Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2016, n. 30959
CASS
Sentenza 14 luglio 2016

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Massime1

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 3 bis cod. pen., è sufficiente che il reato di rapina sia commesso in uno dei luoghi previsti dall'art. 624 bis cod. pen., non essendo rilevante che la vittima abbia o meno prestato il consenso all'ingresso in essi. (Nella specie è stata ritenuta la sussistenza della circostanza aggravante della rapina in luogo di privata dimora a carico di un giovane introdottosi nell'abitazione della nonna, inizialmente consenziente all'ingresso).

Commentario1

  • 1Furto aggravato del mezzo fraudolento quando astuta predisposizione di mesi (Cass. 32874/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 luglio 2019

    In tema di reato di furto in abitazione, si parla di aggravante del mezzo fraudolento in presenza di stratagemma diretto ad aggirare, annullare, gli ostacoli che si frappongono tra l'agente e la cosa; di operazione straordinaria, improntata ad astuzia e scaltrezza; di escogitazione che sorprenda o soverchi, con l'insidia, la contraria volontà del detentore, violando le difese apprestate dalla vittima; di insidia che eluda, sovrasti o elimini la normale vigilanza e custodia delle cose. Per l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento la frode rilevante deve riferirsi non a qualunque banale, ingenuo, ordinario accorgimento, ma richiede qualcosa in più: un'astuta, ingegnosa e magari …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2016, n. 30959
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30959
Data del deposito : 14 luglio 2016

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