Sentenza 9 gennaio 2014
Massime • 1
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello, stante la unitarietà dell'ufficio di procura generale, può proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge e quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero, anche rispetto ai provvedimenti pronunziati da giudici compresi nella competenza della sezione distaccata della corte stessa e, quindi, anche a quelli della sezione distaccata predetta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2014, n. 15806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15806 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 23/01/2014
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 27
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 24293/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari;
avverso il decreto del 14 febbraio 2013 emessa dalla Corte d'appello;
di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari;
nel procedimento a carico di:
Cubeddu Attilio;
visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
lette le richieste del sostituto procuratore generale Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, per l'ulteriore corso;
udita la relazione del consigliere Dott. FIDELBO Giorgio. RITENUTO IN FATTO
Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'appello proposto dal sostituto procuratore presso la Procura generale della Corte d'appello di Cagliari contro il decreto emesso dal Tribunale di Nuoro in data 15 ottobre 2012, con cui era stata dichiarata inammissibile la richiesta, formulata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Cagliari, di applicazione della misura della prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e del sequestro dei beni nei confronti di Cubeddu Attilio.
Il giudice d'appello ha ritenuto che la procura generale presso la Corte
d'appello di Cagliari non fesse legittimata a proporre appello contro i provvedimenti emessi dal Tribunale di Nuoro, ricompreso nella giurisdizione della Sezione distaccata di Sassari, con la conseguenza che solo la relativa procura generale presso quella Sezione distaccata sia legittimata ad impugnare i provvedimenti del Tribunale nuorese, come degli altri tribunali - Sassari e Tempi Pausania - rientranti nella giurisdizione della Sezione distaccata istituita con legge 30 luglio 1990 n. 219. Secondo i giudici sassaresi se si riconoscesse anche alla procura presso la Corte d'appello di Cagliari il potere di impugnare i provvedimenti dei Tribunali ricompresi nella giurisdizione della Sezione distaccata di Sassari si otterrebbe l'abnorme effetto di legittimare due distinte procure generali ad impugnare gli atti emessi dai citati Tribunali, con ricadute, oltre che sul piano organizzativo, sul principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge sancito dall'art. 3 Cost., dal momento che i destinatari degli atti provenienti da quei Tribunali sarebbero gli unici a subire i controlli di due procure generali. La tesi sostenuta è che la legge n. 219 del 1990 inquadra la giurisdizione della Sezione distaccata di Sassari come "unica e autonoma" perché differente rispetto a quella di Cagliari;
inoltre, riguardo alla procura generale si sottolinea come la stessa legge non ha istituito in Sassari una "Sezione distaccata" della procura generale di Cagliari, ma l'ha indicata specificamente come "procura generale", proprio ad indicare "l'autonomia assoluta e priva di deroghe" con la procura generale cagliaritana, con la conseguenza che i sostituti procuratori traggono la loro legittimazione non in forza di un atto di delega del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari, ma direttamente dalla legge. In conclusione, con l'introduzione della L. n. 219 del 1990, l'originario distretto della Corte d'appello di Cagliari è attualmente suddiviso in due sub- distretti, facenti capo alla Corte d'appello di Cagliari, con giurisdizione sui Tribunale di Cagliari, Oristano e Lanusei, e alla Sezione distaccata di Sassari, con giurisdizione sui Tribunale di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, entrambi dotati di autonomia giurisdizionale, con conseguente ripercussione sulle competenze delle rispettive procure generali, legittimate ad impugnare i provvedimenti emessi dai Tribunali ricompresi nei sub-distretti di appartenenza. Sulla base di tali argomentazioni è stato ritenuto inammissibile l'appello proposto dalla procura generale di Cagliari avverso il decreto del Tribunale di Nuoro.
Contro questa decisione il procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione e ha dedotto la violazione degli artt. 591 e 568 c.p.p., nonché l'illogicità della motivazione, contestando la ritenuta mancanza di legittimazione all'impugnazione del provvedimento del Tribunale di Nuoro. In particolare il ricorrente, richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione e le disposizioni del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 2, 59 e 70, modificato dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, premesso che nel sistema processuale la competenza del pubblico ministero resta strettamente collegata con quella del giudice presso cui l'ufficio dell'accusa pubblica è costituito, assume che, anche con riferimento alle Sezioni distaccate di Corte d'appello, deve ribadirsi la unitarietà dell'ufficio della Procura generale, nel senso che il Procuratore generale può proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero, anche rispetto ai provvedimenti emessi da giudici compresi nella competenza della Sezione distaccata della Corte d'appello, trovando comunque applicazione in tal caso la disposizione generale di cui all'art. 570 c.p.p.. Tale conclusione viene sostenuta in base a quanto prevede l'art. 70, comma 2 del cit. R.D. del 1941, secondo cui "presso le sezioni distaccate di corte d'appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale a norma dell'art. 59", in quanto il richiamo di quest'ultima norma non potrebbe avere altro significato "che quello di ribadire la unitarietà dell'ufficio di procura generale della Repubblica sotto la direzione del procuratore generale".
Inoltre, nel ricorso si evidenzia come diverse pronunce della Corte di cassazione hanno puntualizzato che le sezioni distaccate, sia di tribunale che di corte d'appello, devono considerarsi semplici articolazioni dell'unico ufficio da cui dipendono, escludendone la natura di uffici autonomi. Peraltro, che si tratti di "articolazioni" e non di "uffici autonomi" lo si ricava, secondo il ricorrente, anche dalla circostanza che la L. n. 219 del 1990, istitutiva della Sezione distaccata di Sassari non contiene alcun cenno alla procura distrettuale antimafia, unica per distretto, e che nella specie è radicata nella Corte d'appello di Cagliari e non anche nella Sezione distaccata di Sassari, circostanza questa che sta a significare che, con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 51 c.p.p., commi 3 bis, quater e quinquies, deve essere riconosciuto il potere di controllo e di impugnazione al procuratore generale, in quanto organo requirente sovraordinato rispetto al procuratore distrettuale. Nel ricorso si aggiunge che se in base al D.Lgs. n. 106 del 2006, art. 6, al procuratore generale vengono riconosciuti poteri di controllo e vigilanza sugli uffici requirenti del distretto, anche al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, sarebbe del tutto incomprensibile che allo stesso fosse inibito di impugnare un provvedimento emesso da uno dei tribunali ricompresi nell'area territoriale di competenza, compresa l'area ricadente nella competenza della sezione distaccata.
Sotto un diverso profilo parte ricorrente censura le argomentazioni contenute nel decreto della Sezione distaccata di Sassari, sottolineando che, nella specie, l'appello contro il provvedimento del Tribunale di Nuoro risulta firmato dal sostituto procuratore generale Rossella Mauro, specificamente delegato dal Procuratore generale a controllare e vistare, per il bimestre settembre - ottobre 2012, i provvedimenti pronunciati dal Tribunale di Nuoro, sicché deve ritenersi che sia stato delegato anche il potere di impugnazione di tali provvedimenti.
Con un secondo motivo il ricorrente censura la ritenuta dichiarazione di inammissibilità per incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Nuoro, ritenendo l'abnormità del provvedimento per avere omesso di indicare il giudice competente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Sulla questione relativa alla legittimazione del procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello a proporre impugnazioni contro le sentenze emesse da giudici compresi nella competenza territoriale di una Sezione distaccata della Corte d'appello questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi con la sentenza della Sezione 2^ del 13 giugno 2012, n. 25786, Barranca. In tale sentenza si è messo in rilievo che il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 59, come modificato dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, art. 20, comma 2, prevede che alle sezioni distaccate di corte d'appello sono preposti presidenti di sezione alle dipendenze del presidente e che "alle rispettive procure generali sono preposti avvocati generali alla dipendenza del procuratore generale della Repubblica".
Inoltre, lo stesso R.D. n. 12 del 1941 all'art. 70, comma 2, afferma che presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale "sono esercitate dall'avvocato generale a norma dell'art. 59". Secondo la sentenza menzionata il riferimento all'art. 59 "non può avere altro significato che quello di ribadire la unitarietà dell'ufficio di procura generale della Repubblica sotto la direzione del procuratore generale".
Si sostiene, infatti, che "se l'intenzione del legislatore fosse stata quella di limitare le funzioni del procuratore generale della Repubblica alla vigilanza ed agli altri compiti ordinamentali, ma di lasciare autonomia completa alle procure generali presso le sezioni distaccate, tale inciso non avrebbe avuto motivo di essere". Da tali premesse consegue la necessità di ritenere che "la disposizione dell'art. 570 c.p.p., secondo la quale il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale presso la corte d'appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero, si applichi al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello anche rispetto ai provvedimenti pronunziati da giudici compresi nella competenza della sezione distaccata della corte stessa e quindi anche a quelli della sezione distaccata predetta".
Si tratta di un'interpretazione che questo Collegio condivide pienamente e che conduce a ritenere che il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari è legittimato a proporre impugnazioni contro i provvedimenti emessi dai giudici compresi nella competenza territoriale della Sezione distaccata della Corte d'appello di Sassari.
Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2014