CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20445 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da VE MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la condanna dell’imputato, da parte del G.i.p. del Tribunale di Nola, per l’indebito utilizzo di una carta di credito (art. 493 ter, comma 1, cod. pen.). 2. Ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, deducendo, con quattro motivi, quanto segue: - violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.) in relazione al diniego di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.; - vizio di motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) sulla affermazione della responsabilità, per illogicità del criterio con cui è stato effettuato il Penale Sent. Sez. 2 Num. 20445 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 29/04/2026 2 riconoscimento, attesa la dissimulazione dell’imputato, per l’uso di una mascherina;
- violazione di legge (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
- violazione di legge (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) in relazione al diniego dell’attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62 n. 4, cod. pen.). 3. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che si vanno ad illustrare. 3.1 In relazione al primo motivo, si osserva innanzi tutto che esso costituisce la riformulazione, pressoché pedissequa, dell’analoga doglianza avanzata in appello (all’esordio della parte dedicata al trattamento sanzionatorio – pg. 4). In quella sede, il motivo era formulato in maniera del tutto generica, con il richiamo ai parametri di legge e con la affermazione per cui “anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità ed il comportamento non risulta abituale”, senza tuttavia specificare alcunché in ordine alle ragioni per le quali la condotta successiva sarebbe stata meritoria, ovvero in relazione alle ragioni dimostrative della particolare tenuità del fatto (non del solo danno). Formulato in tali termini, il motivo di appello era chiaramente generico, dovendo la parte istante ‘vestire’ la propria richiesta, cioè fornire quegli elementi sui quali richiede che il giudice eserciti la propria funzione, accogliendo o respingendo l’istanza. Peraltro, sull’unico parametro vagamente indicato (“la condotta susseguente al reato”) la Corte d’appello ha espresso, in relazione ad altro profilo sanzionatorio, una opinione di segno contrario “non essendo emersi negli imputati indici di resipiscenza o tentativi di restituzione alla persona offesa della somma sottratta” – pg. 4. Alla luce di tale genericità originaria del motivo, in cui si persevera anche in questa sede, va ribadito il principio secondo il quale l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271193 - 01) e che, per altro verso, deve ritenersi inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 – 01). 3.2 Gli ulteriori motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dei motivi presentati alla Corte 3 d’appello; in tale ipotesi, si scade inevitabilmente nella ripetitività, aspecificità e, in definitiva, nella mera apparenza, giacché i motivi omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, [...], Rv. 259425 - 01). 3.3 In ogni caso, la Corte aveva fornito risposta congrua su ogni doglianza oggetto dei motivi di ricorso: (i) evidenziando (pg. 3) che il riconoscimento dell’imputato era avvenuto non solo per il vistoso tatuaggio, ma altresì per il taglio degli occhi e per la struttura particolarmente robusta, dettagli con cui il ricorso nemmeno si confronta, risultando insufficiente la contestazione ‘selettiva’ della sentenza;
(ii) escludendo la meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche per la assenza di resipiscenza o di tentativi di restituzione alla persona offesa, di quanto indebitamente sottrattole (pg. 4); (iii) concludendo nel senso di escludere dal perimetro di applicabilità della circostanza attenuante dell’art. 62 n.4 cod. pen., poiché il danno cagionato (€ 200,00) non può essere, incondizionatamente, ritenuto irrilevante, irrisorio o di rilevanza economica minima. Si tratta di motivazioni corrette giuridicamente, e del tutto scevre di profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, che sfuggono, conseguentemente, alle censure di questa Corte e che rivelano la manifesta infondatezza dei relativi motivi. 4. Per le predette ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna dell’imputato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 29 aprile 2026 Il Consigliere relatore Il Presidente SC RI PI SS D’OS
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la condanna dell’imputato, da parte del G.i.p. del Tribunale di Nola, per l’indebito utilizzo di una carta di credito (art. 493 ter, comma 1, cod. pen.). 2. Ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, deducendo, con quattro motivi, quanto segue: - violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.) in relazione al diniego di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.; - vizio di motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) sulla affermazione della responsabilità, per illogicità del criterio con cui è stato effettuato il Penale Sent. Sez. 2 Num. 20445 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 29/04/2026 2 riconoscimento, attesa la dissimulazione dell’imputato, per l’uso di una mascherina;
- violazione di legge (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
- violazione di legge (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) in relazione al diniego dell’attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62 n. 4, cod. pen.). 3. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che si vanno ad illustrare. 3.1 In relazione al primo motivo, si osserva innanzi tutto che esso costituisce la riformulazione, pressoché pedissequa, dell’analoga doglianza avanzata in appello (all’esordio della parte dedicata al trattamento sanzionatorio – pg. 4). In quella sede, il motivo era formulato in maniera del tutto generica, con il richiamo ai parametri di legge e con la affermazione per cui “anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità ed il comportamento non risulta abituale”, senza tuttavia specificare alcunché in ordine alle ragioni per le quali la condotta successiva sarebbe stata meritoria, ovvero in relazione alle ragioni dimostrative della particolare tenuità del fatto (non del solo danno). Formulato in tali termini, il motivo di appello era chiaramente generico, dovendo la parte istante ‘vestire’ la propria richiesta, cioè fornire quegli elementi sui quali richiede che il giudice eserciti la propria funzione, accogliendo o respingendo l’istanza. Peraltro, sull’unico parametro vagamente indicato (“la condotta susseguente al reato”) la Corte d’appello ha espresso, in relazione ad altro profilo sanzionatorio, una opinione di segno contrario “non essendo emersi negli imputati indici di resipiscenza o tentativi di restituzione alla persona offesa della somma sottratta” – pg. 4. Alla luce di tale genericità originaria del motivo, in cui si persevera anche in questa sede, va ribadito il principio secondo il quale l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271193 - 01) e che, per altro verso, deve ritenersi inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 – 01). 3.2 Gli ulteriori motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dei motivi presentati alla Corte 3 d’appello; in tale ipotesi, si scade inevitabilmente nella ripetitività, aspecificità e, in definitiva, nella mera apparenza, giacché i motivi omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, [...], Rv. 259425 - 01). 3.3 In ogni caso, la Corte aveva fornito risposta congrua su ogni doglianza oggetto dei motivi di ricorso: (i) evidenziando (pg. 3) che il riconoscimento dell’imputato era avvenuto non solo per il vistoso tatuaggio, ma altresì per il taglio degli occhi e per la struttura particolarmente robusta, dettagli con cui il ricorso nemmeno si confronta, risultando insufficiente la contestazione ‘selettiva’ della sentenza;
(ii) escludendo la meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche per la assenza di resipiscenza o di tentativi di restituzione alla persona offesa, di quanto indebitamente sottrattole (pg. 4); (iii) concludendo nel senso di escludere dal perimetro di applicabilità della circostanza attenuante dell’art. 62 n.4 cod. pen., poiché il danno cagionato (€ 200,00) non può essere, incondizionatamente, ritenuto irrilevante, irrisorio o di rilevanza economica minima. Si tratta di motivazioni corrette giuridicamente, e del tutto scevre di profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, che sfuggono, conseguentemente, alle censure di questa Corte e che rivelano la manifesta infondatezza dei relativi motivi. 4. Per le predette ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna dell’imputato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 29 aprile 2026 Il Consigliere relatore Il Presidente SC RI PI SS D’OS