Sentenza 21 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/2001, n. 6894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6894 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA AN. อ บ NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Liner with SEZIONE TERZA CIVILE ALA. Fonds di Gerense Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7759/00 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente Dott. Ugo FAVARA Consigliere Cron. 15698 ConsigliereDott. Francesco TRIFONE Rep. 2521 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Ud. 14/12/00 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. 300 21 MAG. 2001 NE EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE MONTE ZEBIO N.30, presso lo studio dell'avvocato GIAMMARIA CAMICI, difeso dall'avvocato NUNZIO €0.77 L1500 CANCELLERY GENTILESCHI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
GUIDA VITANTONIO, LA PENSIULARE ASSIC IN LCA, AMBRA ASSIC IN LCA;
- intimati avversO la sentenza n. 408/99 della Corte d'Appello di 2000 IR , emessa il 20/11/98 e depositata il 27/03/99 2065 (R.G. 67/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica CORTE SUPREMA D! CASSAZIONE FFICIO E Consigliere Dott. Giovanniudienza del 14/12/00 dal Rilas lata copia legale Battista PETTI;
самPAMIE +3 Bol al Sig. 12.00073 per diritti udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore از 1 CANCELLIERE Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del giugno/luglio 1983 NE Angelo, nella veste di danneggiato, conveniva in giudizio di- CANCELLERIA nanzi al Tribunale di Prato il danneggiante Guida Va- lentino e l'assicuratore La Peninsulare spa e ne chie- deva la condanna in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali, biologico e morale, conseguenti ad un in- cidente ascrivibile alla responsabilità del Guida, il LIRE 10000 quale aveva investito, con la propria alfa romeo la ve- spa 125 su cui era trasportato il NE. Dopo tale citazione, con DM 15 novembre 1993, la AX226313 società assicuratrice era posta in liquidazione coatta ed il portafoglio ceduto alla Ambra assicurazioni. Con atto notificato il 6 dicembre 1983 il NE comunicava alla Ambra in nome dell'INA Gestione autono- ma del Fondo, la pendenza della causa civile, ai sensi dell'art. 25 comma secondo della legge 1969 n. 990. Il Tribunale di Prato dichiarava interrotto il pro- cesso. La lite era riassunta dal NE che notificava 2 } tale atto al Guida, alla Ambra assicurazioni in proprio e quindi all'Ambra in nome dell'INA fondo di garanzia, ed alla Peninsulare posta in liquidazione. Il Tribunale di Prato, con sentenza, condannava il Guida e l'Ambra a pagare al NE la somma di lire 21.013.239 oltre interessi dal fatto;
la decisione era impugnata dall'Ambra, in proprio e in nome dell'INA, e dal Guida sul quantum debeatur. Resisteva il danneggia- to chiedendo il rigetto dei gravami. Con sentenza del 5 dicembre 1998 la Corte di appel- lo di Firenze, respinta l'eccezione di estinzione del giudizio proposta dall'Ambra in nome dell'INA, riteneva che la stessa fosse litisconsorte necessaria, rilevava la nullità della riassunzione all'Ambra in nome INA, rimetteva gli atti al Tribunale di Prato e dichiarava inammissibile l'intervento spiegato in primo grado dall'Ambra e quindi l'appello da essa proposto, compen- sando tra le parti le spese dei due gradi del giudizio. Il NE proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza, sostenendo: a. che l'Ambra quale cessionaria del portafoglio della Peninsulare non era affatto litisconsorte neces- saria degli altri convenuti;
b. che era rituale la notifica dell'atto riassunti- vo di primo grado alla Ambra nella qualità presso il 3 M Fondo di Garanzia;
resisteva con ricorso incidentale l'Ambra in nome dell'INA; le altre parti non svolgevano difese. Con sentenza n. 6275/93 la Corte di Cassazione ac- coglieva il ricorso del NE e dichiarava inammissi- bile il ricorso incidentale. La Corte osservava:
1. che il NE aveva correttamente convenuto, sin dal primo grado, tutti i litisconsorti necessari (im- presa assicuratrice, il proprietario ed il conducente del mezzo assicurato); che essendo stata posta in liquidazione 2. l'impresa assicuratrice, la riassunzione poteva essere fatta soltanto nei confronti dell'INA Fondo di garan- zia, rappresentato dall'impresa cessionaria AMBRA senza alcuna necessità di estendere il contraddittorio al commissario liquidatore della impresa in liquidazione;
3. che l'azione risarcitoria già intrapresa dal danneggiante nei confronti dell'impresa in bonis poteva proseguire nei confronti della impresa in liquidazione per il conseguimento di una sentenza di condanna oppo- nibile all'impresa designata ai sensi dell'art. 25 del- la legge 1990 n. 1969; 4. che, nella specie, essendo stato l'atto di cita- zione del giudizio di primo grado notificato al Commis- sario liquidatore della Peninsulare assicuratrice non 4 } vi era alcuna necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del Fondo, che non era intervenuto in giudizio, pur essendo sua facoltà il farlo;
5. che era inammissibile l'appello dell'Ambra in proprio, per mancanza di interesse ad impugnare la sen- tenza che non recava alcuna statuizione nei suoi con- fronti. Riassunta la causa dal NE dinanzi ad altra se- zione della Corte di appello di Firenze, la citazione era notificata: al Guida danneggiante, all'Ambra in proprio e in nn del fondo presso il procuratore costituito;
al commis- sario liquidatore della società La Peninsulare;
al Com- missario liquidatore dell'Ambra, precisandosi nel corpo dell'atto che tale notificazione doveva intendersi fat- ta nn INA;
il NE chiedeva, in riforma della decisione del tribunale:
1. la condanna al risarcimento dei danni per inabi- lità temporanea;
2. una migliore determinazione del danno morale;
3. la inammissibilità dell'intervento dell'Ambra nel giudizio di primo grado con la condanna alle spese di lite. Nel giudizio di riassunzione si costituiva l'Ambra 5 assicurazioni spa in liquidazione, in persona del li- quidatore, e resisteva all'appello; le altre parti re- stavano contumaci. Con sentenza del 27 febbraio 1999 la Corte di ap- pello di Firenze così decideva: .in parziale riforma della sentenza condanna il Guida al risarcimento dei danni liquidati in L. 34.163.452; conferma nel resto. Spese del presente gra- do del giudizio compensate tra le parti. In particolare la corte fiorentina precisava:
1. che la società Ambra in proprio doveva essere estromessa dal giudizio perché il suo intervento era stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione, non essendo stata proposta alcuna domanda nei suoi confron- ti;
2. che la società Ambra, in nome del Fondo, non aveva partecipato al giudizio di primo grado, ma che non era litisconsorte necessario, secondo la S. Corte, e che pertanto dovevano ritenersi cadute le statuizioni della sentenza di primo grado del Tribunale di Prato nei suoi confronti;
che pertanto l'appello proposto nei confronti dell'Ambra era inammissibile per difetto di interesse;
3. quindi la Corte esaminava l'appello del danneg- giato sul quantum e ne migliorava la liquidazione acco- 6 gliendolo, limitava la condanna al solo Guida in quanto era rimasto l'unico soggetto nei cui confronti era sta- ta ritenuta validamente proposta l'impugnazione. Contro la decisione ricorre il NE deducendo tre motivi di censura;
non hanno svolto difese le
contro
- parti. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento per i primi due mo- tivi, assorbito il terzo per le seguenti considerazio- ni: Nel primo motivo si deduce: "la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19, 25 della legge 990/69, 100, 111 c.p.c. e 2909 c.c. e la carente motivazione su punti decisivi della controversia". La tesi è che il giudice del rinvio doveva motivare anche sugli effetti della condanna nei confronti della società La Peninsulare che era litisconsorte necessario nel giudizio di primo grado e ciò perché la condanna in solido era opponibile all'impresa designata AMBRA, la quale aveva ricevuto comunicazione della pendenza della lite, sia nel dicembre 1983, prima della interruzione del processo, sia nel marzo 1985 dopo la interruzione. Vi erano pertanto le condizioni per la opponibilità della sentenza al Fondo di Garanzia, attualmente gesti- to dalla Consap. Di fatto (osserva il ricorrente) la 7 mancata statuizione sul punto determina il rifiuto del- la Consap di pagare quanto dovuto a titolo di solida- rietà, non essendogli opponibile la sentenza come tito- lo esecutivo. Il motivo è fondato. Ed in vero occorre considerare che ai sensi dell'art. 25 secondo comma della L. 1969 n. 990, presupponel'opponibilità della sentenza di condanna, che: a. il provvedimento di liquidazione coatta sia in- tervenuto in corso di giudizio (citazione del luglio 83 e DM del dicembre 1983); b. che la pendenza del giudizio sia stata comunica- ta all'impresa designata: ora tale litis denuntiatio venne effettuata una prima volta presso la sede dell'Ambra in Milano, all'Ambra nella qualità di impresa che agiva in nome dell'INA Fondo di Garanzia: una seconda volta, dopo la riassunzione, e sempre in primo grado, presso la sede INA di Roma, che ricevette l'atto come domiciliataria dell'AMBRA nn INA Fondo di Garanzia. Pertanto, quale che fosse l'opinione (errata) della Corte di Appello di dover integrare un inesistente li- tisconsorzio necessario (come rilevato da questa Corte nella prima sentenza di rinvio), l'effetto sostanziale 8 della opponibilità si era già verificato per legge, non potendosi porre in dubbio, che avendo l'Ambra comunque ricevuto la denuntiatio sia nella sede legale che nel recapito presso l'INA, era stata posta, di fatto, nella conoscenza della pendenza della lite e quindi nella possibilità di parteciparvi. Il giudice del rinvio ha dunque errato nel ritenere "inammissibile" l'appello principale dell'Ambra in li- quidazione in persona del Commissario liquidatore, che deduceva sia pure erroneamente la carenza di legittima- zione passiva sostanziale e processuale;
ma tale punto non è oggetto di gravame. Senonchè l'errore, come de- nunciato dal danneggiato, si risolve in una omessa pro- nuncia perché produce l'effetto sostanziale della per- dita dell'opponibilità, che invece deriva dal secondo comma dell'art. 25 della legge citata. Sussiste dunque l'error in procedendo e l'error in iudicando sugli effetti sostanziali dell'opponibilità. Su tali punti il giudice di rinvio è tenuto a con- formarsi ai principi di diritto come sopra enunciati. Parimenti fondato è il secondo motivo, posto che la Corte fiorentina ha evidentemente omesso di pronunciare sulla liquidazione delle spese per tutti i gradi e fasi del giudizio, limitandosi a pronunciare per la propria decisione;
9 resta assorbito il terzo motivo, sulla compensazio- ne delle spese del giudizio, posto che il giudice del rinvio provvederà nuovamente per i vari gradi e fasi, tenendo conto del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso per cassazione, assorbito il terzo, cassa in relazione e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Cor- te di appello di Firenze. Roma, 14 dicembre 2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE ملاPofientieren Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola Oggi, 21 MAG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Concetta Amendola UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data Serie 4 at 3.3495. versate £. 310.000 - 60000 trécentodiecimila (lire p. Dirigente Arga Servizi 310000 (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO Il Responsabile 10