Sentenza 15 giugno 2006
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, una volta intervenuto il giudizio di merito, la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., con specifico riferimento ai parametri della gravità del fatto e della personalità del suo autore, impone l'esame degli stessi atti o comportamenti apprezzati dal giudice della cognizione per giungere al giudizio di responsabilità, sicchè resta preclusa al giudice della cautela una ricostruzione e una qualificazione giuridica dei fatti diversa da quella operata in sede di cognizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2006, n. 28378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28378 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2006 |
Testo completo
2 8378 /06 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 15/06/2006
SENTENZA
N.2110106 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. FAZZIOLI EDOARDO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott.SILVESTRI GIOVANNI
N. 016495/2006 2. Dott. PEPINO LIVIO "
3. Dott. CORRADINI GRAZIA "
4. Dott. URBAN GIANCARLO 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) RI PE N. IL 13/01/1947
avverso ORDINANZA del 10/03/2006
TRIB. LIBERTA' di CAGLIARI
Hacoviello sentita la relazione fatta dal Consigliere
CORRADINI GRAZIA
Номчо Kette sentite le conclusioni del P.G. Dr. frou asis che his concluso per l'annullamento con ри zuivio;
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Con ordinanza in data 10.3.2006 il Tribunale di Cagliari, costituito ai sensi dell'art. 310
C.P.P., in accoglimento dell'appello presentato dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale contro la ordinanza del GIP del 14.2.2006, che aveva sostituito nei confronti di TE GI la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, ha ripristinato la misura della custodia in carcere dell'imputato.
Lo TE era stato sottoposto alla massima misura con provvedimento del GIP del Tribunale di
Cagliari in data 22.11.2004 per avere, con premeditazione, il 18 novembre 2004, volontariamente cagionato la morte di HI GI esplodendogli contro più colpi di arma da fuoco che lo attingevano in organi vitali, di cui l'ultimo costituente il colpo di grazia alla regione occipitale sinistra quando la vittima era già distesa prona al suolo, nonché di porto illegale del fucile utilizzato per commettere il delitto e di violenza privata nei confronti di RA AT che aveva assistito a parte del fatto e che era stato costretto ad allontanarsi.
Per tali fatti, a seguito di rito abbreviato, lo TE, con sentenza 11 novembre 2005, era stato condannato alla pena di dodici anni di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche e della provocazione, ritenute prevalenti sulla aggravante della premeditazione, oltre che al risarcimento dei danni in favore dei parenti della vittima che si erano costituiti parti civili.
Secondo la ricostruzione della sentenza in data 11 novembre 2005, il RA, che lavorava come pescatore alle dipendenze dello HI, mentre stava portando la barca a riva, aveva udito due spari ed aveva visto a terra il suo datore di lavoro insanguinato e rantolante. Aveva cercato di chiamare soccorsi con il suo telefonino quando era sopraggiunto lo TE, un altro pescatore che aveva incontrato la settimana precedente e che, quando aveva appreso che lavorava per lo HI, aveva manifestato il proprio rancore contro costui, il quale gli aveva puntato contro l'arma e gli aveva intimato di andare via;
il RA si era girato indietro per timore che lo TE gli sparasse da tergo ed aveva allora visto l'uomo avvicinarsi al corpo dello HI e sparare altri due colpi da breve distanza, diretti al capo ( pag. 3 della sentenza impugnata ).
-Lo TE aveva ammesso di avere ucciso lo HI essendosi convinto che in più circostanze costui gli avesse rubato le reti ed il pescato - dopo averlo atteso all'attracco della barca nascosto fra la vegetazione ed aveva indicato il fatto scatenante nei sorrisi beffardi e nelle minacce che lo TE gli aveva rivolto proprio il giorno del delitto. Che lo HI avesse commesso un furto di reti ai danni dello TE era stato comunque accertato dai Carabinieri che stavano procedendo ad intercettazioni telefoniche nei confronti dello HI sospettando
1 che fosse implicato in un traffico di stupefacenti e per tale motivo era stata concessa allo TE la attenuante della provocazione, mentre le attenuanti generiche erano state concesse per la confessione resa che era stata ritenuta indicativa di un processo di piena assunzione di responsabilità, anche se poi la pena base era stata fissata nel massimo edittale e la diminuzione per le attenuanti generiche era stata sensibilmente inferiore al limite di legge in considerazione della intensità del dolo, particolarmente elevata e della gravità del fatto desumibile dalla non comune determinazione dimostrata dall'imputato, inarrestabile nonostante la presenza di un testimone oculare ( pag. 24 della sentenza impugnata ).
A seguito di tale sentenza il GIP, pur rilevando che lo TE in situazioni particolari potesse essere pericoloso, stante la dimostrata incapacità di contenere e controllare i propri impulsi, aggressivi e straordinariamente violenti, il che giustificava la applicazione di una misura coercitiva personale, aveva peraltro ritenuto sufficiente la applicazione di una misura meno afflittiva della custodia in carcere poiché la pericolosità del suddetto si era manifestata soltanto quando aveva raggiunto il punto di rottura dopo una serie di attività provocatorie della persona offesa che erano durate anni e che avevano messo a dura prova la tranquillità dell'imputato e della sua famiglia. Aveva inoltre rilevato che la misura meno afflittiva sarebbe stata eseguita in luogo ( Perfugas, in provincia di Sassari ) distante da quello ( San GI
Suergiu, in provincia di Cagliari ) in cui era stato commesso l'omicidio, il che avrebbe impedito nuove occasioni di tensione idonee a fare esplodere nuovamente la furia omicida dell'imputato.
Il Tribunale, investito dall'appello del Pubblico Ministero, ha invece ritenuto ancora sussistente il pericolo che l'imputato potesse commettere delitti della stessa specie in considerazione proprio del comportamento tenuto dopo l'omicidio, allorché si era recato a caccia onde offrire una giustificazione all'uso dell'arma ed alla presenza sulla sua persona dei residui dello sparo ed era poi tornato in famiglia assumendo un atteggiamento del tutto normale, come se nulla fosse accaduto, nonché della dimestichezza che lo TE, in quanto cacciatore, aveva con le armi, delle quali avrebbe potuto entrare agevolmente in possesso, cosicché non poteva escludersi che potesse commettere delitti dello stesso tipo, specie se provocato.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dello TE lamentando contraddittorietà ed illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, nonché violazione degli artt. 273,
274, 310 e 533 C.P.P. per avere il Tribunale violato il principio per cui il giudizio di merito assorbe la ponderazione dei gravi indizi in sede cautelare, avendo disatteso la decisione del
GIP discostandosi dalla analisi del giudice dei merito e proponendo in maniera nuova ed
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ih autonoma una ponderazione anche degli indizi di colpevolezza, in particolare laddove aveva erroneamente attribuito all'imputato, al fine di supportare la propria tesi, la esplosione di altri due colpi al capo della vittima ( colpo di grazia ), mentre invece la consulenza medico
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legale parlava di un solo colpo, e laddove aveva eseguito una analisi del dolo diversa da quella operata in sede di decisione di merito, avendo in quella sede il GIP ritenuto la sussistenza della attenuante della provocazione ed invece il Tribunale valorizzato, in contrasto con il principio dell'assorbimento, la eccezionale intensità del dolo.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio ødella
ordinanza impugnata.
Il ricorso è infondato.
Si deve condividere il principio affermato dalla difesa del ricorrente per cui il giudice della cautela, una volta intervenuto il giudizio di merito, anche se soltanto in primo grado, non può disattendere la ricostruzione dei fatti operata in sede di giudizio.
Il principio è stato in realtà affermato in giurisprudenza soltanto con riguardo alla gravità indiziaria sotto il profilo che la rivalutazione del quadro indiziario non è più consentita dopo l'intervento di una decisione assorbente sul merito emessa dal giudice della cognizione, con la quale non potrebbe confliggere, per evidenti ragioni di certezza e di razionalità del sistema,
l'apprezzamento, eventualmente diverso, del giudice del procedimento incidentale de 66
libertate" (v. per tutte Cass. 4.12.1997, Vincenti ).
La avvenuta condanna costituisce infatti preclusione processuale alla rivalutazione della gravità degli indizi in sede di appello incidentale “de libertate” poiché il principio dell'autonomia del procedimento incidentale "de libertate" rispetto a quello principale non può essere interpretato rigidamente creando il pericolo che vengano ad esistere due pronunce giurisdizionali sul tema della colpevolezza, l'una incidentale e di tipo prognostico, l'altra fondata sul pieno merito e suscettibile di passare in giudicato, tra di loro contrastanti;
per cui la valutazione in appello avverso il provvedimento restrittivo deve ritenersi preclusa quando interviene una decisione che contiene una valutazione nel merito così incisiva da assorbire l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza (v. Cass. 9.4.1997, IO ).
La stessa ratio impone peraltro che dopo una pronuncia di merito pure la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 C.P.P. debba avvenire alla stregua della ricostruzione di merito operata in sede di giudizio con riguardo non solo alla qualificazione dei fatti ed alla pronuncia di colpevolezza ( il che è ovvio ) ma anche alle circostanze del fatto che non possono essere diversamente apprezzate dal giudice della cautela. E ciò acquista particolare rilievo proprio con riguardo alle esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell'art. 274, che qui
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interessa, poiché la valutazione sia della gravità del fatto che della personalità del suo autore impongono l'esame di atti o comportamenti concreti che, dopo il giudizio di merito, devono essere quegli stessi atti o comportamenti apprezzati dal giudice del merito per giungere al giudizio di responsabilità e che non possono essere diversamente valutati dal giudice della cautela.
Tuttavia nel caso in esame non vi è stata violazione di tale principio poichè il giudice della cautela ha ricostruito e valutato il fatto in modo perfettamente corrispondente alla sentenza impugnata, anche con riguardo al colpo di grazia, che vi è stato ed è stato uno solo ( più precisamente il terzo dei colpi che hanno attinto la vittima e che è stato sparato al capo della stessa provocando lo sfacelo cranio-encefalico), anche se il teste SE ha riferito di essersi girato e di avere visto e sentito la esplosione di due colpi diretti verso il capo dello HI, il che spiega il dato riportato dal provvedimento impugnato, che, anche sotto tale profilo, è conforme alla sentenza di merito. E pure la analisi del dolo operata dal Tribunale nel procedimento "de libertate" trova piena rispondenza nella sentenza impugnata, in cui, pur essendo state ritenute le attenuanti prevalenti sulle aggravanti, la pena base è stata poi determinata nel massimo edittale proprio con riguardo “alla intensità particolarmente elevata del dolo" (pag. 24 della sentenza del GIP ); il che significa che, nonostante il giudizio di minusvalenza della aggravante della premeditazione rispetto alle attenuanti generiche ed alla attenuante della provocazione, non per questo la gravità del dolo diventava irrilevante ai fini della gravità del fatto e della valutazione della pericolosità sociale dell'imputato, tanto è vero che ha indotto il giudice del merito ad applicare la pena base nel massimo edittale e la diminuzione per le attenuanti generiche in misura sensibilmente inferiore a quella limite, sulla base di una valutazione sfavorevole all'imputato proprio con riguardo alla sua personalità e cioè della stessa valutazione sulla cui base anche il provvedimento impugnato ha poi correttamente motivato il pericolo di ripetizione di reati con uso di armi.
Il ricorso deve essere pertanto respinto perché infondato con le conseguenze di legge in punto di spese (art. 616 C.P.P.).
Poiché la presente decisione determina la definitività del provvedimento del Tribunale, si deve disporre la trasmissione della presente sentenza all'organo che deve disporre la esecuzione, a norma dell'art. 92 Dispos, Att. C.P.P.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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и La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente
Tribunale Distrettuale del riesame di Cagliari perché provveda a quanto stabilito nell'art. 92
Dis. Att. Cod. Proc. Penale.
Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2006.
Il Presidente Il consigliere estensore
Dott. Edoardo Fazzioli Dott. Grazia Corradini
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA
-8 AGO 2006
IL CANCELLIERE GI IS
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