Sentenza 3 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/03/2003, n. 3103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3103 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
ee 74736 ESENTE DA KEGISTK LAC0 31 03/03 21 B - REPUBBLICA ITALIANA 6.PR. 20/41 ) + a i r UXA LA CONTE PREMA DI CASSAZIONE R uta 1 SEZIONE TRIBUTARIA Tr. Composta dagli Ill.m Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI - Presidence R.G.N. 3162/0 Cron.7147 Dott. Massimo ODDO -Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Rep. Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere - Ud.14/05/02 Dott. Aldo CECCHERINT Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA CEI PORTOGHESI 12, presso 1 AVVOCATURA GENERALE CELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
CI ER, - intimato avversO la sentenza г.. 312/99 delia Commissione . N Tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 15/12/99;2002 2110 udita 1 a relazione de' la causa svolta nel a pubblica j -1- udienza del CECCHERINT;
udit.c il F.M. Generale Dott. l'ancng imento 14/05/02 dal Consigliere Dolit.. Aldo in persona del Sostituto Procuratore Carlo DESTRO che ha concluso per del ricorso. -2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Commissione tributaria regionale dell'Im- La bria, Con sentenza depositata in data 15 dicembre 1999, ccnferrò la decisione di primo grado, che aveva annullato la cartella esattoriale notificata a TO CI. Con la predetta cartella, l'Ammi- nistrazione aveva iscritto a ruolo le imposte dovu- te sulla premessa che erano state a suo avviso il- legittimamente cetratte dalla base imponibile, a norma della legge n. 363 del 1984, le somme relati- Ve alle imposte sospese in relazione agli eventi sismici del maggio 1984. Contro la sentenza di appello ha proposto ri- corso per cassazione il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Sta- to. con un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133, dell'art. 3 comma 2 bis del d.l. 30 dicem- bre 1985 n. 791, dell'art. 13, comma primo 1. 27 dicembre 1997 I 449, dell'art. 10 1. 28 febbraio 1986 11. 46, dell'art. 2 d.
7.R. n. 597 del 1973 ё d.l.de! 29 maggio 1989 n₁ 202 convertito dalla logge . 263 del 1989; e si deduce che la prima delle disposizioni citate, sopravvenuta alla sen- tenza impugnata, impone di interpretare l'art. 3 4.1. 1. 791/1985 e l' azt. 13 1. n. 449/1997 nel senso che le stesse somme non costituiscono un one- re deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi;
Il ricorso è infondato. Secondo ia consclidata giurisprudenza di questa Corte, la norma agevolat.i- va é ca intendere nol senso che le somme relative alla sospensione delle imposte dirette sopra ricor- date, nonché dei contributi assistenziali e previ- denziali "nor concorrono alla formazione dell'impo- nibile ai fini dell'irpef e dell'iler", e che essa si configura come una deroga alla disciplina gene- ale contenuta nell'art. 3 del d.P.R. 29 sellembre 1973 n. 597, sulla determinazione della base impo- nibile costituita dal reddito complessivo {comma primo e sulle relative eccezioni;
mentre l'agevo- lazione di cui si controverte non deve essere con- fusa con la disciplina della deducibilità delle im- poste pagate al termine del periodo di sospensione, avendo la norma di interpretazione autentica dell'art. 28 deila 1. 13 maggio 1999 n. 133 chiar:- to che l'art. 3 comma 2 bis d.l. n. 791 deve inten- de si nel senso che le somme dovute a titolo di im- posta, il cui pagamento sia stato sospeso per cala- Il cons.tel. est. dr. Aldo Ceccherini mità pubbliche, non costituiscono un onere deduci- bile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ma che si applica l'art. il delia legge 18 febbraio 1999 n. 28 sopra ricordata, e pertanto la sospensione o il differimento del pagamento delle imposte dirette non costituiscono autonomo titolo per la deduzione delie imposte medesime dal reddito dei periodo d'imposta nel quale sono state pagate, e dunque che l'esclusione dal concorso alla formazione della ba- se imponibile in un periodo d'imposta non autorizza altresì la deduzione dell'imposta, già sospesa, nel successivo periodo in cui sia pagata, se ciò non sia previsto da speciali diverse disposizioni di legge. Sulla base della consolidata giurisprudenza sc- pra ricordata, e poiché nel ricorso non sono addot- ti argomenti nuovi, che imponçano una rinnovata considerazione della questione, il ricorso deve es- sere rigettato. In difetto di costituzione del con- tribuente non v'è luogo a pronuncia sulle spese;
P. q. m.
Ia Corte rigetta il ricorso. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, i giorno 14 maggio 2002. Il Cons. est. Alds leader. (Aldo Ceccherini) IL CANCELLIERE C Osvaldo IO [] cons. dr. Aldo Ceccherim Il Presidente. ишо асис (Bruno Saccuèçi) DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 3. MAR. 2003 IL CANCELLERE C1 Osvaldo IO ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 MATERIA N. 131 TAB. ALL. B. N. 5 TRIBUTARIA