Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20445
CASS
Sentenza 3 giugno 2026

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  • Inammissibile
    Dinanzi all'inammissibilità del motivo di appello per genericità

    Il motivo di ricorso è inammissibile perché ripropone in modo pedissequo un motivo di appello generico, già inammissibile ab origine. L'eventuale accoglimento non produrrebbe effetti favorevoli in sede di rinvio.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sull'identificazione dell'imputato

    La Corte d'appello ha fornito una motivazione congrua sull'identificazione, basata non solo sul tatuaggio ma anche su altri tratti somatici (taglio degli occhi, struttura robusta). Il ricorso non si confronta adeguatamente con tutti questi elementi.

  • Rigettato
    Assenza di resipiscenza o tentativi di restituzione

    La motivazione della Corte d'appello sull'esclusione delle attenuanti generiche è giuridicamente corretta e non presenta contraddittorietà o illogicità.

  • Rigettato
    Danno non considerato irrilevante

    La motivazione della Corte d'appello sull'esclusione dell'attenuante è giuridicamente corretta e non presenta contraddittorietà o illogicità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20445
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20445
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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