Sentenza 14 luglio 2016
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 3 bis cod. pen., è sufficiente che il reato di rapina sia commesso in uno dei luoghi previsti dall'art. 624 bis cod. pen., non essendo rilevante che la vittima abbia o meno prestato il consenso all'ingresso in essi. (Nella specie è stata ritenuta la sussistenza della circostanza aggravante della rapina in luogo di privata dimora a carico di un giovane introdottosi nell'abitazione della nonna, inizialmente consenziente all'ingresso).
Commentario • 1
- 1. Furto aggravato del mezzo fraudolento quando astuta predisposizione di mesi (Cass. 32874/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 luglio 2019
In tema di reato di furto in abitazione, si parla di aggravante del mezzo fraudolento in presenza di stratagemma diretto ad aggirare, annullare, gli ostacoli che si frappongono tra l'agente e la cosa; di operazione straordinaria, improntata ad astuzia e scaltrezza; di escogitazione che sorprenda o soverchi, con l'insidia, la contraria volontà del detentore, violando le difese apprestate dalla vittima; di insidia che eluda, sovrasti o elimini la normale vigilanza e custodia delle cose. Per l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento la frode rilevante deve riferirsi non a qualunque banale, ingenuo, ordinario accorgimento, ma richiede qualcosa in più: un'astuta, ingegnosa e magari …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2016, n. 30959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30959 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2016 |
Testo completo
30 95 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 14/07/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2115/2016 FRANCO FIANDANESE -Presidente REGISTRO GENERALE MARGHERITA TADDEI N. 15130/2016 PIERCAMILLO DAVIGO Rel. Consigliere - IGNAZIO PARDO GIOVANNI ARIOLLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SU MA nato il [...] avverso la sentenza del 15/01/2016 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2016, la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO Udito il Procuratore Generale in persona del ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore avv. Francesca Lalli in sostituzione dell'avv. Fabrizio Voltan che si riporta ai motivi ed insiste in ricorso Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 15/01/2016, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO in data 09/06/2015, nei confronti di SU MA confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 628 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo, da ritenersi non compatibile rispetto al vizio parziale di mente riconosciuto nei confronti dell'imputato; -violazione di legge quanto alla ritenuta esistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 628 comma 3 bis cod. pen. posto che l'accesso all'abitazione ove si era verificato il fatto era avvenuto liberamente trattandosi del luogo di residenza dell'imputato. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché è fondato su motivi che ripropongono le stesse doglianze già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Ed invero nel caso in esame la Corte di appello di Torino, con giudizio conforme a quello precedentemente espresso dal giudice di primo grado, ha spiegato sulla base di specifiche argomentazioni per quali ragioni ritenere che il vizio parziale di mente non avesse influito in maniera decisiva sul dolo del delitto di rapina;
ed infatti il giudice di merito ha fatto riferimento al precedente ricovero e trattamento sanitario dell'imputato che era stato adeguatamente compensato in esito alla terapia farmacologica somministrata ed alle particolari modalità del fatto, costituite dall'apprensione di soli oggetti di valore scelti tra quelli d'oro, che dovevano fare ritenere certamente consapevole e volontaria l'azione portata a termine dal Morarasu. Quanto al secondo motivo, lo stesso è infondato posto che con la suddetta aggravante di cui all'art. 628 comma 3 bis cod.pen. il legislatore ha inteso tutelare maggiormente tutti i fatti commessi all'interno della privata dimora della parte offesa e ciò indipendentemente dalle modalità di ingresso dell'autore del fatto nei luoghi indicati e dalla relazione possibile tra lo stesso autore, la vittima ed i medesimi luoghi. Nessun rilievo assumono pertanto le circostanze delle modalità di accesso all'interno dell'abitazione ovvero dei rapporti tra autore e vittima poiché è proprio il riferimento oggettivo ad assumere particolare valenza nella volontà del legislatore di tutelare in maniera rafforzata l'inviolabilità dell'abitazione destinata a residenza e di ogni altro luogo di privata dimora;
conseguentemente la circostanza di fatto che il ricorrente abbia fatto ingresso nell'abitazione con l'iniziale consenso della nonna, ai danni della quale consumava poi l'episodio delittuoso, non vale ad elidere la sussistenza della aggravante che sussiste indipendentemente dall'atteggiamento soggettivo iniziale della vittima del reato. Detto principio risulta già statuito da detta Corte nella pronuncia in cui si è affermato che ai fini della circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3 bis cod. pen. è sufficiente che la rapina sia commessa in uno dei luoghi previsti dall'art. 624 bis cod. pen., non essendo rilevante che la vittima abbia o meno prestato il consenso all'ingresso in essi (Sez. 2, n. 48584 del 14/12/2011, Rv. 251756) con valutazione che questo Collegio valuta corretta e da confermare. Alla infondatezza del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/07/2016 Il Consigliere Estensore Il Presidente IGNAZIO PARDO FRANCO FIANDANESE franco and DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 20 LUG 2016 IL CANCELLIERE DICASS Claudia Parle E A N O Z I *