Sentenza 30 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/01/2004, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE VA CI, elettivamente domiciliato in ROMA V.LO DE GARBATELLA 2, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO VAGLIVIELLO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
YD TA IC, IA ER;
- intimati -
avverso la sentenza n. 725/02 del Giudice di pace di CASERTA, Sezione 1^ Civile, emessa e depositata il 2003 26/02/02 (R.G. 4533/00);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 19/12/03 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha chiesto si rigetti il ricorso per manifesta infondatezza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DE DECISIONE
1. Il giudice di pace di Caserta, con sentenza del 26 febbraio 2002, ha condannato CI LL LE a pagare ad RT ON la somma di euro 258,23, a titolo di risarcimento danni, derivanti da sinistro stradale provocato da quest'ultimo.
Il giudice di pace ha anche dichiarato che l'investitore non era coperto dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, perché il premio dell'assicurazione obbligatoria era stato pagato dopo che si era verificato il sinistro.
2. CI LL LE ha proposto ricorso, con il quale ha chiesto che la sentenza sia cassata, addebitando alla decisione i seguenti errori;
a) non avere verificato la legittimazione passiva del soggetto convenuto in giudizio quale danneggiante;
b) avere ignorato che l'azione risarcitoria era stata promossa contro l'assicuratore, quale litisconsorte necessario nel giudizio.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva;
3. Ricorrendo una delle ipotesi di cui all'art. 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati rimessi al P.M. per le sue conclusioni sulla controversia ed il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato per manifesta infondatezza.
4. Il giudizio che si svolge davanti al giudice di pace è disciplinato dall'art. 113 cod. proc. civ., il quale, al secondo comma, dispone che "il giudice di pace decide secondo equità la causa il cui valore non eccede lire due milioni".
Il potere equitativo del giudice di pace, indicato nella norma, si esprime in un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico;
non richiede, in altre parole, la preventiva individuazione della norma astratta applicabile al caso concreto.
Da questo principio si possono ricavare le seguenti implicazioni sul piano dell'impugnazione con il ricorso per Cassazione delle corrispondenti decisioni.
4.1. La violazione delle regole processuali può essere esaminata incondizionatamente, perché l'art. 113 citato non sottrae il processo davanti al giudice di pace al rispetto di queste regole, le quali attengono alla tutela del diritto di difesa elevato a rango di diritto costituzionalmente protetto dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione (Cass. n. 11855/1993, nella motivazione) e perché
l'equità del giudice di pace attiene alle sole norme sostanziali (Cass. n. 716/1999 S.U.).
4.2. Nella fattispecie, la violazione delle norme processuali non ricorre.
Il giudice di pace, in primo luogo, ha individuato nel Ciarlone l'autore del fatto dannoso e l'accertamento compiuto si sottrae ad ogni critica, trattandosi di accertamento di un fatto, avvenuto in base agli elementi istruttori raccolti e secondo il principio equitativo che essi fornivano la prova della legittimazione delle parti.
In secondo luogo, il giudice di pace ha accertato la mancanza della copertura assicurativa, ricavando da questo accertamento la regola anch'essa equitativa, che nella fattispecie il danneggiato poteva conseguire la condanna del solo danneggiante.
4.3. Il ricorso, pertanto, è manifestamente infondato e deve essere rigettato, perché, sotto l'apparente denuncia di vizi del procedimento, in realtà il ricorrente svolge un'impugnazione di merito, non ammissibile nella fattispecie.
6. Nessuna pronuncia deve essere resa in ordine alle spese di questo giudizio, nel quale gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 19 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004