Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2025, n. 37700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37700 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
ST NI FILIPPO CASA MICAELA SERENA CURAMI ANGELO VALERIO LANNA
- Presidente-
-Relatore -
EVA OS
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
SU CA CUI 0502ZAR nato il [...]
37700-25
Sent. n. sez. 320-625 CC - 12/11/2025 R.G.N. 34991/2025
avverso il decreto emesso il 22/10/2025 dal GIUDICE DI PACE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
sentite le conclusioni del PG RAFFAELE PICCIRILLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. AB SU, per il tramite del difensore, ricorre per cassazione avverso il decreto reso in data 22 ottobre 2025, con il quale il Giudice di pace di Torino ha convalidato il provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. di Torino - Brunelleschi emesso dal Questore di Torino in data 18 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 14, comma 1, T.U.I., susseguente a decreto espulsione adottato dal Prefetto di Monza e della Brianza il 29 settembre 2022 ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, T.U.I.
1.1. Con un unico motivo, deduce violazione degli artt. 2, d.lgs. n. 142 del 2015, 7 e 26 d.lgs. n. 25 del 2008 e 14 d.lgs. n. 286 del 1998, per omessa considerazione dello status di richiedente protezione internazionale. Rileva la difesa che, nel corso dell'istruttoria espletata dinanzi al Giudice di pace, era emerso che, nel periodo di permanenza "nel carcere di Torino" (nel settembre 2025), il detenuto aveva presentato istanza di protezione internazionale, dal che era conseguita l'acquisizione del relativo status in capo al medesimo determinante la sua temporanea inespellibilità. In tale situazione, un provvedimento di trattenimento avrebbe potuto essere emesso solo ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, suscettibile di essere convalidato dalla Corte di appello e non dal Giudice di pace. La mancata registrazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura di Torino - cui il Giudice di merito aveva fatto riferimento per disattendere l'eccezione di incompetenza in nessun caso avrebbe potuto impedire l'acquisizione dello status di richiedente protezione internazionale, né giustificare la privazione della libertà personale a fini espulsivi.
rinvio.
Il decreto di convalida impugnato doveva, quindi, essere annullato senza
2. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria-memoria scritta, ribadita oralmente all'odierna udienza, ha concluso per il rigetto del ricorso, trattato nelle forme stabilite dall'art. 22, commi 3 e 4, della legge 22 aprile 2005, n. 69, richiamate dall'art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025.
3. L'avv. Maurizio VEGLIO, nell'interesse del ricorrente, ha fatto pervenire memoria di replica alle considerazioni del Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. La tesi difensiva, nella sua schematicità, si impernia sull'assunto per cui, avendo lo straniero presentato "nel mese di settembre 2025" presso il "carcere di Torino" domanda di protezione internazionale e avendo, quindi, acquisito il relativo status, non avrebbe potuto essere sottoposto, successivamente, a un decreto di trattenimento ex art. 14, comma 1, T.U.I., ma, al più, a un decreto di trattenimento ex art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015, suscettibile di esser convalidato dalla Corte di appello. Discende da tale assunto l'eccezione di incompetenza funzionale del Giudice di pace nel caso di specie.
3. La prospettazione difensiva non può essere condivisa. Nel verbale di udienza tenutasi dinanzi al Giudice di pace di Torino è riportata la dichiarazione resa dall'Isp. GUARINI, il quale confermava, in esito agli accertamenti svolti presso l'ufficio matricola dell'istituto penitenziario, l'esistenza di una richiesta di protezione internazionale, precisando, tuttavia, che non risultava calendarizzata la formalizzazione della stessa mediante la compilazione del modello "C3".
3.1. Orbene, va ricordato che, nel nostro Stato, l'autorità competente a ricevere e formalizzare la domanda è il Questore, che provvede ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 a verbalizzare le dichiarazioni del richiedente, cui si allega la documentazione rilevante ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007.
Si tratta
com'è intuibile di un passaggio assolutamente necessario e propedeutico all'esame della domanda perché essa avviene come precisato dall'articolo 3 cit. - su base individuale e in ragione delle dichiarazioni rese dal richiedente e della documentazione allegata;
e più volte al riguardo la giurisprudenza nazionale ha precisato che esiste un onere di specifica allegazione dei fatti rilevanti da parte del richiedente asilo in difetto dei quali non può neppure esercitarsi il dovere di cooperazione istruttoria (fra le più recenti, Sez. 1 civ., n. 32763 del 16/12/2024, Rv. 673359-01; vedi anche Sez. 1 civ., n. 11175 del 10/06/2020, Rv. 658032-01; Sez. 3 civ., n. 24010 del 30/10/2020, Rv. 659524 -01; CGUE 5 giugno 2014, causa C-146/14). In altre parole, seppure il cittadino straniero acquisti la qualità di richiedente asilo al momento in cui manifesta la volontà di richiedere la protezione internazionale, non si può procedere all'esame della sua domanda se prima non
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viene soddisfatto l'onere di allegazione con una compiuta verbalizzazione delle sue dichiarazioni cui accludere eventuale documentazione disponibile. Ciò consente di affermare che coesistono nell'ordinamento eurounitario due nozioni di richiedente protezione internazionale: in senso sostanziale, intendendosi come tale la condizione del soggetto che ha manifestato la volontà di chiedere la protezione, ed in senso formale, intendendosi come tale la condizione del soggetto la cui domanda sia stata recepita e formalizzata dall'autorità competente. Le due condizioni, onde evitare deficit di tutela, devono essere portate ad unità nel più breve tempo possibile, come peraltro prevede anche la legislazione nazionale (art. 26, comma 2 bis, cit.) e in linea di massima rileva, ai fini delle garanzie procedimentali e per l'accoglienza, l'acquisizione della qualità sostanziale di richiedente asilo;
ma ciò non toglie che taluni adempimenti siano legati necessariamente alla formalizzazione della domanda e che il diritto del cittadino straniero ad un ricorso effettivo e sussistendone i presupposti - alla protezione internazionale, deve essere contemperato con il diritto-dovere dello Stato di valutare attentamente le condizioni per la permanenza dello straniero sul suolo nazionale, anche al fine di non svilire e inflazionare un istituto di fondamentale importanza quale l'asilo, di cui non possono essere consentite utilizzazioni strumentali (così, Sez. 1 civ., n. 32763 del 2024, cit.).
3.2. Alla luce delle espresse considerazioni, va detto che, nel caso dell'odierno ricorrente, lo status di richiedente protezione internazionale, al momento della convalida impugnata, poteva ritenersi acquisito solo sul piano sostanziale, in quanto, per come palesemente risulta dalla frase proferita dall'Isp. GUARINI, riportata in verbale ("Pertanto si impegna ad avviare la pratica amministrativa"), non era stato nemmeno iniziata la procedura prevista dall'art. 26 d.lgs. n. 25 del 2008. Tanto ciò è vero che il trattenuto ha inteso dichiarare: "Tuttavia, qualora la mia richiesta non dovesse trovarsi vorrei richiedere nuovamente la protezione internazionale".
3.3. Tali evidenze processuali dimostrano indiscutibilmente che il competente Questore non aveva ricevuto, al momento della convalida in esame, la domanda di protezione internazionale del SU, sicché egli non era stato ancora messo in condizione di valutare se emettere o meno il decreto di trattenimento ai sensi dell'art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015, decreto che, ove emesso, sarebbe stato inoltrato per la convalida alla Corte di appello. In una situazione come quella descritta, mancavano, quindi, del tutto i presupposti per poter fondatamente sostenere che un decreto questorile di trattenimento non avrebbe potuto essere emesso ai sensi dell'art. 14, comma 1,
T.U.I.
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Trattasi, infatti, di un provvedimento quello di trattenimento pre-
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espulsivo che, nel caso di specie, per quanto risulta in atti, trova la sua piena legittimazione in un precedente decreto di espulsione adottato, in data 29 settembre 2022, dal Prefetto di Monza e Brianza, ai sensi degli artt. 13 e 14, comma 5-ter, T.U.I., a seguito di analogo provvedimento, emesso il 13 settembre 2022 dal Prefetto di Varese e notificato in pari data, con il quale era stato ordinato allo straniero di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni, ordine al quale il destinatario non aveva ottemperato senza giustificato motivo. Per quanto dichiarato dallo stesso SU in udienza, il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Monza e Brianza non risulta impugnato, né in sede di ricorso sono state mosse avverso di esso specifiche censure. La legittimità di tale provvedimento deve reputarsi, quindi, incontestata. Sulla base di tale legittimo decreto presupposto, non eseguibile nell'immediatezza mediante accompagnamento alla frontiera, è stato, quindi, adottato dal Questore di Torino il trattenimento dello straniero presso il C.P.R. di Torino Brunelleschi, ai sensi dell'art. 14, comma 1, T.U.I., giustificato dalla necessità di accertare l'identità/nazionalità del trattenuto, di acquisire un valido documento per l'espatrio, tenuto conto, inoltre, della mancata immediata disponibilità di un vettore idoneo all'esecuzione del rimpatrio. La sequenza procedimentale appena delineata non poteva non implicare la competenza del Giudice di pace nel decidere sulla convalida del trattenimento pre- espulsivo, come disposto dall'art. 14, commi 3, 4, 4-bis e 5, T.U.I.
4. Va ribadito, su un piano più generale, in questa sede, che le due tipologie di trattenimento, quello pre-espulsivo ex art. 14, comma 1, T.U.I. e quello del richiedente protezione internazionale ex art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015, poggiano su presupposti normativi diversi e danno luogo a due procedimenti autonomi e distinti, che trovano il loro momento terminale nel controllo giurisdizionale sulla legittimità dell'azione amministrativa affidato, nel primo caso, al Giudice di pace e, nel secondo caso, alla Corte di appello.
4.1. L'unico momento di "interferenza" o, per meglio dire, di raccordo tra i procedimenti, si verifica quando la domanda di protezione internazionale viene presentata da chi si trovi già trattenuto presso un C.P.R. in virtù di un provvedimento emesso dal Questore ai sensi dell'art. 14, comma 1, T.U.I. Ritiene il Collegio che, a fronte di una domanda precedente non formalizzata e neppure posta all'attenzione del Questore, la sua reiterazione in sede di udienza di convalida da parte dello straniero sia riconducibile a detto momento di raccordo e non alla diversa situazione, inerente a domanda di protezione internazionale avanzata, con certezza, precedentemente a un decreto
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di trattenimento pre-espulsivo, che avrebbe potuto, eventualmente, implicare, secondo quanto affermato da Sez. 1, n. 32340 del 30/09/2025, non mass. (che richiama Sez. 1, n. 25543 del 10/07/2025, Rv. 288152-01), la competenza della Corte di appello ai sensi dell'art.
5-bis d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 aprile 2017, n. 46. Nel caso in esame, di raccordo tra i due procedimenti, viceversa, non può ritenersi venuta meno la competenza del Giudice di pace a convalidare il trattenimento pre-espulsivo.
4.2. Come posto in risalto dalla giurisprudenza di legittimità civile, l'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, nello stabilire che i termini di restrizione della libertà personale dello straniero previsti dal successivo art. 14, comma 5, effetto di un primo provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza già convalidato, sono sospesi nel caso in cui la persona trattenuta presenti domanda di asilo, va intrepretato nel senso che la privazione della libertà personale non resta priva di titolo fino al momento in cui il Questore, dopo avere registrato la domanda, adotti un nuovo provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 3 del citato art. 6, purché lo stesso venga trasmesso al giudice competente per la convalida entro 48 ore dalla sua adozione e convalidato nelle successive 48 ore, ferma restando l'insuperabilità dei termini massimi di durata della misura previsti dalla legge (per tutte, Sez. 1 civ., n. 32763 del 16/12/2024, Rv. 673359-01). Nella richiamata decisione si è disattesa la tesi difensiva secondo la quale, a far tempo dalla manifestazione della volontà di presentare domanda di asilo, la misura restrittiva non godrebbe più di un titolo giustificativo, poiché il titolo giustificativo è il provvedimento di trattenimento già convalidato di cul, come previsto nella ultima parte dell'art. 6, comma 5, cit., sono sospesi i termini di decorrenza. Si è, in conclusione, precisato, che lo schema procedimentale va, così, ricostruito: [...] si dispone il trattenimento del soggetto da allontanare per un certo periodo, nei limiti in cui lo consente la norma;
se il trattenuto presenta domanda di asilo il termine di decorrenza della misura è sospeso, in quanto l'autorità amministrativa può chiedere se ritiene la domanda strumentale - un prolungamento del trattenimento (fino a sessanta giorni) per esaminare la domanda;
il nuovo trattenimento si innesta senza soluzione di continuità sul primo e determina un allungamento dei termini di restrizione, che però hanno una durata massima prevista dalla legge, sul cui rispetto il giudice deve vigilare».
4.2.1. La situazione non cambia se la domanda di protezione internazionale venga posta, come accaduto nella fattispecie, in sede di udienza di convalida di un trattenimento pre-espulsivo (e non dopo un trattenimento pre-espulsivo già convalidato): anche in tal caso, per una intuibile ragione di coerenza del sistema,
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oltre che in ossequio a un preciso disposto normativo, lo sviluppo procedimentale implica che il giudice adito convalidi (o non convalidi) il trattenimento questorile ex art. 14, comma 1, T.U.I. e che, con riguardo alla domanda di protezione internazionale, si ponga in essere la procedura di formalizzazione prevista dall'art. 26 d.lgs. n. 25 del 2008 fino a che il Questore, una volta assunta la decisione di emettere decreto di trattenimento "secondario", non trasmetta il suo provvedimento per la convalida alla Corte di appello competente, come previsto dall'art. 6, comma 5, ultimo periodo, d.lgs. n. 142 del 2015.
5. Per le esposte considerazioni, il ricorso, che si impernia esclusivamente sull'eccezione di incompetenza del Giudice di pace adito, deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si impone la formula di oscuramento come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma il 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore
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15/11/2025 LINZUNAR. JSN Cara:
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Il Presidente Stefano Mogini Silopiny