specifica richiesta di informazioni supplementari, forniscono risultati aggiornati all'esito degli interventi che sono stati eseguiti in momenti successivi alle visite del Comitato. Ne consegue che la valutazione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni inumane e degradanti deve essere operata all'attualità e alla stregua di una valutazione complessiva ed unitaria di plurimi indici di riferimento, cioè
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tenendo conto non solo dell'effetto cumulativo delle condizioni di detenzione e del correlativo regime (isolamento, regime semiaperto, regime aperto), ma anche conto, comunque, delle confortanti precisazioni contenute nelle più aggiornate informazioni suppletive, che rinviano espressamente alle condizioni di detenzione
del consegnando.
2.Al rigetto del ricorso consegue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22 l.n. 69 del 2005.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso il 14 novembre 2025
La Consigliera relatrice EM AN RD
Il Presidente GA De CI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 17 NOV 2025 TFUNZIONARIO GIUDIZIARIO Doiseppina Cirimele