Sentenza 20 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/10/2003, n. 15665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15665 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SEGO DA1 56 65 /03 PROPRIETA' ALLONE A DIFTSA Composta dagli Ill mi Dott. Vincenzo - Presidente CALFAPIETRA R.G.N. 15771/00 Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere 18001/00 ..31846.Cron. - Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere Rep. 4119 Dott. Francesca TROMBETTA · Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Ud.14/03/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SO LO, SO RI, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI DI GIOIA, che li difende unitamente all'avvocato LUIGI CRISTILLI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SO ELIO;
- intimato e sul 2° ricorso n' 18001/00 proposto da: 2003 SO ELIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 451 FRANCO MICHELINI TOCCI 50, presso 10 studio -1- dell'avvocato CARLO VISCONTI, che lo difende unitamente all'avvocato GIAN PIERO NICOLAI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
SO RI, SO LO, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI DI GIOIA, che li difende unitamente all'avvocato LUIGI CRISTILLI, giusta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 289/00 del Tribunale di LUCCA, depositata il 30/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/03 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi proposti separatamente dalla parti avverso la stessa sentenza;
udito 1'Avvocato DI GIOIA Giovanni difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento ricorso principale e rigetto ricorso incidentale;
udito l'Avvocato VISCONTI Carlo, difensore del resistente che ha chiesto rigetto ricorso principale ed accoglimento ricorso incidentale;
-2- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi. 1 -3- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 18/3/96 OL LO e OL RI convenivano in giudizio davanti al Pretore di Lucca OL IO per sentir dichiarare che l'area antistante la loro abitazione, posta nella Corte Cupido di San Cassiano a Vico di Lucca, contraddistinta al Catasto col numero 188 di particella, era di proprietà comune con il convenuto e, conseguentemente, condannare il convenuto a rimuovere un cancello eretto sulla detta area e a tenere la stessa sgombra da veicoli di ogni genere. Precisavano di essere comproprietari per successione ereditaria dal padre di un compendio immobiliare costituito dalla casa di abitazione, stalla, cascina e garage, oltre L alla comproprietà con terzi dell'aia in questione. Il convenuto, costituitosi, oppose che la Corte Cupido era costituita da tre abitazioni a schiera, in origine di proprietà della Mensa Arcivescovile di Lucca, che, con atto per notaio Biscotti del 17/3/1881, li aveva concessi in enfiteusi, mediante tre riconduzioni comprendenti, ciascuna, una porzione dell'aia antistante, rispettivamente assegnata in proprietà esclusiva;
che successivamente non era intervenuta nessuna modificazione di tali diritti;
che tale regime giuridico era confermato dallo stato dei luoghi, posto che l'area antistante ciascuna delle tre abitazioni era lastricata in maniera diversa. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda. Inoltre, proponeva domanda riconvenzionale chiedendo -per quel che ancora rileva -la riduzione in pristino in relazione sia ad un manufatto adibito a garage, costruito in violazione della distanza legale, sia ad uno scarico di acque luride proveniente dal fondo degli attori. 4 Con sentenza 19/11/98 il Pretore rigettava la domanda principale nonché la domanda riconvenzionale di arretramento del manufatto-garage. Accoglieva invece la riconvenzionale in ordine allo scarico, di cui ordinava agli attori l'eliminazione. La decisione veniva in parte riformata dal Tribunale di Lucca che, con sentenza 30/3/00, in parziale accoglimento dell'appello proposto dagli attori, rigettava la riconvenzionale anche con riferimento all'eliminazione dello scarico, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Contro la decisione hanno proposto ricorso per cassazione OL LO e OL RI per un unico motivo, integrato da una memoria. Ha resistito al gravame OL IO con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale per un unico motivo, integrato da una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE -I Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, ed esaminata per prima l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale per difetto della procura speciale, formulata dai resistenti. L'eccezione è infondata. La procura risulta rilasciata a margine del ricorso per cassazione ed è espressamente richiamata nell'epigrafe dell'atto. Pertanto, in conformità del con la principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, sentenza.n.2642/98, deve considerarsi soddisfatto il requisito della specialità richiesto dall'art.365 c.p.c. II Va ora esaminato il ricorso principale, fondato su un unico - motivo, col quale si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo per avere la sentenza negato ai ricorrenti la comproprietà dell'aia antistante l'abitazione sulla base dell'atto per notaio Biscotti del 17/3/1881, non tenendo conto che il detto atto era caduto nel nulla nel momento in cui i danti causa dei ricorrenti avevano affrancato la proprietà con l'atto per notaio AN del 2/7/1921. Secondo i ricorrenti, a seguito di tale atto, che riconosceva ai danti causa dei ricorrenti la “comunanza “dell'aia, e che costituiva a tutti gli effetti titolo di acquisto della proprietà, l'atto Biscotti aveva perduto ogni efficacia. Né corrispondeva che, come affermato dalla sentenza, i beni dei : ricorrenti non erano individuati con indicazioni planimetriche. Proprio l'atto di affrancazione per notaio AN del 1921, che conferiva la comunanza dell'aia, indicava come bene a comune", tra l'altro, la particella 1149, che, 26 come accertato dal CTU, corrispondeva all'intera corte sia nel vecchio che nel nuovo catasto. La censura va disattesa. Esaminati i vari atti prodotti dalle parti, primo fra tutti l'atto di concessione di enfiteusi del 1881 con l'allegata planimetria Pucci, ed i successivi atti di affrancazione e traferimento alle attuali parti in causa (compreso il rogito AN del 1921), e ponendo in relazione il contenuto del primo atto (che, con riferimento al terreno ad uso aia per le prime battiture prospiciente l'abitazione degli attori, precisava che esso doveva restare a comune con la prima e la seconda conduzione, e che, analogamente, con riferimento al terreno antistante alla seconda abitazione, ripeteva che esso doveva restare a comune con la prima e la terza) con le indicazioni fornite dal 6 CTU in ordine alla planimetria Pucci (sviluppata tale planimetria ed effettuate le opportune misurazioni, l'ausiliare aveva individuato una differenziazione tra l'area immediatamente antistante le abitazioni, che risultava suddivisa in porzioni di pertinenza di ciascuna proprietà esclusiva, e l'area più a sud, della larghezza di m.1,18, che garantiva il passaggio), il Tribunale ha ritenuto che, essendovi stata sin dall'origine una delimitazione tra l'area immediatamente antistante le abitazioni, delimitata a sua volta in porzioni di pertinenza delle singole abitazioni, e l'area a sud destinata a passaggio della larghezza di m. 1,18, e non avendo i successivi rogiti aggiunto alcuna più precisa : indicazione, con tali rogiti doveva intendersi trasferita in comproprietà soltanto la parte (di m.1,18) già delimitata come comune sin dall'origine, e น non l'intera area antistante le abitazioni. Trattasi di un'interpretazione ragionata di tutte le risultanze processuali, che giustifica adeguatamente la conclusione a cui è pervenuto il giudice d'appello, e cioè che gli attori (attuali ricorrenti) non avevano raggiunto la prova della comproprietà di tutta l'area antistante le abitazioni. Volti a sollecitare un riesame degli elementi considerati dal giudice d'appello ed una nuova valutazione degli stessi che non è consentita in sede di legittimità, i rilievi dei ricorrenti vanno quindi ritenuti inammissibili. Il ricorso principale va pertanto rigettato. III Anche il ricorso incidentale va rigettato. - Con un unico motivo di gravame si lamenta la violazione dell'art.360 - n.5 c.p.c. per avere la sentenza ritenuto provata l'eccezione di usucapione del manufatto-garage, e conseguentemente rigettato la riconvenzionale del 7 convenuto (odierno ricorrente incidentale) volta ad ottenerne l'arretramento, non avvedendosi che nessuna eccezione di usucapione era stata formulata e che, comunque, la prova testimoniale aveva dato esito incerto al riguardo. La doglianza non merita accoglimento. Gli attori, che in primo grado erano rimasti vittoriosi rispetto alla riconvenzionale nei loro confronti proposta dal convenuto, non avevano l'onere di riproporre specificamente l'eccezione di "prescrizione acquisitiva" del manufatto-garage, proposta in quel grado di giudizio, essendo sufficiente che chiedessero come infatti è avvenuto la conferma della sentenza di - primo grado che tale eccezione aveva accolto sulla base della prova testimoniale. Dal suo canto il ricorrente, denunciando l'erronea valutazione della prova testimoniale, avrebbe dovuto, al fine di assolvere all'onere di autosufficienza del ricorso e di consentire al Collegio il controllo sull'operato del giudice di merito, indicare specificamente il contenuto delle dichiarazioni dei testimoni, asseritamente trascurate o erroneamente valutate dal predetto giudice, il che non è avvenuto, consistendo il proposto motivo di ricorso in una doglianza generica e meramente assertiva. L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi, compensando le spese. Roma, 14 marzo 2003 - Il presidente/ L'estensore forartell IL CANCELLIERE 01 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Paolo Talarico Telazio 20 OTT. 2003. Roma IL CANCELLIERE C1