Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2003, n. 15987
CASS
Sentenza 24 ottobre 2003

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La mancata indicazione da parte dell'Inps dei presupposti e dei termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di rifiuto della prestazione ( nella specie: sospensione della pratica per indennità di maternità) non impedisce il decorso dei termini di decadenza previsti dalla legge per adire il giudice, poiché l'art 47, ultimo comma , del D.P.R. n. 639 del 1970, nel prevedere che il provvedimento dell'ente previdenziale deve contenere tale indicazione, non stabilisce alcuna sanzione in caso di mancato adempimento dell'obbligo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2003, n. 15987
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15987
    Data del deposito : 24 ottobre 2003

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