Sentenza 19 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2002, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO I005 88 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 4674/99 Cron. 1600 iDott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Ud.25/09/01 Dott. Camillo FILADORO - Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: MONDINI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato BATTISTA DOMENICO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNINI GIANNI, VALCANOVER FILIPPO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AN DO ON elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BRUNO 2001 COSSU, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ATTILIO CARTA, giusta delega in atti;
3554 -1- RESISTENTE controricorrente avverso la sentenza n. 11/98 del Tribunale di TRENTO, depositata il 03/03/98 R.G.N. 85/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
audito l'Avvocato COSSU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Trento del 12/9/96 LD Ivana conveniva in giudizio la ND Spa per sentirsi condannare al pagamento del lavoro straordinario espletato dal luglio 1991 al settembre 1993, e non compensato con gli importi forfettari versatile come superminimo. La ND Spa contestava la domanda sia in relazione al numero delle ore di lavoro straordinario (assumendo che l'attrice aveva espletato 9 ore e mezza al giorno) sia con riferimento al pagamento delle stesse col patto aggiuntivo di forfettizzazione. L'attrice riduceva la domanda, chiedendo il compenso per lavoro straordinario sulla base di 10 ore giornaliere (mezz'ora in più di quanto riconosciuto dal datore di lavoro) ed il Pretore la accoglieva in parte. Il Tribunale, investito in grado di appello ad istanza della ND Spa, con sentenza del 19/2 - 3/3/98, rigettava l'appello, precisando che, in ordine al numero delle ore di lavoro, la domanda, cosi come ridotta, era provata con la parziale ammissione del datore e le dichiarazioni rese dal teste Bressan, che, pur avendo avuto in passato una controversia per lo straordinario col medesimo datore di lavoro, attualmente conclusa, era più attendibile di tutti gli altri testi escussi, legati, per vari motivi, all'una o all'altra parte processuale;
a ciò si aggiungeva il "contegno processualmente passivo e indifferente del datore di lavoro", che era stato "esattamente valutato (dal pretore) in termini negativi ex art. 420, I comma, CPC”. II In ordine al pagamento, il pretore aveva detratto dal compenso per lavoro straordinario ed in via equitativa la metà del superminimo (con decisione non impugnata dalla lavoratrice) sulla base del patto scritto di forfettizzazione del 20/7/92, secondo cui il superminimo doveva intendersi “anche quale compenso forfettario, sino alla concorrenza, di eventuali prestazioni di lavoro supplementare o straordinario"; anche se mancava l'impugnazione su questo punto, erano esatte le argomentazioni addotte in ordine alla nullità di tale patto, per la mancata determinazione della misura del compenso versato a titolo di straordinario e di quanto versato invece per lavoro ordinario;
precisazione necessaria per “consentire il controllo circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore di diritti e prestazioni inderogabili, per legge o per contratto collettivo"; permanendo l'ambiguità in ordine alla detta suddivisione del compenso, “il patto dd. 20/7/97 è affetto da nullità". Il teste Bressan aveva "riferito che il superminimo andava tutto a compensare lo straordinario, come precisato dal datore all'atto della assunzione dei dipendenti. Ma tale testimonianza cozza contro il patto scritto"....onde la prevalenza ... (ex art. 2722 c.c.).. della prova scritta su quella orale che abbia per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto del documento". L'appello quindi doveva essere rigettato. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la ND Spa, fondato su un solo motivo. La LD è costituiva in giudizio con controricorso tardivo ed ha discusso la causa in udienza, chiedendo il rigetto del ricorso. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 2722 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, n. e 3 e 5, CPC), deduce il ricorrente che il Tribunale non ha tenuto conto delle dichiarazioni del teste Bressan, secondo cui il datore di lavoro, al momento dell'assunzione, aveva verbalmente spiegato “a che titolo andava imputato superminimo, ossia tutto e non anche a titolo di straordinario", con la conseguenza che il tenore letterale della lettera standard consegnata a tutti i dipendenti era da considerarsi superato da quanto espressamente veniva spiegato dal sig. ND. Né è esatta l'affermazione secondo cui che la prova scritta prevale su quella orale, perché l'art. 2722 c.c., per giurisprudenza costante, viene applicato con molta elasticità nel processo del lavoro, potendo il giudice, ai sensi dell'art. 421 CPC, ammettere i mezzi di prova in deroga ai limiti posti dal codice civile, e quindi anche per patti aggiunti o contrari alla prova scritta;
nel caso di specie il pretore aveva ammesso la prova orale, ma poi non ne aveva tenuto conto in sede di decisione. Il Tribunale, inoltre, supera la deposizione del teste Bressan con una ragionamento contraddittorio, in quanto prima dá atto della mancata impugnazione della sentenza da parte della lavoratrice e poi accoglie le argomentazioni della stessa sulla nullità del patto di forfettizzazione, mentre la nullità non poteva essere rilevata in difetto di appello. Anche in merito al numero delle ore di straordinario la 3 II motivazione è insufficiente e contraddittoria, in quanto non si riesce a capire in base a quali elementi il giudice avesse deciso, posto che la quantificazione delle ore non trovava riscontro nelle prove assunte e l'unico teste ritenuto attendibile “era sempre l'ultimo ad arrivare ed il primo a andare via" e quindi nulla poteva dire sull'orario espletato dalla LD. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui "il potere del giudice del lavoro di ammettere mezzi di prova in deroga ai limiti imposti dal codice civile -quale specificatamente il divieto di cui all'art. 2722 c.c. di ammettere prova per testimoni su patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento- previsto dall'art. 421 CPC, 2° comma, ha carattere discrezionale e quindi la determinazione assunta dal giudice di merito di ammettere o meno la prova, così come quella di tenere conto, o no, della prova assunta al di fuori di detti limiti, si sottrae al sindacato di legittimità" (Cass. 10739 del 2/12/96). E' quindi assolutamente irrilevante che il giudice di merito abbia prima ammesso una prova per dimostrare un fatto contrario al contenuto di un documento e poi non ne abbia tenuto conto in sede di decisione, dal momento che ciò rientrava nel suo potere discrezionale e che in nessun caso le ordinanze (nel caso di specie quella ammissiva della prova testimoniale). comunque motivate, possono ma pregiudicare la decisione della causa, a norma dell'art. 177 CPC. Non sussiste quindi la violazione di legge lamentata, ma non 4 sussiste nemmeno la contraddittorietà della motivazione nei termini indicati in ricorso, perché l'asserita nullità del negozio intercorso fra le parti (di forfettizzazione delle competenze accessorie) per omessa specificazione della somma pattuita per il compenso del lavoro straordinario non comporta inesistenza del documento, rilevante come prova scritta del fatto materiale del pagamento parziale, ritenuto prevalente sulla prova orale. Dalla ritenuta nullità del patto di forfettizzazione il Tribunale non ha tratto nessuna conseguenza giuridica aberrante, perché, in mancanza dell'appello sulla liquidazione parziale delle competenze per il lavoro straordinario, non ha modificato la pronuncia di condanna, disponendo il pagamento dell'intera somma, ma ha lasciato inalterata la pronuncia del Pretore. Il giudice del riesame si è limitato a valutare una prova scritta, ritenendola prevalente su quella orale già ammessa con ordinanza ed espletata;
e questa è una questione di fatto non censurabile in sede di legittimità, perché congruamente motivata. Le ulteriori censure sulla attendibilità del teste Bressan, che, secondo l'assunto del ricorrente, nulla avrebbe potuto dire sull'orario di lavoro dell'istante, essendo “sempre l'ultimo ad arrivare ed il primo ad andare via" sono chiaramente un invito alla Corte alla valutazione diretta delle prove, che è preclusa al giudice di legittimità. Tutti i profili di censura sono quindi infondati ed il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente alle spese nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE 5 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida (1549,37€) in £10.000/566 oltre a £ 3.000.000/per onorario Roma 25 settembre 2001 CONSIGLIERE EST. M aisnanoский IL PRESIDENTEV eure Tre n Italie 1 2 Phillie 6