Sentenza 24 ottobre 2003
Massime • 1
La mancata indicazione da parte dell'Inps dei presupposti e dei termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di rifiuto della prestazione ( nella specie: sospensione della pratica per indennità di maternità) non impedisce il decorso dei termini di decadenza previsti dalla legge per adire il giudice, poiché l'art 47, ultimo comma , del D.P.R. n. 639 del 1970, nel prevedere che il provvedimento dell'ente previdenziale deve contenere tale indicazione, non stabilisce alcuna sanzione in caso di mancato adempimento dell'obbligo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2003, n. 15987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15987 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, GIOVANNA BIONDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA IC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato DANIELE MANCA BITTI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI BATTISTA LUCIANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sent. n. 203/00 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di SASSARI, depositata il 7 novembre 2000 R.G.N., 67/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 marzo 2003 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato GIOVANNI DETTORI MASALA per delega GIOVANNI BATTISTA LUCIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7 novembre 2000 la Corte d'appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, respingeva l'appello proposto dall'Inps avverso la sentenza resa dal locale Tribunale il 6 marzo dello stesso anno, con cui l'Inps era stato condannato a pagare a AR ET l'indennità di maternità nell'anno 1996; la Corte, dopo avere rilevato in fatto che - essendo risultata l'insussistenza del rapporto di lavoro agricolo in capo all'interessata per gli anni dal 1993 al 1995, presupposto per il diritto alla indennità di maternità chiesta il 22 luglio 1996, l'Inps aveva provveduto a comunicare la sospensione della pratica relativa alla indennità per il tempo necessario alla verifica sulla iscrizione negli elenchi e che il 2 giugno 1998 la Commissione Provinciale per la manodopera agricola di Sassari aveva confermato la legittimità della iscrizione negli elenchi, disattendeva la tesi dell'Inps secondo cui la interessata era decaduta dal diritto a chiedere l'indennità non avendo proposto nei termini di legge l'azione giudiziaria;
affermava infatti la Corte territoriale che la decadenza era impedita dal fatto che, a fronte della domanda di prestazione, l'Inps, aveva omesso di comunicare all'interessata che l'azione giudiziaria doveva essere esperita entro l'anno a pena di decadenza, come prescritto dall'art. 47, ultimo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.
Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso affidato ad un unico motivo.
Resiste la AR con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'Inps censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dal comma 1 dell'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992, nonché difetto di motivazione, perché la AR il 10 luglio 1997 aveva proposto ricorso, avverso il provvedimento dell'Istituto con cui si comunicava la sospensione della pratica relativa all'indennità di maternità (per necessità del preliminare accertamento sull'esistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura), ed aveva poi provveduto ad agire giudizialmente oltre il termine di un anno e 90 giorni da detto ricorso amministrativo, come previsto dalle disposizioni indicate in epigrafe, avendo depositato il ricorso giudiziario il 3 agosto 1999. A fronte di ciò avrebbe errato la Corte di Sassari nel negare la maturazione della decadenza a causa del mancato avviso da parte dell'Inps all'interessata sui termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria, giacché si tratterebbe di disposizione priva di sanzione.
Il ricorso merita accoglimento.
È ben vero che l'art. 47, ultimo comma, del D.P.R. n. 639 del 1970 fa carico all'Inps di precisare sia i tempi e gli organi a cui possono essere proposti i gravami in sede amministrativa avverso il provvedimento di rifiuto della prestazione, sia "i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria"; la disposizione tuttavia non reca alcuna sanzione in caso di mancato adempimento all'obbligo, di talché non può sostenersi che ciò impedisca il decorso dei termini di decadenza per agire davanti al giudice (cfr. nella diversa materia di violazione al codice della strada Cass. n. 9263 del 25 giugno 2002). La tesi della Corte di Sassari trova smentita soprattutto alla luce delle caratteristiche del sistema che regola le prestazioni Inps;
infatti, a fronte della domanda dell'assicurato, la legge disciplina espressamente il caso in cui manchi qualsiasi provvedimento di risposta da parte dell'Istituto, e cioè che questi non si pronunci nè sulla domanda di prestazione, ne' sul ricorso amministrativo che venga successivamente proposto. Ed infatti nel caso in cui sulla domanda non vi sia il provvedimento negativo dell'Ente, la legge configura "il silenzio rifiuto" che si determina dopo 120 giorni dalla domanda medesima ex art. 7 della legge n. 533 del 1973, avverso il quale l'assicurato ha il termine massimo di 90 giorni per proporre il ricorso amministrativo (in tal senso dispone l'art. 46, quinto comma, della legge n. 88 del 1989) e quindi dopo altri 90 giorni senza che l'Ente si sia pronunciato sul ricorso, si determina il silenzio rigetto del ricorso medesimo (art. 46, comma 6, della legge n. 88 del 1989), rendendo così procedibile l'azione giudiziaria, con conseguente decorrenza del termine di decadenza previsto dalla legge (nella specie un anno ex art. 4 legge n. 438 del 1992) a partire dalla scadenza del 90 giorni (cfr. Cass. n. 8042 del 1997 e n. 1396 del 2002). È evidente che in tali casi, non essendo mai stato emesso alcun provvedimento da parte dell'Istituto, manca necessariamente l'avvertimento sui termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria, eppure non si dubita, non essendovi alcuna specifica disposizione di segno diverso, che operino normalmente i termini di decadenza previsti dalla legge, al pari di quanto accade nel caso in cui vi siano espliciti provvedimenti da parte dell'Istituto, segno quindi che l'onere posto a carico dell'Inps dal citato art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 non è stato considerato dal legislatore come imprescindibile, tale cioè che la sua mancanza valga a mutare i termini per il procedimento amministrativo e per il procedimento giudiziario.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro Giudice che si designa nella Corte d'Appello di Cagliari, il quale si atterrà al principio per cui la omessa indicazione da parte dell'Inps dei presupposti e dei termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria, prevista dall'art. 47, ultimo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, non impedisce il decorso dei termini di decadenza previsti dalla legge per adire il giudice. Il Giudice del rinvio provvederà anche per le spese del presente processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Cagliari. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2003