Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2002, n. 4286
CASS
Sentenza 26 marzo 2002

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La disposizione di cui all'art. 2 della legge 689/1981 (a mente della quale non può essere assoggettato a sanzione amministrativa il minore degli anni diciotto, dovendo per questi rispondere i soggetti tenuti alla di lui sorveglianza, salva prova di non aver potuto impedire il fatto) postula, come condizione imprescindibile per l'irrogazione della sanzione ai soggetti responsabili della sorveglianza dell'infradiciottenne, la immediata redazione del verbale sui fatti accertati e la successiva contestazione della violazione nei confronti dei detti soggetti (nella specie, genitori), in apposito verbale, deve essere enunciato dovendo, il rapporto intercorrente con il minore e la specifica attribuzione, ad essi, della responsabilità per l'illecito amministrativo. Ne consegue che, non potendosi ritenere idoneo atto di contestazione nei confronti dei suddetti soggetti la semplice notificazione della copia del verbale di contestazione del fatto al minore, la mancanza del verbale sopradescritto rende nulla l'eventuale ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria (nella specie, per violazione del codice della strada) emessa nei loro confronti.

Commentari2

  • 1Art. 171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.
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  • 2Minorenni e infrazioni al codice della strada: le contestazioni si fanno ai genitori
    Cristina Matricardi · https://www.studiocataldi.it/ · 31 luglio 2002

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2002, n. 4286
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4286
Data del deposito : 26 marzo 2002

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