Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 16694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16694 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
16694-26
Composta da FILIPPO CASA
EVA SC
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
AN IA AV
PRIMA SEZIONE PENALE
-Presidente-
Relatore -
Sent. n. sez. 500/2026 CC - 10/02/2026 R.G.N. 35465/2025
GIOVANBATTISTA TONA
EN TI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: Tribunale di Avellino
IL RO, nato Avellino il 3 ottobre 2001 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli
avverso l'ordinanza del 9 ottobre 2025 del Tribunale di Avellino Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE PICCIRILLO che ha concluso per la declaratoria di competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Avellino dichiarava la propria incompetenza a decidere in ordine alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata nell'interesse di RO IL, imputato del reato di cui all'art. 600 quater, comma 1 e 2 cod. pen., indicando quale competente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e sollevando conflitto di competenza davanti alla Corte di cassazione.
2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, invero, che ha emesso in data 18 giugno 2025 decreto di giudizio immediato in ordine al reato di cui all'art. 600 quater commi 1 e 2 cod. pen. a carico di RO IL, a fronte di altra precedente richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata, aveva disposto trasmettersi l'istanza unitamente agli atti del fascicolo al giudice del dibattimento, ovvero al Tribunale di Avellino.
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3. Evidenzia il Tribunale che la richiesta di messa alla prova era stata reiterata con "nota di accompagnamento deposito istanza m.a.p." del 24 giugno 2024, risultando prodotte, altresì, la relazione dell'UEPE di Avellino e la proposta di programma di trattamento relativo alla sospensione di procedimento penale con messa alla prova datate 11 settembre 2025; che ai sensi dell'art. 464 bis comma 2 cod. proc. pen. "se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta (di sospensione del procedimento con messa alla prova) è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'art. 458 comma 1" ossia entro 15 giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato mediante deposito alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari.
4. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Raffaele Piccirillo, concludeva per la declaratoria di competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In rito va dichiarata l'ammissibilità del conflitto.
1.1. Ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. sussiste conflitto quando più giudici ordinari "prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto" e per Cass., Sez, 1, n. 2787 del 16/04/1997, Rv 207653, in tema di conflitto di competenza, l'espressione "medesimo fatto" è assunta nel suo significato comune per designare l'elemento materiale del reato, nelle sue tre componenti costituite dalla condotta, dall'evento e dal rapporto di causalità, realizzatosi nelle identiche condizioni di tempo, di luogo e di persona, nel senso che è indispensabile la piena coincidenza degli elementi strutturali e temporali del fatto, sia dal punto di vista soggettivo, sia da quello oggettivo.
1.2. Ciò è avvenuto nel caso di specie giacché sussiste il requisito della coesistenza di volontà contrastanti di due Giudici, ovvero il Tribunale Ordinario Penale di Avellino ed il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, di prendere la cognizione in ordine alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata nell'interesse di RO IL.
2. Tanto premesso, il conflitto va risolto dichiarando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.
3. Quanto alla disciplina normativa, l'art. 464-bis cod. proc. pen. individua espressamente il termine finale della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, con diversificazioni legate ai differenti moduli procedurali (Sez. 1, n. 53622 del 27/09/2017 Rv. 271910-01).
3.1. Nel caso di specie, la decisione richiede l'analisi dell'assetto normativo della fattispecie penale, in particolare della norma di cui all'art. 464 bis, comma 2,
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cod. proc. pen. che, nel secondo periodo, testualmente recita: "Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta (di sospensione del procedimento con messa alla prova) è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'art. 458 comma 1", ossia entro 15 giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato mediante deposito alla Cancelleria del Giudice per le indagini preliminari. Emerge come il sistema individui per l'accesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova, sedi, limiti temporali e scansioni affatto analoghi a quelli previsti per l'accesso al giudizio abbreviato o al patteggiamento, e dunque il giudice chiamato a decidere sulla richiesta formulata dall'imputato non può che essere, anche per tale procedimento speciale, il giudice che, in ciascuna delle sedi individuate, "procede".
3.2. Nel caso di specie, il decreto di giudizio immediato risulta emesso in data 18 giugno 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. In pari data, come si desume dal decreto emesso in data 18 giugno 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli viene a conoscenza della istanza di sospensione del procedimento con la messa alla prova, ravvisandosi, dunque, nel Giudice per le indagini preliminari il Giudice che "procede".
4. Alla stregua delle esposte considerazioni fattuali ed in applicazione, pertanto, delle richiamate norme positive, va in questa sede dichiarata la competenza del Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Napoli a conoscere della domanda di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 bis cod. proc. pen., avanzata nell'interesse di RO IL, con conseguente trasmissione degli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti.
Così è deciso, 10 febbraio 2026
Il Consigliere estensore AN IA AV
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Pama Sazioan Pena's Depositata in Cancetoria cegi
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11 MAG. 2026
Il Presidente FILIPPO CASA Tখ
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