Sentenza 17 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2002, n. 8713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8713 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
LA CORTE SU RI A0 8 7 13/0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO K IO E LA ORO Composta dai Sigg ri Magistrati: R. G. N. 590/00 Dott Stefano CICIRETTI Presidente Cron.23829 Dott Fernando LUPI Consigliere rel Rep. Dott Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 17.4.00 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NT LO, elettivamente domiciliato in Grosseto, via della Pace, n. 166 presso l'avv. Franco Mugnai che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del Presidente prof. Enzo Carli, elettivamente domiciliata in Roma, via Plinio, 21 presso l'avv. prof. Luigi Roberto Fiorillo, che unitamente all'avv. prof. Enzo Pessi, che la rappresenta e 1669 difende giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 187 del 7.5.1999, reg. gen. n.389/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 aprile 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi, Udito l'avv. Fiorillo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha conclusoper il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 7.5.1999 il Tribunale di Grosseto, decidendo sull'appello proposto da AN IA nei confronti delle Poste Italiane s.p.a., avverso sentenza del Pretore della medesima città, respingeva l'appello, confermando il rigetto della domanda di inquadramento nel settimo livello. Premetteva in motivazione che rilevanti al fine della promozione automatica è solo il periodo successivo alla stipula del primo contratto collettivo avvenuta il 27.11.1994, che nell'ufficio di Marciano. cui era addetto il AN, questi aveva cessato le mansioni di dirigente di settimo livello il 18.7.1994 ed era stato sostituito da FO NZ sino al collocamento a riposo avvenuto il 27.12.1994. Osservava che nel periodo della reggenza del NZ non vi era prova dell'asserito esercizio di mansioni del settimo livello da parte del AN, che le aveva esercitate successivamente dal 28.12.1994 al 24.6.1995, non maturando però il semestre contrattualmente necessario per l'acquisizione della qualifica. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo il AN, resiste con controricorso la Poste Italiane s.p.a.. -2- MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il AN, denunziando il vizio di motivazione, censura l'affermazione del Tribunale, che riporta così riporta in corsivo: “non risulta fornita alcuna prova in ordine all'avvenuto esercizio delle mansioni superiori da parte del ricorrente nel periodo compreso tra il 16.7.1994 e il 27.12.1994", che sarebbe contraddetta dalla circostanza che risulterebbe da un documento prodotto dalla controparte che il ricorrente ha in detto periodo ha sostituito un dipendente di sesto livello, assegnato provvisoriamente a ricoprire una qualifica superiore, e come tale avente diritto alla conservazione del posto. Invocava in proposito la non giurisprudenza della Corte in tema di sostituzioni a cascata, al fine del riconoscimento in suo favore del settimo livello. La censura è infondata. Va premesso che con il ricorso per cassazione il AN non censura il mancato accoglimento di una domanda subordinata di inquadramento nel sesto livello, ma lamenta soltanto il mancato inquadramento nel settimo livello. Il punto decisivo della motivazione del Tribunale è diverso da quello indicato nel ricorso e recita: "nessuna prova è stata fornita in ordine all'asserito esercizio di mansioni di VII livello da parte del AN dal luglio del 1994 al 27.12.1994.” Il ricorso conferma l'esattezza di questa affermazione indicando che in detto periodo il AN avrebbe svolto mansioni di sesto livello, e non di settimo, ma denuncia la sua infondatezza essendo evidente che per la promozione automatica rileva lo -3- svolgimento delle mansioni nella qualifica rivendicata e non anche in un livello inferiore. Non giova alla tesi del ricorrente il principio affermato dalla giurisprudenza sulle sostituzioni a cascata, in base al quale la sostituzione nelle mansioni superiori di dipendente, che abbia sostituito altro dipendente di qualifica superiore, che non abbia diritto alla conservazione del posto, fa maturare anche al primo il diritto alla superiore chy qualifica. Infatti la qualifica quest'ultimo può conseguire è quella relativa alle mansioni superiori svolte, ma non quella relativa alle mansioni che è andato a svolgere il dipendente sostituito. Nel caso in esame il AN, maturato il periodo prescritto nello svolgimento delle mansioni di sesto livello, avrebbe potuto rivendicare la relativa qualifica, ma non cumulare questo periodo di svolgimento di ioni di settimo al fine dimansioni di sesto livello con quello di svolgimento / mansioni conseguire quest'ultima qualifica. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 13 23 oltre € 1500,00 di onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 17 aprile 2002 I D Il Consigliere est. Il Presidente A , 0 S S O 1 0 L 0 . A L 8 T T , O R . B A A 4 S ' I ( E L D StillIL CANCELLIERE P L 0 S E A 7 I T D - N S 0 I - G O S 1 O P N Depositato in Cancelleria 1 E M A I S D s I 17999 2045 A E o A D , O O E n R T T u T T N I S CANCELLIEBE I E e R S I G t E E D i R h O w