Sentenza 25 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2002, n. 2741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2741 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
0OMODEL POPOLO FEALIANO 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE загатешк Avnu Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16968/98 Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI 20198/98 Dott. Ennio Consigliere MALZONE 6466 Cron. Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere 739 Rep. DURANTE Rel. Consigliere Dott. Bruno Ud. 11/10/01 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente 0 Sole SE NTENZA 310 sul ricorso proposto da: 25 FEB. 2002 UNIVERSO ASSIC SPA, corrente in Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata CORTE SUPREMA DI CASSATIONE in ROMA VIA FABIO SS 60, presso lo studio dell'avvocato UFFICIO COPIE ENRICO CAROLI, che la difende anche disgiuntamente Richiesta copia studio dal Sig. .d.s all'avvocato ANTONIO RAMPIN, giusta delega in atti;
per diritti L. 3.10. 1126-02-02 ricorrente - IL CANCELLIERE
contro
SAI SPA, con sede in Torino, in persona del legale 1,55 L.3000 rappresentante pro tempore Dott. Luciano ROASIO, CANCELLERIA elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA 2001 CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato MARIA 1733 ANTONIETTA PERILLI, che la difende giusta procura DG719341 DG719342 speciale per Notar EN AT di Torino del 02/12/98 rep. n. 266797; resistente
contro
NA IA, BA IL, SI SS, AN RO;
intimati e sul 2° ricorso n° 20198/98 proposto da: SI SS, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati DANIELA SORCI, GIANFRANCO CONFORTINI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
UNIVERSO ASSIC SPA, NA GIANMARINO, BA IL, AN RO, SAI SPA;
intimati - avversO la sentenza n. 982/97 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione IV Civile, emessa il 26/03/97 e depositata il 07/07/97 (R.G. 459/92); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Enrico CAROLI;
2 udito l'Avvocato Maria Antonietta PERILLI;
udito l'Avvocato Pierfilippo COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo del ricorso pincipale, il rigetto del II motivo e del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CO IE convenne innanzi al tribunale di Padova SI AN e la compagnia di assicurazioni SAI;
deducendo che l'autoarticolato di sua proprietà era stato investito dalla autovettura del SI, assi- curata con la SAI, che aveva invaso la semicarreggiata percorsa in senso inverso dall'autoarticolato, chiese la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei B raun danni. Si costituirono in giudizio il SI e la SAI: il primo dedusse che aveva invaso l'opposta corsia di mar- cia a causa del fatto che SS ES alla guida di au- tovettura di Sanavia Giammarino si era improvvisamente immesso nella strada senza dargli la precedenza;
chiese l'autorizzazione a chiamare in causa il SS ed il ri- getto della domanda;
propose domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti nell'incidente; pure la SAI formulò richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del SS, estendendola al Sanavia ed alla 3 compagnia di assicurazioni Universo, e concluse per il rigetto della domanda. Chiamati in causa, si costituirono il SS, il Sa- navia, l'Universo; dedussero che quando si era verifi- cata la collisione il SS aveva già completato la ma- novra di immissione nella strada e che la collisione velocità dell'autovettura era dovuta alla forsennata del SI. Il Tribunale ritenne il SS responsabile esclusi- dell'incidente e lo condannò in solido con il Sana- VO e 1'Universo al risarcimento dei danni in favore via del COn e del SI. La sentenza venne impugnata dai soccombenti;
nel Ваманы giudizio di appello si costituirono il COn, il SI e la SAI, i quali chiesero la conferma della sen- tenza impugnata. La Corte di appello di Venezia emise in data 26.3.1997 sentenza, con la quale dichiarò il SS ed il SI responsabili dell'incidente nella misura ri- spettivamente del 75 e del 25%; condannò la Universo, il SS, il Sanavia, la SAI e SI SS -erede di SI AN- al pagamento in favore del COn di lire 19.273.350 con gli interessi legali dal 4.1.1984; condannò inoltre la Universo, il SS ed il Sanavia al pagamento in favore del SI di lire 4 73.935.000 con gli interessi legali dalla medesima da- ta;
compensò le spese del doppio grado interamente tra la Universo, SS, il Sanavia e la SAI e per un terzo tra il SI, il SS, il Sanavia e 1'Universo, ponendo a carico degli ultimi tre i rimanenti due ter- zi;
condannò il SS, la Universo, il Sanavia, il Ros- si e la SAI al pagamento delle spese del doppio grado in favore del COn. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione l'Universo sulla base di due motivi;
ha resi- stito il SI e ha proposto ricorso incidentale con tre motivi;
con note depositate all'udienza del 12.3.2001 la difesa del SI ha eccepito che non è stata né indicata né prodotta la procura speciale in forza della quale è stato proposto il ricorso;
la Corte ha rinviato la causa onde consentire alla società ri- corrente di documentare l'esistenza della procura spe- ciale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I ricorsi sono proposti contro la medesima dell'art. 335 c.p.c., vanno riuni-sentenza e, a norma ti.
2. La società Universo ha depositato in copia conforme 1) il verbale del consiglio di amministrazione amminist che ha conferito all'amministrazione delegato il potere Вашлик 5 di rilasciare procura speciale;
2) la procura speciale rilasciata dall'amministratore al dott. Mordenti Dante, che a sua volta ha conferito la procura speciale a ri- correre per cassazione. Dai documenti depositati si evince che l'organo so- ciale ha conferito all'amministratore delegato ampi po- teri di amministrazione, necessariamente comprensivi della nomina di procuratori speciali per ogni genere di giudizio, non escluso quello di cassazione, e che 1'amministratore nell'ambito dei poteri a lui attribui- ti ha conferito ai procuratori speciali il potere di nominare avvocati per l'instaurazione di giudizio senza limitazioni di sorta e, quindi, anche per la proposi- zione di ricorso per cassazione. Si deve, pertanto, ritenere che la procura a ricor- rere per cassazione proviene da soggetto legittimato a rilasciarla.
3. Riveste carattere preliminare l'esame Вникићdell'eccezione di inammissibilità del ricorso principa- le proposta sotto il profilo che la copia notificata non reca la certificazione, da parte di avvocato iscritto nell'apposito albo, dell'autografia della fir- ma del rappresentante della società ricorrente apposta sulla procura speciale in calce al ricorso.
3.1. L'eccezione è priva di fondamento in quanto 6 per giurisprudenza di questa Corte la mancata certifi- cazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma del ricorrente, apposta sulla procura speciale in calce ○ a margine del ricorso per cassazione (e, a mag- gior ragione, l'analoga omissione riguardante la copia notificata) costituisce mera irregolarità che non com- porta la nullità del mandato ad litem (Cass. 6.5.1996, n. 4191; Cass. 17.12.1998 n. 12625).
4. Precede per ragioni di ordine logico l'esame del primo motivo del ricorso incidentale, con il quale si deduce contraddittoria ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, sostenendosi che la Corte territoriale 1) è caduta in palese contraddizione allorquando ha ritenuto, da un lato, che la manovra del SS era imprevedibile e ha ravvisato, dall'altro, colpa concorrente del SI;
2) non ha, comunque, esa- minato le risultanze probatorie, sicchè il convincimen- Borisur to che ha espresso è avulso dalla realtà processuale.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. Ben vero che la Corte territoriale ha ritenuto che il SI non poteva in alcun modo prevedere la col- posa manovra del SS, ma ha aggiunto che non ha for- nito prova idonea a superare la presunzione di colpa di cui al 2° comma dell'art. 2054 c.c. Si è così adeguata al pacifico insegnamento di que- 7 sta Corte, secondo il quale in tema di scontro di vei- coli l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, а questo fine occorrendo che lo stesso fornisca la prova libera- toria e, particolarmente, dimostri di essersi uniforma- to alle norme sulla circolazione ed a quelle della CO- mune prudenza (ex plurimis Cass.
7.2.1997 n. 1198). Lo stabilire, poi, se una tale prova sia stata for- nita costituisce tipico accertamento di fatto censura- bile in sede di legittimità solo sotto il profilo dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazio- ne (Cass.
3.4.1979 n. 1914; Cass. 17.11.1979 n. 5987). In questa prospettiva sono defocalizzate le censure Вашик sull'accertamento in concreto della colpa incentrate del SI.
5. Passando all'esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 99 e 277 c.p.c., lamentandosi che la Corte territoriale non abbia pronunciato sulla domanda di re- stituzione delle somme che, pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, sono risultate eccedenti ri- spetto a quelle liquidate in appello.
5.1. Il motivo è fondato.
5.2. In effetti la corte territoriale non ha pro- 8 nunciato sulla domanda, così come avrebbe dovuto, pur essendo stata proposta in grado di appello, alla stre- gua del principio che la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado a seguito di riforma in appello, in considerazio- ne della natura provvisoria dell'esecuzione, può essere proposta nella stessa fase di gravame senza che ciò im- plichi violazione del divieto di domande nuove stabili- to dall'art. 345 c.p.c. (Cass. 23.10.1995 n. 11002). E, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Vene- zia affinchè pronunci sulla domanda di restituzione delle somme, nonché sulle spese del giudizio di cassa- Bonnun zione.
6. Rimane assorbito il secondo motivo del ricorso principale, con il quale si lamenta che la corte terri- toriale abbia compensato sia pure parzialmente le spe- se, ancorchè la società Universo sia risultata vitto- riosa nel giudizio di appello.
7. E' destituito di fondamento il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale, denunciandosi "insufficiente od omessa motivazione su un punto deci- sivo della controversia e violazione o falsa applica- zione di una norma di diritto", si deduce che la corte territoriale non ha fatto corretta applicazione del 9 principio giurisprudenziale, secondo il quale, in caso di morte della persona offesa nelle more del giudizio, la liquidazione del danno Va rapportata alla vita ef- fettiva, in quanto non ha "tenuto conto dell'età del danneggiato, del tipo e della gravità delle lesioni ri- portate così da potere accertare la dipendenza о meno del decesso dall'evento dannoso". Questa Corte ha più volte affermato che la tecnica liquidatoria del danno da menomazione non reversibile dell'integrità della persona è quella della valutazione probabilistica, se la persona offesa è in vita al mo- mento della liquidazione, e quella della valutazione Вдигамы del danno effettivamente verificatosi, se essa decede in corso di causa per ragioni indipendenti dalla meno- mazione subita (Cass.
7.4.1998 n. 3561; Cass.
2.3.1995 n. 2450); se, poi, il decesso è dipendente da causa ri- collegabile alla menomazione, il danno direttamente su- bito dalla persona offesa va liquidato con la tecnica della valutazione del danno effettivamente verificato- si, mentre per il risarcimento del danno conseguente al decesso occorre la proposizione di altra domanda. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale, escludendo il nesso di causalità tra l'incidente e la morte, ha quantificato il danno in relazione alla durata effettiva della vita senza estendere la valutazione 10 all'incidenza del decesso sul danno.
8. E' infine insuscettibile di trovare accoglimento [1037 129.11 il terzo motivo del ricorso incidentale, con il quale territoriale abbia omesso di si lamenta che la corte SERT 30,PP monetaria pronunciare sulla domanda di rivalutazione TOT 160,10 proposta in primo grado. La tesi è che, avendo omesso di pronunciare i giu- dici di primo grado, avrebbero dovuto pronunciare quel- li di secondo grado. Senonchè, in grado di appello l'attuale ricorrente incidentale ha concluso per la conferma della sentenza di primo grado e tale conclusione era di ostacolo alla pronuncia di cui viene lamentata l'omissione.
P.Q.M.
3 0 1 La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo mo- se-tivo del ricorso principale;
dichiara assorbito il condo motivo dello stesso ricorso;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Cor- te di appello di Venezia. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TONE terza sezione civile della Corte di cassazione 1'11.10.2001. PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. من كميت Вчино Дигать IL CANCELLIERE C1 Gina Cali 11