Sentenza 15 marzo 2000
Massime • 1
È autonomamente ed immediatamente impugnabile con il ricorso per cassazione l'ordinanza con la quale la Corte d'appello, nel corso dell'udienza e prima dell'apertura del dibattimento di secondo grado, abbia dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione del pubblico ministero e della parte civile disponendo procedersi oltre nel dibattimento; ed invero in tal caso, costituendo la predetta ordinanza provvedimento conclusivo - idoneo a produrre l'effetto del giudicato - della fase promossa con il gravame e preclusivo di ulteriori attività processuali che a tale fase possano riferirsi, non può trovare applicazione il disposto del comma 1 dell'art. 586 cod. proc. pen. secondo cui, quando non è diversamente stabilito, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero del dibattimento può essere proposta soltanto con il gravame contro la sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2000, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Francesco Morelli Presidente del 15/03/2000
Dott. Lionello Marini Consigliere SENTENZA
Dott. Alessandro Conzatti Consigliere N. 1453
Dott. Massimo Oddo Cons. relatore REGISTRO GENERALE
Dott. Michele Besson Consigliere N. 47464/99
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 5 novembre 1999 dal Procuratore Generale della Repubblica di Genova e dalla parte civile BE BI avverso l'ordinanza in data 3 novembre 1999, con la quale la Corte d'Appello di Genova nel procedimento penale
contro
VA NZ - nato a [...] il [...] -, OF FA - nato a [...] il [...] - e GI AR - nato a [...] il [...] - ha dichiarato inammissibile le impugnazioni contro la sentenza del Tribunale di Genova del 9 marzo 1999, presentate dal pubblico ministero nei confronti di tutti gli imputati relativamente all'assoluzione dal reato di truffa aggravata e dalla parte civile nei confronti dell'imputato VA relativamente all'assoluzione dal reato di estorsione, ed ha disposto procedersi oltre nel dibattimento.
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, i ricorsi e le memorie depositate dall'imputato GI e dal ricorrente P.G.;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Massimo Oddo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi:
OSSERVA
Con sentenza del 9 marzo 1999 il Tribunale di Genova assolveva NZ VA, FA OF e AR GI dal reato di truffa loro contestato in concorso ed il VA da quello di estorsione, a lui solo imputato, con la formula perché il fatto non sussiste. Il P.G. e la parte civile BE BI impugnavano la decisione e la Corte di Appello di Genova nell'udienza del 3 novembre 1999, prima dell'apertura del dibattimento di secondo grado, dichiarava, su eccezione dei difensori degli imputati di difetto di interesse, l'inammissibilità dell'impugnazione del P.G. nei confronti di tutti gli imputati relativamente al reato di truffa aggravata e della parte civile nei confronti del VA in ordine al reato di estorsione, disponendo procedersi oltre nel dibattimento. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso il P.G. e la parte civile ed hanno dedotto, entrambi, la totale mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, non contenendo la stessa alcun riferimento ai motivi di inammissibilità previsti dall'articolo 591, c.p.p., e, il solo P.G., l'abnormità dell'iter processuale seguito e dello stesso provvedimento impugnato, atteso che la corte d'appello, con la decisione aveva sostanzialmente definito in parte il gravame. Con memoria depositata ai sensi dell'art. 611, 1^ co., c.p.p., l'imputato GI ha eccepito la carenza di legittimazione della parte civile al ricorso all'impugnazione dell'ordinanza con riferimento alla dichiarazione d'inammissibilità dell'appello avverso l'assoluzione dal reato di truffa, essendo stata estromessa dal giudizio limitatamente a tale impugnazione, l'inammissibilità delle impugnazioni dell'ordinanza separatamente alla sentenza che avrebbe in futuro definito il processo, la genericità delle doglianze formulate e la carenza d'interesse del P.G. in dipendenza di quella ad appellare l'assoluzione degli imputati da un reato estinto per prescrizione.
I ricorsi sono ammissibili.
Ha eccepito lo GI, e tale eccezione è stata condivisa dal P.G. requirente, che, conformemente ai principi costituzionali, l'art. 568, 2^ co., c.p.p., nel confermare che sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale, dispone che avverso le ordinanze che abbiano ad oggetto temi diversi, emesse nel corso degli atti preliminari al dibattimento ed al dibattimento, può essere proposta impugnazione, a pena di inammissibilità, solo con la sentenza.
Così il provvedimento della Corte d'Appello di Genova dichiarativo dell'inammissibilità, sarebbe impugnabile soltanto unitamente al merito, vale a dire con la sentenza di appello, poiché per il principio di tassatività non sarebbe ricorribile autonomamente. Nel caso de quo non potrebbe, inoltre, estendersi per analogia il disposto dell'art. 591, 3^ co., c.p.p., che prevede la ricorribilità diretta in cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità, poiché tale norma opera solo nel caso di ordinanza pronunciata fuori udienza e non nel dibattimento, e sarebbe escluso che l'ordinanza potesse qualificarsi provvedimento abnorme, ricorribile autonomamente, in quanto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione rientra nei normali poteri giurisdizionali e non può essere considerata incompatibile con i principi generali del sistema.
Tale soluzione della questione, tuttavia, non appare corretta, se si tiene conto della funzione e delle conseguenze della decisione di inammissibilità dell'impugnazione sul processo, sull'azione penale, e anche civile, che attraverso di esso vengono esercitate, e sui diritti delle parti, ed elude il dettato dell'art. 591, 2^ e 4^ co., c.p.p.
La pronuncia d'inammissibilità dell'impugnazione, infatti, costituisce, al pari della sentenza, una decisione che con il suo divenire definitiva, ponendo termine al processo, consente la formazione del giudicato sostanziale e, in relazione a tale effetto, la sua impugnabilità con ricorso per cassazione non può che essere autonoma ed immediata, giacché essa, costituendo il provvedimento conclusivo della fase promossa con l'impugnazione, necessariamente preclude ulteriori attività processuali che a tale fase possano riferirsi.
Nessuna influenza, inoltre, su siffatta conclusione è suscettibile di assumere l'aspetto meramente eventuale del congiunto esercizio nel processo dell'azione penale nei confronti del medesimo imputato per altri reati ovvero nei confronti di altri imputati per lo stesso reato.
In tale ipotesi, invero, la prosecuzione del procedimento non riguarda più il compimento di atti del processo relativo al giudizio conclusosi con la declaratoria di inammissibilità, ma di atti relativi al giudizio che la declaratoria ha separato dal primo, l'anticipata definizione del quale comporta, in mancanza dell'effetto sospensivo del ricorso per cassazione e di diversa analoga previsione in attesa della definizione del secondo, anche la rilevante conseguenza di consentire l'esecuzione del provvedimento impugnato ove lo stesso abbia avuto ad oggetto una condanna dell'imputato. Nessuna applicazione, quindi, può trovare in materia il disposto dell'art. 586, c.p.p., secondo cui, quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento deve essere proposta, a pena d'inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza, atteso che una tale sentenza successivamente pronunciata non potrebbe concernere in ogni caso il rapporto processuale già conclusosi con la declaratoria d'inammissibilità. Non costituiscono ostacolo, inoltre, all'esaminabilità del ricorso del P.G. la sua affermata genericità, considerato che lo stesso imputato nella sua memoria ha contestato la fondatezza dei relativi motivi, e l'asserita mancanza d'interesse del pubblico ministero ricorrente, giacché l'esame dell'appello da lui proposto contro l'assoluzione degli imputati dal delitto di truffa potrebbe consentire la riforma del provvedimento impugnato, anche se, in presenza di una causa estintiva del reato, la decisione si dovesse limitare, in caso di accoglimento, nel mero accertamento dell'inesistenza delle condizioni previste per l'applicabilità dell'art. 129, 2^ co. c.p.p.
Erronea, poi, è, l'attribuzione alla parte civile di una impugnazione concernente la declaratoria d'inammissibilità dell'appello relativamente al delitto di truffa, avendo la stessa precisato di non aggravato la decisione di primo grado in ordine alla sua estromissione dal giudizio per tale delitto e, pur essendosi dilungata anche sulla fondatezza dell'appello del pubblico ministero, di dolersi della pronuncia d'inammissibilità limitatamente al reato di estorsione in relazione al quale aveva mantenuto piena legittimazione.
I ricorsi sono altresì fondati, posto che la motivazione costituisce, a norma dell'art. 125, 3^ co., c.p.p., un requisito formale ineludibile delle ordinanze e la sua mancanza configura una nullità del provvedimento per violazione di legge, oltre che per il disposto dall'art. 606, lett. e), c.p.p. Nel caso concreto la corte d'appello, infatti, si è sottratta all'obbligo su lei gravante di indicare le ragioni per le quali aveva con la propria ordinanza dichiarato l'inammissibilità delle impugnazioni, poiché, dopo avere dato atto del rispetto del contraddittorio con la previa audizione delle parti, ha materialmente omesso qualsiasi accenno ai motivi per i quali aveva adottato la sua decisione.
È vero che, come sottolineato nella memoria dell'imputato, la giustificazione della soluzione adottata nell'emissione di un provvedimento può essere ricavata per relationem con il richiamo ad un atto processuale conosciuto o conoscibile dagli interessati, ma, anche senza considerare che un tale richiamo non è contenuto nel provvedimento impugnato, va rilevato che esso non avrebbe mai consentito di adempiere compiutamente al dovere di motivazione, giacché il giudice, nel contrasto tra le parti, avrebbe dovuto enunciare con adeguatezza e logicità le ragioni che avevano determinato la sua condivisione delle ragioni degli imputati ed il dissenso da quelle del pubblico ministero e della parte civile. L'omissione, oltre a porsi in contrasto con le finalità perseguite dall'art. 111 Cost., non consente, quindi, quel controllo sull'iter logico seguito dal giudice, alla cui impossibilità si ricollega la nullità del provvedimento, ed il mancato assolvimento alla funzione a lui demandata non può essere escluso, per le ragioni già esposte, dalla possibilità che un'eventuale motivazione potesse essere contenuta in futuro in una sentenza emessa per definire rapporti processuali diversi da quelli già esauritisi in grado di appello con la pronuncia d'inammissibilità.
L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi ad altra sezione della Corte di Appello di Genova per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi ad altra sezione della Corte di Appello di Genova per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2000