Sentenza 25 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/07/2002, n. 10931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10931 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
021 0 9 3 1 2 0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 14219/99 ott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Cron. 28537 Dott. Giovanni PAOLINI Dott. Massimo ODDO - Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud.20/03/02 Dott. Stefano MONACI - Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N TENZ A sul ricorso proposto da: 65597 TRIESTE QUINTA SRL, in persona dell'amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.CRISPI 89, presso lo studio dell'avvocato LEONE PONTECORVO, che lo difende, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002
- controricorrente -
avverso la decisione n. 6438/98 della Commissione 1296 -1- tributaria centrale di ROMA, depositata il 14/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PONTECORVO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La controversia nasce da un processo verbale di constatazione elevato con apposito avviso dalla Guardia di Finanza a carico della società Trieste Quinta s.r.l. A seguito del verbale l'Ufficio IVA rettificava su alcuni punti le dichiarazioni presentate dalla contribuente per gli anni di imposta dal 1977 al 1979, e, tra l'altro per quanto qui interessa per - l'omessa fatturazione della percentuale di indetraibilità delle operazioni esenti. La società impugnava l'avviso di accertamento. Contro la decisione di primo grado, che aveva accolto parzialmente il ricorso, entrambe le parti si appellavano alla Commissione di secondo grado che statuiva, tra l'altro, che doveva ritenersi legittimo il recupero dell'IVA in relazione al ricavo di fitti percepiti dalla società contribuente unitamente ad un'attività commerciale di più ampie proporzioni. L'Ufficio proponeva un ulteriore ricorso alla Commissione Tributaria Centrale, che, con sentenza in data 9-14 dicembre 1998, lo accoglieva solo in parte, in particolare - sempre per quanto qui interessa -per quel che concerne il rilievo relativo al recupero dell'IVA sulle somme percepite a titolo di fitto. Propone ricorso per cassazione la società Trieste Quinta s.r.l., chiedendo che gli avvisi di rettifica vengano dichiarati illegittimi o, che in subordine, la controversia venga rinviata alla Commissione Tributaria Regionale. La ricorrente espone un unico motivo di impugnazione. Resiste l'Amministrazione Finanziaria con apposito controricorso, nel quale chiede la reiezione del ricorso avversario. La difesa della società ricorrente ha depositato memoria, e, dopo la discussione orale, ha fatto pervenire note di udienza manoscritte per confutare le argomentazioni del Procuratore Generale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Nell'unico motivo di impugnazione la società Trieste Quinta eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n.633, nel testo introdotto dal DPR 29.1.1979, n.24, nonché la violazione dell'art.115 del c.p.c. e la mancanza totale di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. L'art.19-bis imporrebbe di tener conto, ai fini della determinazione della percentuale di indetraibilità, delle operazioni esenti (indicate nei numeri da 1 a 9 dell'articolo 10 della legge), solamente se queste ultime formano oggetto dell'attività propria dell'impresa. Quest'ultima andrebbe individuata, a sua volta, non in base alle indicazioni dell'atto costitutivo, bensì come attività effettivamente svolta. In concreto, non dovevano essere considerate a questi fini le operazioni puramente accessorie o occasionali, non inerenti, di per se stesse, all'esercizio dell'impresa. Era vero che la società percepiva il fitto di un immobile, ma si era trattato di una locazione estranea all'attività propria dell'impresa, che era quella della costruzione di fabbricati di grandi dimensioni e della successiva vendita frazionata delle varie unità immobiliari. Per la precisione, la società avrebbe stipulato soltanto due contratti di locazione, uno ad un ente pubblico, e l'altro di carattere prodromico all'acquisto dei locali da parte del locatario. Le due locazioni avrebbero avuto perciò un carattere del tutto occasionale. Non era vero che come, invece, sarebbe stato affermato nella sentenza impugnata - faceva parte dell'attività dell'impresa anche la locazione di immobili costruiti ma non ancora venduti. Su questo punto sarebbe stata necessaria, anzi, una motivazione esplicita, anche perché in proposito l'ultima sentenza aveva ribaltato la pronunzia della Commissione Tributaria di secondo grado. Né ci si poteva semplicemente rifare alla previsione statutaria, che, peraltro, prevedeva come scopo principale (ma non esclusivo) la costruzione di fabbricati, e solo come scopo ulteriore l'acquisto, la vendita, la permuta, la conduzione e la gestione di immobili.
2. In questa fase la controversia concerne ormai una sola questione residua, quella dell'inserimento nella base di calcolo della percentuale di indetraibilità prevista dall'art. 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n.633, degli introiti ricavati dalla locazione di immobili (che la società Trieste Quinta ritiene essere state operazioni del tutto eccezionali, come tali da non includere all'interno di quella base di calcolo). Il ricorso non è fondato e non può essere accolto. Non va dimenticato che nel caso di specie è stata impugnata una pronunzia della Commissione Tributaria Centrale, e che pertanto l'impugnazione è ammessa soltanto per violazione di legge ai sensi dell'art.111 della Costituzione, ma non per difetto di motivazione.
3. Nel caso di specie non sussiste violazione di legge, in quanto la sentenza impugnata non comporta la negazione dei principi di diritto di cui viene chiesta l'applicazione. La sentenza stessa ritiene, piuttosto, in base ad una valutazione di merito, che nella fattispecie concreta non sussistano i presupposti di fatto per dare applicazione in concreto ai principi di diritto in questione.
4. Né sussiste il vizio di omissione della motivazione. In realtà una motivazione esiste, e, di per se stessa, non può più essere posta in discussione sotto il profilo della congruità e/o della completezza. Sotto il profilo apparente della violazione di legge e della omissione di motivazione il ricorso intende riproporre, in realtà, questioni di merito non più suscettibili di riesame in questa sede di legittimità, e tanto meno riesaminabili quando come nel caso di specie il - ricorso sia ammesso soltanto per violazione di legge.
5. Perciò il ricorso va respinto, e la pronunzia della Commissione Centrale confermata. Le spese della presente fase di legittimità seguono la soccombenza a carico della società Trieste Quinta s.r.l., ed a favore dell'Amministrazione finanziaria, e vengono liquidate nelle misure indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere in favore dell'Amministrazione finanziaria le spese della presente fase di legittimità, che liquida in Euro 600, di cui Euro 100 per spese, oltre a quelle prenotate a debito. Così deciso in Roma il 20 marzo 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore (dr. Stefano Monaci) (d/france ncesco Crisţarella Oristano) Co ul IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista 25 LUG. 2002