Sentenza 5 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2001, n. 3206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3206 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' BBLICA ITA IANA032 0670 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 9420/98 Cron.6612 - Consigliere Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere Dott. Fernando LUPI Rep. Rel. Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Ud.13/12/00 Consigliere Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: SOLE 24 ORE. dal Sig. ANAGNI S.R.L. IN diritti L. 6000 SVILUPPO ATTIVITA' INDUSTRIALE per 1 5 MAR 2001. LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro TL CANCELLIERE tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROCCAPORENA 34, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA CANCELLERIA TAMAJO RAFFAELE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE LUCA TAMAJO MARCELLO, BOURSIER NIUTTA CARLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
CANCELLERIA
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, 2000 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 5422 -1- Centrale dell'Istituto, presso 1'Avvocatura e difeso dagli avvocati DE ANGELIS rappresentato CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 10831/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 03/06/97 R.G.N. 104/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato BOURSIER NIUTTA;
udito l'Avvocato DI LULLO per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 3 giugno 1997 il Tribunale di Roma confermava la decisione di primo grado con cui era stata rigettata la domanda, proposta dalla S.r.l. SATIN ANAGNI (incorporante la S.r.l. ILE) per ottenere, in relazione alla richiesta di pagamento da parte dell'INPS, l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo di corrispondere il contributo previsto dall'art.4 del d.l. 24 aprile 1990 n.82 per un dipendente che aveva ottenuto il pensionamento anticipato. Il Tribunale, premesso che la norma citata contemplava due distinte ipotesi di accesso al pensionamento anticipato, la prima proveniente dall'ulteriore applicazione della legge 155/1981 e rivolta alla risoluzione del rapporto di lavoro, e la seconda, istituita ex novo, predisposta per incentivare la fuoruscita dei lavoratori in caso di eccedenze strutturali, affermava che la fattispecie non era regolata dalla legge 155/81 e che l'obbligo contributivo sussisteva in relazione alla procedura prevista nei commi 2 e 3 del d.l. .82/1990, che nella fattispecie si era realizzata con la delibera del CIPI in relazione alla dichiarazione di eccedenza di personale. Avverso questa sentenza la Sviluppo Attivita' Industriali Anagni S.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria. L'INPS si è costituito con il deposito di procura speciale. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.4 d.l. 82/90, reiterato da successivi decreti e da ultimo nel d.l. 108/91, che ha fatto salvi gli effetti di tutti i precedenti decreti, in relazione all'art.360 n.3 cod.proc.civ. La ricorrente contesta che le società di reimpiego della GEPI siano tenute a pagare il contributo per i prepensionamenti di cui al quinto comma dell'art.4 d.l. 82/90 (il cui contenuto è ora riprodotto nell'art.5 della legge n.169/1991), rilevando che la norma richiamata ha un duplice contenuto precettivo: mentre con il primo comma viene prorogato il precedente sistema di prepensionamento, con il secondo comma viene introdotto un nuovo sistema di prepensionamento cui accede uno specifico onere contributivo. Si sostiene che i soggetti in forza presso le società di reimpiego della GEPI possono beneficiare del vecchio sistema di prepensionamento, prorogato dal primo comma della precedente normativa, ma non possono invece godere del beneficio stabilito dalla nuova disposizione, dato che le predette società non sono aziende produttive, ma strutture create ex lege e finalizzate al «parcheggio» (con godimento dell'integrazione salariale) di dipendenti che hanno perso il loro posto di lavoro con aziende entrate in crisi e alla successiva ricollocazione degli stessi in altre attività produttive;
la qualificazione di aziende in crisi è del tutto incompatibile con la natura, struttura e funzione J delle società di reimpiego della GEPI, nei confronti delle quali non è mai stata emessa delibera CIPI di crisi. D'altro canto, il rapporto che si instaura tra società di reimpiego e lavoratore cassaintegrato non è un rapporto di lavoro subordinato, in assenza di ogni obbligo a svolgere prestazioni lavorative a favore di dette società. Si osserva che mentre i prepensionamenti previsti dall'art. 16 della legge n.155/1981, prorogati dal primo comma dell'art.5 della legge 169/1991, interessavano i lavoratori che avevano visto risolto il loro rapporto da un'azienda in crisi, il comma 4 dello stesso art. 5 della legge del 1991 riconosce la facoltà di pensionamento anticipato ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali sia intervenuta la delibera CIPI;
destinatari del provvedimento sono non più i lavoratori il cui rapporto è stato risolto per effetto della crisi, ma i dipendenti ancora in forza presso le aziende. I lavoratori in forza alle società di reimpiego della GEPI hanno dunque diritto al prepensionamento in virtù dell'art. 16 della legge 155/1981, ma sono esclusi dall'ambito di applicazione della previsione dell'art.5 quarto comma della legge del 1991 (che limita il diritto al prepensionamento ai soli lavoratori «dipendenti» da tali imprese) in quanto le società di reimpiego della GEPI non sono aziende che hanno ottenuto il decreto di crisi aziendale, mentre i lavoratori in forza presso le stesse società si sono visti risolvere il rapporto da aziende in crisi per le quali è stato 5 emanato il decreto CIPI (che ha anche determinato il passaggio alle società di reimpiego). Posto che il pensionamento anticipato è stato concesso al dipendenti della società ricorrente al di fuori dell'ipotesi del comma 4, non è neppure applicabile a tali prepensionamenti il contributo che la norma del comma 5 richiede solo alle imprese rientranti nell'ipotesi del comma precedente;
si afferma così che la nuova disciplina del prepensionamento ha un campo di applicazione delimitato dal comma 4, e che il medesimo campo di applicazione deve necessariamente valere per il comma 5 che prevede il versamento del contributo per il prepensionamento di ciascun dipendente. D'altro canto, se si esclude che le società di reimpiego della GEPI siano destinatarie della delibera CIPI prevista dal comma 4 si deve anche ritenere che i cassaintegrati possono beneficiare del nuovo da loro dipendenti non prepensionamento. Si osserva infine che l'onere contributivo è posto a carico delle aziende a fronte del riconoscimento della facoltà di ridurre i livelli occupazionali, mediante uno strumento di gestione degli esuberi di personale;
questi presupposti non ricorrono per le società di reimpiego della GEPI che non hanno alcun obbligo retributivo nei confronti dei soggetti alle proprie dipendenze né un interesse a ridurne il numero. Secondo la ricorrente, la soluzione accolta nella sentenza impugnata prospetta un contrasto della normativa in esame con gli artt. 3, 6 41 e 53 Cost., perché con essa si pone a carico di un'impresa privata un onere che appartiene alla spesa pubblica assistenziale, con una palese disparità di trattamento a danno delle società di reimpiego della GEPI. Il ricorso è infondato. Sulla questione oggetto della controversia si è registrato un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, superato con la sentenza n. 121 del 12 marzo 1999 delle Sezioni Unite, che ha affermato il seguente principio: In tema di pensionamento anticipato dei lavoratori di imprese in crisi, la disciplina dettata dalla legge n. 169 del 1991 (prevedente il prepensionamento cosiddetto gestionale) non affianca, bensì sostituisce la disciplina dettata in materia dalla precedente legge n. 155 del 1981( prevedente il prepensionamento cosiddetto assistenziale), con la conseguenza che, in relazione alle domande di pensionamento anticipato presentate dopo il 28 febbraio 1989 (termine massimo considerato dall'art. 5 legge n. 169 del 1991 cit. per la "validità" delle domande di prepensionamento da trattare con la precedente disciplina), per i dipendenti delle società di reimpiego costituite dalla Gepi a norma dell'art. 1 legge n. 784 del 1980 ammessi al beneficio richiesto, sussiste l'obbligo delle imprese datrici di lavoro di versare all'INPS il contributo previsto dall'art. 5 comma quinto D.L. n. 108 del 1991 conv. nella citata legge n. 169 del 1991». 7 Per la ricostruzione del quadro normativo, va ricordato che la materia è stata regolata per la prima volta in modo organico dall'art.16 della legge 23 aprile 1981 n.155, con le seguenti disposizioni. È stato stabilito (primo comma) che, con termine finale al 31 dicembre 1981 (pol via via prorogato da successive norme di legge: v., ad esempio, gli artt. 4 d.l. 11 maggio 1983 n. 176 e 1 legge 31 maggio 1984 n. 193), ai lavoratori, sia operai che impiegati, che fossero in possesso di determinati requisiti soggettivi (età non inferiore ai cinquantacinque anni se uomini o ai cinquanta anni se donne, già titolari di un certo numero di contributi nell'assicurazione generale obbligatoria), potesse essere elargito, a richiesta, il trattamento di pensione anticipata nella ricorrenza dei seguenti requisiti oggettivi: a) che i lavoratori fossero dipendenti da imprese industriali, diverse da quelle edili, per le quali fosse intervenuta la deliberazione del CIPI ai sensi dell'art. 2, quinto comma lett. a) e c), della legge n. 675 del 1977 (imprese industriali coinvolte in crisi locali o settoriali o la cui attività fosse rivolta alla ristrutturazione alla riconversione aziendale;
specifici casi di crisi aziendali presentanti particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore); b) che il rapporto di lavoro fosse stato risolto. È stato poi fissato (terzo comma), per la presentazione della domanda di pensione anticipata da parte dei lavoratori 8 interessati, il termine di sessanta giorni "dalla data di entrata in vigore della presente legge" o dalla emanazione del decreto di ammissione alla cassa integrazione guadagni che sarebbe stato adottato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale). Non è stato previsto alcun concorso del datore di lavoro agli derivanti dall'anticipato pensionamento, restando oneri ovviamente fermo il contributo contemplato a carico di tutti i datori di lavoro dall'art. 12 della 1. 5 novembre 1968 n. 1115 (v. i commi quarto e quinto). Requisiti oggettivi indispensabili per ottenere il c.d. prepensionamento sono stati quindi considerati la dichiarazione di crisi deliberata dal CIPI nei confronti dell'impresa datrice di lavoro, ai sensi dell'art. 2, quinto comma lett. a) e c), della legge n. 675 del 1977, e l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro con i lavoratori subordinati in possesso dei suddetti requisiti soggettivi. Per questa ragione tale particolare figura di pensionamento anticipato è stata definita di tipo assistenziale dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Il termine del 31 dicembre 1981, stabilito dall'art. 16 della legge n. 155 del 1981, è stato in seguito via via prorogato. In particolare, la proroga (fino al 31 dicembre 1987) è stata disposta dall'art. 5 d.l. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito in 1.29 febbraio 1988 n. 48. Nel primo comma di tale articolo, peraltro, è stata inserita una norma di nuovo conio: "la facoltà di pensionamento anticipato", infatti, è stata pure "riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettere a) e c) della 1. 12 agosto 1977 n.675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1986, ovvero deliberazioni relative alla sola facoltà di pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1986". Con tale disposizione di legge, quindi, il diritto al pensionamento anticipato è stato riconosciuto anche a lavoratori dipendenti non previamente licenziati, in base alla deliberazione del CIPI autorizzativa del prepensionamento e intervenuta dopo una certa data. La norma da ultimo indicata (art. 5, primo comma, della legge n.48 del 1988) è stata poi trasfusa nell'art. 15, cinquantacinquesimo comma, della 1. 11 marzo 1988 n. 67, nella quale i termini del 31dicembre 1987 e del 30 giugno 1986 sono stati differiti di un anno (rispettivamente al 31 dicembre 1988 e al 30 giugno 1987). È stato poi emanato il d.l. 11 gennaio 1989 n.
5 -recante disposizioni dirette, oltre che all'attuazione del piano di sostegno della siderurgia, anche "a prorogare l'applicazione di trattamenti sociali scaduti il 31 dicembre 1988" in attesa della "riforma in corso di approvazione da parte del Parlamento" (riforma poi attuata con la 1. 23 luglio 1991 n. 223) - nel cui art. 5, primo comma, è stato disposto che "gli artt. 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981 n. 155 continuano 10 a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e comunque non oltre il 28 febbraio 1989". Quest'ultimo decreto legge non è stato né convertito né reiterato, ma i suoi effetti e i rapporti sorti in conseguenza della sua entrata in vigore sono stati fatti salvi dall'art. 1, secondo comma, della 1. 15 maggio 1989 n. 181. decretiSuccessivamente sono stati emanati numerosi legge, sempre reiterati (la serie, iniziata con il d.l. 1 aprile 1989 n. 119 è proseguita con altri provvedimenti tra cui il d.l. 24 aprile 1990 n.82, e si è conclusa con il d.l. n. 108 del 29 marzo 1991) in cui sono state inserite le norme poi trasfuse con qualche modifica nel testo dell'art.5 del d.l. n.108/1991, convertito in legge 1 giugno 1991 n.169 (la stessa legge ha mantenuto la validità degli atti e fatti salvi gli effetti dei precedenti decreti legge non convertiti). Detto articolo, oltre a prorogare l'istituto del prepensionamento, ha dettato una -in quanto basata, in parte, su differenti disciplina diversa da quella prevista dalla legge n. 155 del 1981, presupposti - con le seguenti disposizioni. Viene prorogata l'applicazione degli artt. 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981 n. 155 "fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e comunque non oltre il 30 11 settembre 1991" (primo comma). Viene riconosciuta la validità delle domande di pensionamento anticipato "presentate dalle aziende e giacenti presso il CIPI alla data del 28 febbraio 1989. . . ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 1, del decreto legge 11 gennaio 1989 n. 5" e, inoltre, "previo del CIPI", delle domandeaccertamento e autorizzazione presentate entro il 2 giugno 1989 (secondo comma). Entro 1990 le imprese interessate debbono fare il 30 giugno l'accertamento da parte del CIPI delle richiesta per "eccedenze strutturali di manodopera" (e della conseguente entità), disponendosi che nella relativa delibera debbono essere per l'inoltro delle domande di fissati i termini det lavoratori che abbiano maturato le prepensionamento richieste condizioni soggettive. Per le domande presentate a partire dal 1 marzo 1989, l'azienda è tenuta a pagare all'INPS il contributo di cui al quinto comma, "fatta esclusione per i casi regolati dal predetto d.l. 11 gennaio 1989 n.5" (secondo comma). I lavoratori interessati debbono presentare la domanda di prepensionamento all'impresa e "il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande vengono trasmesse all'INPS, si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione" (terzo comma). Presupposto (ulteriore), indispensabile per l'applicazione della procedura prevista dalla nuova disciplina, è ancora la delibera 12 del CIPI emessa ai sensi dell'art. 2, quinto comma lett. a) e c), della legge 12 agosto 1977 n. 675, relativa a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1988 (quarto comma). L'impresa entro trenta giorni dalla comunicazione da parte deve dell'INPS del concesso pensionamento anticipato, versare all'ente previdenziale, per ciascun lavoratore che ottenga il beneficio, "un contributo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dalla applicazione dei commi quinto e sesto dell'art. 1 1. 31 maggio 1984 n. 193", contributo che è ridotto alla misura percentuale del 25 per cento per le imprese ubicate nei territori del Mezzogiorno e in altre zone "in declino", "Individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee n. 2052/88 del 24 giugno 1988" o per altre imprese nei casi espressamente previsti (ad esempio, quelle sottoposte a procedimenti concorsuali) (quinto comma). Dalle disposizioni della legge da ultimo indicata risulta che i requisiti oggettivi per ottenere il prepensionamento (definito di tipo gestionale nella fattispecie considerata) consistono nella dichiarazione di crisi, deliberata dal CIPI nei confronti dell'impresa datrice di lavoro ai sensi dell'art. 2, quinto comma lett. a) e c), della legge n. 675 del 1977 e, in aggiunta, la dichiarazione di eccedenza di manodopera inerente alla medesima impresa e con riferimento a lavoratori il cui rapporto di lavoro sia ancora in corso. Inoltre a carico del datore di lavoro è posto l'obbligo del versamento nelle casse 13 dell'INPS di un contributo (pari al cinquanta per cento o al venticinque per cento, a seconda dei casi) relativo agli oneri che derivano dal prepensionamento. Tali presupposti si sono realizzati nel caso in esame, in cui, come è pacifico tra le parti, la società di reimpiego costituita dalla GEPI ha presentato dopo la data del 28 febbraio 1989 richiesta di pensionamento anticipato per i lavoratori aventi diritto, e si è realizzato il procedimento di cui all'art. 4 del d.l. n.82/1990 (art. 5 d.l. 108/1991) con l'accertamento, mediante delibera del CIPI, delle eccedenze di manodopera;
ne consegue l'obbligo della società di reimpiego di versare il contributo previsto per il beneficio attribuito ai lavoratori ammessi al pensionamento anticipato. Deve essere quindi riaffermato nella fattispecie il principio enunciato nella citata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, non essendo.prospettati in questa sede argomenti nuovi e diversi rispetto a quelli già disattesi con detta pronuncia, come quello (richiamato dall'attuale ricorrente anche nella discussione orale) secondo cui la nuova disciplina del pensionamento anticipato di tipo gestionale si applica alle società operative, ma non a quelle costituite dalle GEPI, le quali non potrebbero essere considerate a tali fini come aziende in crisi. Sul punto, la sentenza richiamata ha osservato che la tesi conduce ad escludere l'applicabilità l'istituto del pensionamento anticipato per carenza assoluta dei requisiti previsti tanto dalla 14 regolamentazione del 1981 quanto da quella successiva di cui alla legge del 1991; ma questo profilo resta estraneo all'oggetto della controversia, in cui si discute esclusivamente dell'obbligo a carico della società di reimpiego costituita dalla GEPI, già ammessa al pensionamento anticipato dei lavoratori in possesso dei necessari requisiti soggettivi, di pagare il contributo richiesto dall'INPS, senza che la legittimità del procedimento, conclusosi con il riconoscimento del beneficio, possa essere ora sottoposta al vaglio della Corte. Per le stesse ragioni va dichiarata l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente, posto che la decisione non implica la soluzione del problema dell'applicabilità alle società di reimpiego della GEPI, in linea di principio, della disciplina del pensionamento anticipato dettata dalla legge n. 169 del 1991, ma riguarda solo la pretesa dell'INPS di ottenere il versamento del contributo come conseguenza legale dell'applicazione, già avvenuta in concreto, della disciplina stessa ai dipendenti della società ricorrente. Il ricorso deve essere quindi respinto. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente gludizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2000 15 Il Presidente tuale 1 Consigliere estensore Shilli IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 5 MAR. 2001 oggi, IL CANCELLIERE R O C E L A E 1 L L - 7 G . 1 D G 3 E 5 3 8 - 3 N T A I N E L T I S E R D I D T 0 S ' I . O A R L O 1 G E N A O O G I S , E T S S R S , A S D E I T A A R P L , O B D I S L O I I A P M E D D A E T T O N S E 16