Sentenza 18 agosto 1999
Massime • 1
Esula dalla competenza funzionale del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed è, invece, devoluta alla cognizione del giudice del lavoro la controversia instaurata dal lavoratore che, senza avanzare pretese creditorie, chieda solo l'accertamento del proprio rapporto di lavoro, non risolto dal fallimento, alle dipendenze della società dichiarata fallita; dovendo, per contro, essere fatta valere in sede fallimentare una siffatta domanda, quando essa costituisca solo la premessa per ottenere nello stesso giudizio vantaggi patrimoniali di natura retributiva o risarcitoria.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 23528 del 27https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 27/08/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 27/08/2021), n.23528 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DORONZO Adriana – Presidente – Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere – Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 29470-2019 proposto da: G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato IVAN SORBO; – controricorrente – FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, FALLIMENTO (OMISSIS) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/1999, n. 8708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8708 |
| Data del deposito : | 18 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
WA EN, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA GIUNONE REGINA 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RICCIULLI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FALL NAJ OLEARI SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALFREDO FUSCO 104, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CAIAFA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 16658/97 del Pretore di ROMA, depositata il 30/10/97 r.g.n.93114/95;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 15/04/99 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per la dichiarazione di competenza del Pretore di Roma in funzione di giudice del lavoro. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore del lavoro di Roma, dell'11.5.1995 NN AI esponeva di aver lavorato alle dipendenze della s.r.l. Naj Oleari in qualità di direttrice presso due punti vendita della medesima società dal 15.6.1988 sino al 27.9.1994, data in cui veniva licenziata verbalmente. Chiedeva, quindi che, previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a far tempo dal 15.6.1988, e della inefficacia o invalidità del licenziamento, venisse condannata la società a reintegrarla nel suo posto di lavoro, oltre a corrisponderle importi vari a diversi titoli retributivi.
La società convenuta chiedeva il rigetto della domanda. A seguito di fallimento di quest'ultima parte - dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza del 26.3. 1995 - la causa veniva riassunta nel confronti del FA della Naj Oleari con nuovo ricorso depositato il 15.1.1997 con il quale la ricorrente chiedeva che venisse accertata e dichiarata "la giuridica esistenza del rapporto di lavoro subordinato con riconoscimento del I livello di classificazione del personale del vigente CCNL per i dipendenti del settore terziario, instaurato tra le parti nel periodo tra il 15.6.1988 ed il 27.6.1998; la natura verbale del licenziamento. . . .e per l'effetto l'inefficacia e/o la nullità di tale atto, con ogni conseguenza di legge". La ricorrente formulava, al contempo, espressa riserva di azionare tutte le conseguenti pretese di natura retributiva e risarcitoria innanzi al Tribunale fallimentare di Milano.
Si costituiva il FA contestando le pretese attoree e, preliminarmente, eccepiva l'incompetenza del Pretore adito, essendo competente il Giudice fallimentare.
Con sentenza depositata il 30.10.1997 e comunicata il 27.11.1997, il Pretore di Roma declinava la propria competenza per materia, ritenendo competente il Tribunale fallimentare di Milano "dovendosi ribadire che la tendenziale unitarietà della tutela esperibile nel caso di specie contrasta(va) con la duplicazione del servizio, sicché se il fine dell'azione è solamente quello economico, non ha alcun senso frammentare l'aspirazione della parte al bene della vita cui tende l'azione in una serie di fasi processuali slegate, quando le questioni controversie sono tra loro strettamente concatenate e sottoponibili ad uno stesso giudice". Ricorre la AI per regolamento di competenza insistendo per la declaratoria di competenza del Pretore adito, atteso che la domanda giudiziale era priva di dirette conseguenze patrimoniali. Resiste con controricorso il FA convenuto. Il Pubblico ministero ha concluso come in atti. Entrambe le parti hanno successivamente depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico, complessivo, motivo di ricorso lamenta la ricorrente che la sentenza pretorile in contrasto con la giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui esula dalla competenza funzionale del Tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 della legge fallimentare, ed è devoluta alla cognizione del Giudice del lavoro la controversia instaurata dal lavoratore che, senza avanzare pretese creditorie, invochi soltanto l'accertamento del proprio rapporto di lavoro (non risolto dal fallimento) ovvero la declaratoria di illegittimità del licenziamento, con conseguente reintegra nel posto di lavoro, nei confronti del datore di lavoro fallito.
Il FA resistente, riproponendo ampie ed articolate argomentazioni svolte anche in altri contesti, replica denunciando l'erroneità dell'esclusione della vis attractiva della competenza del Tribunale fallimentare nelle ipotesi in cui, come nella specie, l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento sia stata richiesta in via meramente strumentale per il riconoscimento di specifici diritti di contenuto patrimoniale da valere nei confronti del fallimento del datore di lavoro.
Si osserva, da parte resistente, che quando l'accertamento dell'invalidità del recesso viene richiesto quale presupposto logico giuridico per la successiva partecipazione al concorso non v'è ragione perché ad esso debba provvedere il giudice del lavoro e non il giudice fallimentare: vi osta l'art. 51 l.f. il quale, prescrivendo che "dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita su beni compresi nel fallimento", esprime l'esigenza che le posizioni creditorie verso il fallito non possono che essere sottoposte ad un accertamento unitario.
Nello scritto difensivo si avanza l'ulteriore argomento per il quale non sarebbe ammissibile davanti al giudice del lavoro neanche la sola tutela reintegratoria (depurata, come nella specie, da ogni pretesa di contenuto patrimoniale) in mancanza di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa fallita.
Il ricorso è fondato.
Cominciando dall'ultimo argomento, deve osservarsi che questa Corte, pronunziandosi recentemente con riferimento ad una controversia cui partecipava lo stesso FA attualmente resistente, ha sottolineato come la cessazione dell'attività aziendale non esclude di per sè la tutela reintegratoria del lavoratore illegittimamente licenziato, poiché a norma dell'art.2119 cpv. c.c. il fallimento del datore di lavoro non costituisce giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro, il quale potrebbe in astratto continuare nel casi in cui venga autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa, che può aver luogo anche successivamente al decreto di esecutività dello stato passivo, poiché, secondo le previsioni dell'art.90 l.f., Il Tribunale può disporre anche la ripresa dell'esercizio dell'impresa del fallito (oltre che la continuazione dell'esercizio provvisorio già autorizzato dopo la dichiarazione di fallimento) con il consenso del comitato dei creditori e sentito il curatore (Cass., 21.11.1998, n. 11787). In questa direzione si è espressa questa Corte anche con la sentenza 12.5.1997, n. 4146 secondo cui "anche nel caso di cessazione dell'attività per fallimento dell'impresa la competenza funzionale del giudice del lavoro in materia di impugnazione del licenziamento individuale quanto alla domanda diretta ad ottenere la declaratoria dell'illegittimità del licenziamento e l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 della legge n. 300 del 1970, non trova deroga nella competenza funzionale del Tribunale fallimentare". Venendo ad esaminare gli altri profili della questione, conviene premettere, in quanto principi pacificamente acquisiti dalla giurisprudenza e dalla dottrina, che secondo l'art.24 l.f. la competenza del giudice fallimentare è estesa anche alle controversie di lavoro, sempreché derivanti dal fallimento, mentre la stessa vis attractiva prodotta dalla medesima norma non opera per le azioni che sono già nel patrimonio del fallito e corrispondano a diritti soggettivi preesistenti (Cass. nn. 8577/92, 1135/92, 4262190, 7361/91). Altrettanto pacifica la giurisprudenza di questa Corte che assegna alla competenza del Tribunale fallimentare la domanda rivolta alla declaratoria dell'illegittimità del licenziamento unitamente alla condanna al pagamento delle indennità conseguenti, stante la stretta strumentalità della prima domanda rispetto all'effettivo bene della vita (risarcimento e retribuzioni mediamente maturate) perseguito dall'attore (Cass., nn. 3522/98, 9306/96, 4359/94, 4990/94, 8577/92, 112/91, ed altre). La ratio evidente di un tale orientamento risiede nel rilievo che la sentenza da emettere nel giudizio ordinario si traduce in un impedimento per il giudice fallimentare - chiamato a verificare il diritto dei creditori a partecipare alla ripartizione dell'attivo - di disconoscere la sussistenza del diritto fatto valere davanti al giudice del lavoro. Il credito relativo all'eventuale risarcimento del danno non potrebbe, infatti, sottrarsi al principio del concorso, prescritto dall'art. 59 l.f., ne' alla soggezione che ne consegue alla procedura di accertamento del passivo (artt. 92 e ss. l.f.) la quale, anche nel caso di credito concorsuale accertato in sede di cognizione ordinaria sarebbe, comunque, indispensabile per il creditore per procurarsi l'unico titolo legittimante la partecipazione al concorso fallimentare (Cass., nn. 9888/94, 12431/93, 2035/93). Ciò premesso in via di principio, deve rilevarsi - sulla base dell'indagine sul merito della domanda, cui questa Corte non può sottrarsi in sede di regolamento di competenza - che la ricorrente, nel riassumere la causa nel confronti del FA della società precedentemente convenuta "in bonis" ha rigorosamente limitato la propria domanda escludendo ogni pretesa immediatamente creditoria, evitando, in tal modo radicalmente l'eventualità di una pronunzia di condanna, di contenuto patrimoniale, da parte del giudice del lavoro. La AI ha, infatti, chiesto al Pretore l'accertamento del dedotto rapporto di lavoro subordinato, il riconoscimento del I^ livello di classificazione del personale previsto dal CCNL applicabile, nonché la nullità o inefficacia del licenziamento impugnato.
La stessa ricorrente ha rinviato ad altra sede - espressamente indicando il Tribunale fallimentare di Milano - tutte le pretese di contenuto patrimoniale, non solo quelle avanzate per i molteplici titoli retributivi dedotti nel ricorso originario, depositato prima della dichiarazione di fallimento della società convenuta, ma anche quelle comunque conseguenti all'invocata declaratoria di invalidità del licenziamento: segnatamente, la ricorrente si è riservata di far valere dinanzi al Tribunale fallimentare sia le retribuzioni maturate a far data dal licenziamento sino all'effettiva reintegra, sia il risarcimento dei danni, quali conseguenze previste dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie, non l'ipotesi in cui la domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento viene proposta quale premessa per ottenere nello stesso giudizio vantaggi patrimoniali di natura retributiva o risarcitoria (ipotesi per la quale, come già ricordato, questa Corte ha ripetutamente affermato la competenza del Tribunale fallimentare: Cass. nn. 2902/92, 4539/94, 1l 235/94, 9306/96), ma l'ipotesi in cui deliberatamente l'attore si limita a chiedere l'accertamento della illegittimità del licenziamento impugnato e la reintegra nel proprio posto di lavoro, invocando, quindi, una pronunzia di accertamento o costitutiva che non può che essere fornita dal giudice del lavoro.
In questi termini, la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente consolidata (Cass., nn. 9670/85, 317/88, 1716/88, 7361/91, 4104/93, 4146/97, 3522/98, 5477/98. 1 1010/98). Solo apparentemente si discosta da questo orientamento Cass. n. 8577/92 (invocata da parte resistente) secondo cui è competente il giudice fallimentare nell'ipotesi in cui si intenda accertare l'illegittimità della risoluzione del rapporto al solo fine di ottenere l'ammissione al passivo: nel caso esaminato da quest'ultima sentenza l'azione esercitata dai lavoratori nei confronti di un imprenditore fallito mirava espressamente ad ottenere anche una sentenza di condanna al risarcimento dei danni conseguenti. Ulteriore conferma di tale orientamento è rinvenibile nella già citata sentenza n. 11787/98 di questa Corte pronunziata nel confronti dello stesso FA resistente: ivi si afferma la competenza del Tribunale fallimentare con riferimento alla domanda di una dipendente tendente ad ottenere non solo la dichiarazione di illegittimità del licenziamento con la reintegrazione nel posto di lavoro ma anche la condanna al risarcimento del danno nella misura della retribuzione globale maturata dalla data del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione.
Nè l'invocata sentenza n. 778/88 della Corte costituzionale smentisce un tale esito.
Come ricorda la stessa parte resistente, quest'ultima pronunzia, nel dichiarare infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 24, 52, 98 e 207 della legge fallimentare, ha confermato il principio, già condiviso da questa Corte, secondo cui la speciale competenza del Tribunale fallimentare sussiste allorché si fanno valere nel confronti della massa pretese creditorie che, però, come si è detto, sono state espressamente accantonate nella controversia in esame.
Il FA resistente oppone, da ultimo, alla tesi finora sostenuta dalla giurisprudenza, ulteriori ragioni, anche pratiche, non prive di suggestione.
Esso ricorda, ad es. come l'art. 112 l.f. stabilendo che i creditori ammessi a norma del precedente art. 101 concorrono, unicamente ed esclusivamente, alle ripartizioni posteriori alla pronunciata ammissione ed in proporzione del credito riconosciuto, determina la conseguenza che il curatore può ignorare ogni accertamento intervenuto al di fuori del concorso, in quanto non opponibile agli altri creditori concorrenti. Inoltre - osserva - il fallimento potrebbe essere chiuso, pur in pendenza dell'eventuale giudizio di opposizione che fosse instaurato da quel creditore che, accertato altrove il titolo per la partecipazione al concorso, successivamente all'apertura della procedura, avesse inteso utilizzare questo per essere ammesso al passivo. In conclusione, la parte resistente ritiene assolutamente incomprensibile la ragione per la quale debba sottoporsi il lavoratore ad un inutile sforzo tutte le volte in cui la pronunzia reintegratoria richiesta risulti essere insuscettibile di attuazione, imponendogli una ingiustificata ripartizione tra fase di accertamento e fase di condanna, ovvero di ripartizione al concorso.
L'obiezione non appare decisiva.
Ed invero, essa conduce inevitabilmente al risultato - mai condiviso dalla giurisprudenza - di sottrarre al giudice specializzato e funzionalmente competente per le controversie di lavoro tutte le azioni di accertamento o costitutive di posizioni nascenti dai rapporti di lavoro rientranti nell'ambito di operatività dell'art. 409 c.p.c. sprovviste di impatto diretto sugli assetti patrimoniali affidati al procedimento concorsuale, persino quando l'interesse perseguito dal ricorrente potrebbe coinvolgere la sfera di soggetti diversi da quello del datore di lavoro fallito. Ciò potrebbe avvenire ad es. quando l'accertamento della permanenza del rapporto di lavoro o della sua durata, come pure della posizione professionale del lavoratore, possa essere rilevante a fini previdenziali (ad es. per conseguire benefici come l'indennità di disoccupazione), o per recuperare l'integrità professionale o la dignità personale offese da una ingiusta sanzione disciplinare, o da una illegittima estromissione dall'impresa che potrebbero compromettere la ricerca di nuova occupazione.
Quanto al segnalati inconvenienti circa la duplicazione dei percorsi giudiziari che sarebbero imposti allo stesso lavoratore al fine di ottenere la tutela piena, col pericolo di subire ritardi che potrebbero compromettere la sua posizione all'interno della fase concorsuale, è sufficiente replicare che il ricorrente resta assolutamente libero di scegliere il percorso più breve, sol che manifesti l'intenzione di partecipare alla procedura concorsuale al fine di conseguire in quella sede - e quindi tramite l'intervento del Giudice fallimentare - una condanna della controparte di contenuto patrimoniale.
Una tale manifestazione di intenti, del resto, non può che essere espressa, stante il carattere essenzialmente dispositivo del giudizio civile, sicché essa non può ritenersi sussistente - se non violando il principio dettato dall'art. 112 c.p.c. - allorché, come nella specie, vi sia stata una espressa delimitazione della domanda formulata nell'atto di riassunzione davanti al Pretore del lavoro. In definitiva l'autonomia del giudizio davanti al giudice del lavoro, rispetto al rito fallimentare nei casi in cui la domanda non è immediatamente diretta ad incidere sugli assetti patrimoniali garantiti dalla procedura concorsuale, può rispondere ad un interesse reale pienamente autonomo, interesse che potrebbe comune anche alla controparte la quale, attraverso l'accertamento positivo della legittimità del proprio comportamento, potrebbe vedere alleggerita la propria posizione nell'ambito della procedura fallimentare.
Le considerazioni che precedono inducono a dichiarare la competenza del Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questa fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara competente per materia il Pretore del lavoro di Roma. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 1999