Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2002, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
01 567 / 02 REPUBBLICA Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 8315/99 Cron. N 4025 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N. -Presidente- 1.Dott. Francesco Amirante -Consigliere- Ud. 16.11.2001 2. " Francesco Antonio Maiorano 3. Federico Roselli -Consigliere- "4. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 665. Raffaele Foglia -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA HE IA AN, elettivamente domiciliato in Ro- ma, Viale Giuseppe Mazzini 6, presso lo studio dell'Avv. Renato Macrò, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ri- corso unitamente all'Avv. Antonio Giovati del foro di Parma e anche disgiuntamente da quest'ultimo Ricorrente 4445
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente pro tempore Prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Carlo 2 De Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella Pescosolido, con essi elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 19/99 del Tribunale del Lavo- ro di Parma del 28.1.1999/17.2.1999 nella causa n. 104 R. G. 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.11.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Renato Macro per il HE;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per l'inammissibilità e comunque per il rigetto del primo e secondo motivo;
per l'inammissibilità o comunque per il rigetto degli altri motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 31.7.1996 IA FR HE esponeva che il L 2 maggio 1988, risolto il rapporto di lavoro intrattenuto con la LV, era stato assunto alle dipendenze delle società O.D.A. S.r.
1. quale impiegato di 7° livello addetto alle vendite;
che tale rapporto aveva avuto normale svolgimento fino al settembre 1988, quando, a sua domanda, quale segretario provinciale di FENEA- UIL era stato collocato in aspettativa sindacale non re- tribuita, ai sensi dell'art. 31 n. 300 del 1970. Aggiungeva che il 2 febbraio 1990, essendo stato dichiarato il fallimento della ODA, era stato licenziato dal curatore;
che il 6 3 marzo 1991 era stato assunto dalla IPI S.r.l. come impiegato di 2° livello, rapporto svoltosi fino al 31 maggio 1994, quando ven- ne di nuovo collocato in aspettativa ai sensi dell'anzidetto art. 31; che nel luglio 1994 alla IPI era subentrata, quale cessionaria di azienda, la ASE S.r.l., con la quale il rapporto era proseguito fino al settembre 1994, dopo di che nell'agosto aveva rassegnato le dimissioni. Precisava che la domanda rivolta all'INPS di ottenere la pensio- ne, in relazione all'anzianità contributiva di 37 anni, era stata ri- gettata dall'Istituto con provvedimenti del 23 gennaio 1996 con la motivazione che i rapporti con la ODA, con la IPI e con l'ASE erano insussistenti, sicché andavano annullata la contribuzione effettiva e figurativa ricevuta nel periodo 2.5.1988/30.9.1994; che egli aveva presentato ricorso al comitato regionale non otte- nendo alcuna risposta. Ciò premesso, chiedeva che, riconosciuto il proprio diritto alla pensione, l'INPS fosse condannato a corrispondergliela. L'Istituto costituendosi contestava la domanda del ricorrente e proponeva domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione di somme indebitamente versate al ricorrente. Nelle more, il comitato regionale dell'INPS, a maggioranza, rite- neva fondata la pretesa del HE, ma il direttore provinciale dello stesso Istituto, in sede di autotutela, annullava il provvedi- mento del comitato regionale ritenuto non legittimo e proseguiva nella contestazione del giudizio. All'esito dell'istruttoria, concretizzatasi con produzioni docu- mentali ed assunzione di prove per testi, il Pretore di Parma con sentenza del 5.6.1998 respingeva il ricorso ed accoglieva la do- manda riconvenzionale dell'ente convenuto. Il Tribunale di Parma, adito con appello del HE, con sen- tenza del 28.1.1999/17.2.1999 rigettava l'impugnazione e con- fermava la decisione di primo grado. Il Tribunale affermava l'irrilevanza del provvedimento del comi- tato regionale, in quanto ciò che contava era la contestazione in sede giudiziale della pretesa ed osservava che non era vero che il Pretore avesse invertito l'onere della prova addossando al lavo- ratore quello di provare che i rapporti di lavoro in questione non erano simulati, in quanto il Pretore, con giudizio condiviso dal Tribunale, aveva ritenuto che il rapporto previdenziale presuppo- neva l'effettività dei rapporti di lavoro, sicché era giusto che fosse il lavoratore, nell'avanzare pretese previdenziali, a provare i rapporti di lavoro. Esaminando poi le prove documentali ed prove orali assunte e soprattutto queste ultime, il Tribunale osservava, esaminandole analiticamente alcune, che esse non consentivano di affermare l'esistenza di rapporti di lavoro con subordinazione alle dipen- denze delle suindicate società. Il Tribunale osservava inoltre che l'appellante non aveva ragione di dolersi che non tutte le sue istanze istruttorie fossero state ac- colte in quanto vertenti su circostanze non rilevanti e che irrile- 5 vante era la circolare del Ministero del Lavoro riguardo alle mo- dalità di valutazione delle contribuzioni in caso di lavoratori collocati in aspettativa sindacale. Contro la sentenza di appello ricorre per cassazione il HE con cinque motivi (erroneamente nel ricorso è indicato anche un sesto), illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c. L'INPS resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della produzione da parte del ricorrente di copia della sentenza penale del Tribu- nale di Parma del 5.10.2001, allegata alla memoria anzidetta, in quanto avvenuta al di fuori dei limiti di cui all'art. 372 c.p.c., non trattandosi di documento concernente la nullità della senten- za impugnata o l'ammissibilità del ricorso o del controricorso. भ् Sul punto va richiamato il costante indirizzo giurisprudenziale secondo il quale in sede di legittimità è preclusa la produzione di documenti, come nel caso di specie, diretti a rafforzare le censu- re prospettate nel ricorso ( ex plurimis Cass. 17 gennaio 1994, n. 361; Cass. 17 settembre 1983, n. 5620; Cass. 13 dicembre 1982, n. 6849). Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 5 della legge 20.3.1865 n. 2248 All. E, dell'art. 48 della legge 9.3.1989 n. 88, dell'art. 295 c.p.c., dell'art. 100 c.p.c. e delle regole e dei principi in tema di disap- plicazione dell'atto amministrativo illegittimo e di cessazione 6 della materia del contendere, nonché vizi di motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. In particolare censura la sentenza impugnata per avere del tutto svalutato il provvedimento del Comitato Regionale INPS e per non avere tenuto conto del fatto che il direttore provinciale era incompetente ad annullarlo mediante atto di autotutela, spettando tale facoltà al direttore generale ai sensi della legge n. 88 del 1989. Il ricorrente deduce altresì che, avendo egli impugnato davanti al TAR i provvedimento del direttore provinciale, il Tribunale avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della definizione di quello amministrativo. L'articolata censura non è fondata e non merita quindi di essere condivisa. Al riguardo si rileva che il Tribunale ha fatto corretta applicazio- del principio più volte affermato da questa Corte ne dell'autonomia del procedimento giudiziale rispetto a quello am- ministrativo sottolineando che anche l'eventuale riconoscimento del diritto in sede amministrativa da parte dell'istituto previden- ziale del diritto dell'assicurato non preclude il potere del giudice di accertare, qualora l'istituto insista, come nel caso di specie, nella contestazione della esistenza del diritto fatto valere dalla controparte, la sussistenza o meno di tale diritto ( in questo sen- so Cass. 5 marzo 1996, n. 1686; Cass. 22 luglio 1996, n. 6548). 7 Né a diversa conclusione si può pervenire per il fatto che nel ca- so di specie è intervenuta una decisione, favorevole al ricorrente, del Comitato Regionale, che, seppure definitiva, non incide sulla generale potestà di autotutela spettante all'ente previdenziale, il quale può sempre procedere al riesame delle decisioni dei propri organi collegiali e procedere all'annullamento di ufficio di tale decisione, ove ritenuta illegittima. Tale potere dell'INPS, quale P.A., va esercitato in ossequio ai principi del buon andamento e della imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), sic- ché sotto tale profilo non può negarsi all'istituto assicuratore l'interesse ad ottenere l'accertamento giudiziale dell'effettiva in- sussistenza del diritto fatto valere dall'assicurato (Cass. sentenza n. 6548 del 1996 e sentenza n. 1686 del 1996 già richiamate). In questo quadro normativo e giurisprudenziale si osserva che il provvedimento di autotutela legittimamente è stato esercitato dal direttore provinciale INPS di Parma, essendo l'autotutela stessa rivolta non a rimuovere la definitività del provvedimento colle- giale, ma a non dare esecuzione allo stesso, sicché nessuna rile- vanza assume il richiamo al vincolo gerarchico nei confronti del comitato e alla facoltà di annullamento spettante al direttore re- gionale. Nessun pregio infine ha la doglianza relativa all'omessa sospen- sione del giudizio da parte del Tribunale per la pregiudiziale del contenzioso amministrativo, in quanto l'istanza di sospensione non risulta proposta dinanzi al giudice di appello, come si deduce 8 dalle conclusioni dell'appellante, né può essere avanzata per la prima volta in sede di legittimità Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., di tutti i principi che rego- lano l'onere della prova, nonché vizi di motivazione circa un punto decisivo della controversia e si duole che il Tribunale ab- bia ritenuto non assolti da parte sua gli oneri probatori. A tale proposito, deduce che l'INPS aveva contestato l'effettività dei rapporti, ma nessuna puntuale contestazione aveva mosso con ri- guardo agli elementi della subordinazione. Aggiunge che il giudi- ce di merito ha rigettato la domanda, avendo ritenuto che il ri- corrente non avesse provato l'esistenza di un rapporto compor- tante eterodirezione, ossia istruzione e controlli. In secondo luogo, il ricorrente sostiene che, avendo l'Istituto dedotto la simulazione dei rapporti, su di esso ricadeva l'onere di provarla. Il ricorrente sostiene, inoltre, che il Tribunale avrebbe dovuto valutare il materiale probatorio tenendo conto del lungo tempo trascorso per inerzia dell'INPS e dei criteri dettati dalla citata circolare del Ministero del Lavoro, la quale, non direttamente applicabile perché atto interno, tuttavia enunciava criteri ragio- nevoli, enucleati dal sistema. Con il terzo motivo il ricorrente analizza il materiale probatorio, censura i criteri seguiti dal Tribunale nell'interpretare le deposi- zioni, si duole che in casi rilevanti si sia tenuto conto più di quel che i testi avevano dichiarato in sede ispettiva anziché delle de- posizioni giudiziali. Con il quinto motivo (rectius: quarto) il ricorrente denuncia vio- lazione degli artt. 420 e 421 c.p.c., nonché vizi di motivazione circa un punto decisivo della controversia e si duole che il Tribu- nale non abbia ammesso le prove dedotte. Deduce che non erano stati ammessi alcuni testi e che il Tribunale nell'affermare che es- si avrebbero dovuto essere sentiti su circostanze irrilevanti non ha considerato che si trattava di quelle stesse circostanze su cui erano stati ascoltati i testi escussi. Gli anzidetti motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati. Con riguardo all'esistenza o meno di un rapporto di lavoro su- bordinato quale presupposto di fatto del rapporto assicurativo previdenziale va ricordato che questa Corte ha ripetutamente af- fermato che l'onere di provare il rapporto di lavoro subordinato grava sul soggetto che allega il relativo diritto, non essendo configurabile, alla stregua dei principi generali sulla ripartizione della prova, un onere dell'ente previdenziale di dimostrare l'insussistenza dei requisiti medesimi ( in questo senso Cass. sentenza n. 3512 del 1985; Cass. sentenza n. 1557 del 1987; Cass. 1339 del 2000). A questi principi il Tribunale si è correttamente attenuto, avendo rilevato che il HE, su cui gravava il relativo onere, non aveva fornito la prova rigorosa della sussistenza dei rapporti di 10 lavoro, costituenti il presupposto per gli accrediti contributivi, sicché non vi era la necessità per l'INPS di impugnare per simu- lazione gli invocati contratti di lavoro. Sono altresì condivisibili le osservazioni dello stesso Tribunale riguardanti la circolare ministeriale, relativa alle modalità di ac- certamento dei periodo di aspettativa sindacale, trattandosi di atto interno della P.A. non avente efficacia vincolante in sede giudiziale e comunque dovendosi interpretare i criteri dettati dalla stessa circolare in conformità ai principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova. Quanto alle doglianze relative ai criteri seguiti dal Tribunale nella valutazione del materiale probatorio, in particolare nell'interpretazione delle deposizioni testi per essere stato dato maggior peso alle dichiarazioni rese dinanzi agli ispettori rispetto a quelle rese in sede trattasi di critichegiudiziale, dell'apprezzamento dei fatti e delle risultanze istruttorie riser- vato al giudice di merito e non censurabili in sede di legittimità, tanto più che lo stesso Tribunale ha dato adeguata motivazione del proprio convincimento. Neppure hanno pregio le censure relative alla mancata ammissio- ne di alcuni testi, in quanto il potere del giudice del lavoro di ammettere i mezzi di prova ex art. 421 e ex art. 437 c.p.c. ha carattere discrezionale e quindi la determinazione assunta dal giudice di merito di ammettere o meno la prova si sottrae al sin- dacato di legittimità, determinazione nel caso di specie adegua- 11 riferimento alla completezza tamente motivata con dell'istruttoria condotta in primo grado e alla sostanziale generi- cità delle circostanze di fatto dedotte. Con il sesto (rectius: quinto) motivo il ricorrente lamenta viola- zione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., nonché vizi di moti- vazione circa un punto decisivo della controversia e si duole della condanna alle spese deducendo che, quantomeno, il giudice avrebbe dovuto compensarle o almeno astenersi dalla pronuncia sulle stesse spese del grado di giudizio. La censura è fondata. Il Tribunale in maniera immotivata ha condannato l'assicurato al pagamento delle spese di lite sul presupposto della soccombenza e non ha considerato che nelle controversie previdenziali trova applicazione l'art. 152 disp. att. c.p.c. con esonero del lavorato- re dalle spese per i giudizi non manifestamente infondati né pro- mossi temerariamente. Il motivo del ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata in relazione a tale motivo. Sussistono i presupposti ex art. 384 c.p.c. per una decisione nel merito, con pronuncia di non ripetibilità delle spese di lite di secondo grado da parte dell'INPS nei confronti del ricorrente, la cui pretesa per il solo fatto del mancato accoglimento, senza alcuna indagine specifica in ordine allo stato soggettivo del proponente, non ha carattere manifestamente infondato e temerario (in questo senso Cass. 21 agosto 1993, n. 8844). 1 12 Ricorrono giusti motivi, in relazione alla parziale soccombenza dell'ente previdenziale, per dichiarare compensate le spese del giudizio di cassazione.
PQ M
La Corte rigetta i primi quattro motivi del ricorso, accoglie il quinto (erroneamente indicato come sesto), cassa la sentenza im- pugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le spese di secondo grado e compensa tra le parti le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma addì 22 novembre 2001 Provans Dusznike Il Consigliere relatore estensore Il Presidente Alessandro be Reusis Javell IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 6 FEB.2002 oggi, IL CANCELLIERE Sear DI BOLLO, DI OGNI SPESA, TASSA AI SENSI DELL'ART. 10 IMPOSTA 533 . ESENTE DA N REGISTRO, E DA 11-8-73 DIRITTO LEGGE O DELLA