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Sentenza 30 luglio 2024
Sentenza 30 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/07/2024, n. 31107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31107 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IN RT, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 14-02-2023 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Domenico A.R. Seccia, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con inammissibilità del ricorso e con richiesta di declaratoria di irrevocabilità per i profili di responsabilità dell'imputato. Penale Sent. Sez. 3 Num. 31107 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 17/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 maggio 2020, il Tribunale di Urbino, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata e infraquinquennale, condannava RT IN alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt 10 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo A, accertato in Auditore il 29 ottobre 2010), 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo D, commesso in Auditore il 30 settembre 2010 e il 29 settembre 2011), 5 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo E, commesso in Auditore il 10 ottobre 2012) e 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo F, commesso in Auditore il 30 settembre 2011). Con la medesima sentenza, veniva altresì ordinata la confisca, anche per equivalente, fino alla concorrenza della somma di 1.735.360 euro. Con sentenza del 14 febbraio 2023, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato dì cui al capo A e in ordine al reato di cui al capo D, limitatamente alla condotta del 30 settembre 2010, perché estinti per prescrizione, e rideterminava la pena, in ordine ai capi E, F e alla residua condotta di cui al capo D, in anni 1 e mesi 10 di reclusione, riducendo quindi la somma di cui è stata disposta la confisca nella misura di 1.247.525 euro. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello marchigiana, IN, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa censura, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati di cui è stato ritenuto colpevole, osservando, quanto ai capi D ed E, che non vi sarebbe alcuna motivazione rispetto alla sussistenza del dolo specifico, risultando insufficiente, in mancanza di riscontri ulteriori, il mero dato inerente la fittizietà delle operazioni e delle relative fatture, non potendosi escludere una finalizzazione teleologica di altra natura (ad esempio la creazione di un'artificiosa floridità contabile al fine di conseguire aperture creditizie); quanto al capo F, si evidenzia che la fittizietà delle fatture è stata ancorata, in violazione degli art. 192, comma 2, e 533 cod. proc. pen., alla sola assenza di sottesi riscontri bancari, senza l'ulteriore verifica, aliunde, circa l'effettiva idoneità e/o funzionalità elusiva;
si eccepisce altresì la manifesta illogicità della motivazione per contrasto tra premesse (mancata indicazione in fattura dei relativi fornitori) e conclusioni (utilizzo delle fatture, da parte di terzi, per maturare un credito di imposta), nella misura in cui si è ritenuto che solo l'indicazione di fornitori e acquirenti consente un proficuo utilizzo del documento ai fini fiscali, risultando di converso ciò idoneo ai soli fini contabili della società 2 emittente per creare una formale floridità, condotta questa rilevante al più ex art. 2621 ss. cod. civ., ma priva di reale funzionalità elusiva ai danni del Fisco. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, dolendosi il ricorrente sia della mancata espunzione del relativo aumento sanzionatorio per la continuazione in relazione al capo D, essendo maturata la prescrizione al 29 marzo 2022, dunque prima dell'emissione della sentenza impugnata, sia della mancata valutazione in concreto circa la ricorrenza, in relazione al solo capo F ove risulta contestata, della recidiva qualificata, sia della necessaria indicazione della misura di ogni singolo aumento ex art. 81 cod. pen. Con il terzo motivo, la difesa contesta la statuizione della confisca, eccependo la violazione dell'art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, nella misura in cui le somme confiscate rappresentano esclusivamente il prodotto del reato, per il quale, a differenza del prezzo e del profitto, non è prevista la confisca. A ciò si aggiunge che la quantificazione sarebbe da rivedere ulteriormente al ribasso, essendo maturata la prescrizione, prima della sentenza impugnata, dell'intero capo D. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati di cui agli art. 2, 5 e 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero, nel richiamare gli accertamenti recepiti dal primo giudice, che ha ampiamente valorizzato (pag. 2 ss. della pronuncia di primo grado) gli esiti dei controlli operati dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate, la Corte di appello ha ribadito (cfr. pag.
3-4 della sentenza impugnata) la sussistenza dei reati tributari contestati, rimarcando i dati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate, ossia l'accertata mancanza di personale e di strutture adeguate della ditta A.R. Legnami di cui IN era legale rappresentante, essendo tale circostanza incompatibile con l'attività sottesa all'emissione di fatture per merce voluminosa e consistente, ciò a riprova dell'inesistenza delle operazioni di cui alle fatture, giudizio questo corroborato dalla mancata indicazione dei fornitori dei beni, dal fatto che IN amministrava anche la Woodstyle s.r.I., società a sua volta coinvolta nel medesimo meccanismo delle false fatturazioni, e dalla inverosimile deduzione del pagamento solo in contanti dei beni oggetto delle fatture. Peraltro, gli accertamenti svolti anche a mezzo di controlli incrociati in ordine alla documentazione contabile della ditta per la quale le fatture sono state emesse hanno permesso di accertare con certezza e in maniera corretta l'ammontare delle imposte evase, essendo stato dunque comprovato, alla luce delle verifiche 3 dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, sintetizzate in dibattimento, rispettivamente, dalle deposizioni dei testi GI e SA, che la ditta A.R. era una "cartiera" che aveva posto in essere le proprie operazioni al solo fine di consentire alla Woodstyle l'utilizzo delle fatture per maturare crediti di imposta. 1.1. In definitiva, in quanto ancorata a considerazioni coerenti con le acquisizioni probatorie e scevre da profili di illogicità, la valutazione del materiale probatorio compiuto nelle due conformi sentenze di merito (le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi reciprocamente tra loro) non presta il fianco alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una lettura alternativa del materiale istruttorio, operazione che però non è consentita in questa sede, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di aspetti di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l'infondatezza delle censure in punto di responsabilità. 2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo motivo, non ravvisandosi alcuna criticità anche rispetto al trattamento sanzìonatorìo. Ed invero ì giudici di appello, nel rideterminare la pena per effetto della declaratoria di estinzione del reato di cui al capo A e della condotta del capo D riferita alla dichiarazione del 30 settembre 2010, sono partiti dalla pena base di anni 1 e mesi 6 di reclusione, corrispondente al minimo edittale previsto per il reato più grave (art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000); su tale pena, tenuto conto della equivalenza tra attenuanti genericía, e recidiva reiterata e infraquinquennale (la cui applicazione, evidentemente riferita a tutti i reati e non solo al capo F, è stata ragionevolmente fondata dal primo giudice sulla valenza dei precedenti penali anche recenti commessi dall'imputato), è stato operato l'aumento complessivo di mesi 4 di reclusione per i due ulteriori reati posti in continuazione, ossia quelli di cui agli art h 5 (capo E) e 8 (capo F) del d. Igs. n. 74 del 2000, dovendosi considerare al riguardo che il difetto di specifica motivazione circa l'entità dei singoli aumenti appare superato dal rilievo della misura del tutto contenuta dell'aumento di pena apportato (quantificabile evidentemente in due mesi per ciascuno dei due reati unificati ex art. 81 cod. pen.), avendo questa Corte chiarito (cfr. Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005), con affermazione condivisa dal Collegio, che, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata 4 qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. 3. Parimenti infondate sono le doglianze in punto di confisca. La Corte territoriale ha infatti disposto la riduzione dell'importo originario della confisca in ragione della declaratoria di parziale estinzione del reato di cui al capo D, in ordine alla dichiarazione fiscale presentata il 30 settembre 2010, per cui la somma confiscata è passata da euro 1.735.360 a euro 1.247.526, dovendosi evidenziare al riguardo che la confisca ha riguardato, coerentemente con la previsione di cui all'art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, l'importo corrispondente all'ammontare dell'imposta evasa, ossia al profitto economico scaturito dalla commissione del reato ex art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000. Resta solo da precisare che, rispetto alla residua condotta del capo D, ossia quella riferita alla dichiarazione fiscale presentata il 29 settembre 2011, correttamente non è stata operata alcuna declaratoria di estinzione per prescrizione (e, di conseguenza, alcuna riduzione ulteriore dell'importo della confisca), dovendosi tenere conto in tal senso sia della previsione di cui all'art. 17, comma 1 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000, norma entrata in vigore il 17 settembre 2011, dunque prima del fatto, sia della contestazione della recidiva reiterata e infraquinquennale, sia dei complessivi 4 mesi di sospensione, con la conseguenza che, rispetto a tale segmento di condotta, la prescrizione matura il 29 gennaio 2025, ossia ben oltre la data di emissione dell'odierna decisione. 4. Alla stregua di tali considerazioni, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di IN deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/01/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Domenico A.R. Seccia, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con inammissibilità del ricorso e con richiesta di declaratoria di irrevocabilità per i profili di responsabilità dell'imputato. Penale Sent. Sez. 3 Num. 31107 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 17/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 maggio 2020, il Tribunale di Urbino, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata e infraquinquennale, condannava RT IN alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt 10 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo A, accertato in Auditore il 29 ottobre 2010), 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo D, commesso in Auditore il 30 settembre 2010 e il 29 settembre 2011), 5 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo E, commesso in Auditore il 10 ottobre 2012) e 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo F, commesso in Auditore il 30 settembre 2011). Con la medesima sentenza, veniva altresì ordinata la confisca, anche per equivalente, fino alla concorrenza della somma di 1.735.360 euro. Con sentenza del 14 febbraio 2023, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato dì cui al capo A e in ordine al reato di cui al capo D, limitatamente alla condotta del 30 settembre 2010, perché estinti per prescrizione, e rideterminava la pena, in ordine ai capi E, F e alla residua condotta di cui al capo D, in anni 1 e mesi 10 di reclusione, riducendo quindi la somma di cui è stata disposta la confisca nella misura di 1.247.525 euro. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello marchigiana, IN, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa censura, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati di cui è stato ritenuto colpevole, osservando, quanto ai capi D ed E, che non vi sarebbe alcuna motivazione rispetto alla sussistenza del dolo specifico, risultando insufficiente, in mancanza di riscontri ulteriori, il mero dato inerente la fittizietà delle operazioni e delle relative fatture, non potendosi escludere una finalizzazione teleologica di altra natura (ad esempio la creazione di un'artificiosa floridità contabile al fine di conseguire aperture creditizie); quanto al capo F, si evidenzia che la fittizietà delle fatture è stata ancorata, in violazione degli art. 192, comma 2, e 533 cod. proc. pen., alla sola assenza di sottesi riscontri bancari, senza l'ulteriore verifica, aliunde, circa l'effettiva idoneità e/o funzionalità elusiva;
si eccepisce altresì la manifesta illogicità della motivazione per contrasto tra premesse (mancata indicazione in fattura dei relativi fornitori) e conclusioni (utilizzo delle fatture, da parte di terzi, per maturare un credito di imposta), nella misura in cui si è ritenuto che solo l'indicazione di fornitori e acquirenti consente un proficuo utilizzo del documento ai fini fiscali, risultando di converso ciò idoneo ai soli fini contabili della società 2 emittente per creare una formale floridità, condotta questa rilevante al più ex art. 2621 ss. cod. civ., ma priva di reale funzionalità elusiva ai danni del Fisco. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, dolendosi il ricorrente sia della mancata espunzione del relativo aumento sanzionatorio per la continuazione in relazione al capo D, essendo maturata la prescrizione al 29 marzo 2022, dunque prima dell'emissione della sentenza impugnata, sia della mancata valutazione in concreto circa la ricorrenza, in relazione al solo capo F ove risulta contestata, della recidiva qualificata, sia della necessaria indicazione della misura di ogni singolo aumento ex art. 81 cod. pen. Con il terzo motivo, la difesa contesta la statuizione della confisca, eccependo la violazione dell'art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, nella misura in cui le somme confiscate rappresentano esclusivamente il prodotto del reato, per il quale, a differenza del prezzo e del profitto, non è prevista la confisca. A ciò si aggiunge che la quantificazione sarebbe da rivedere ulteriormente al ribasso, essendo maturata la prescrizione, prima della sentenza impugnata, dell'intero capo D. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati di cui agli art. 2, 5 e 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero, nel richiamare gli accertamenti recepiti dal primo giudice, che ha ampiamente valorizzato (pag. 2 ss. della pronuncia di primo grado) gli esiti dei controlli operati dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate, la Corte di appello ha ribadito (cfr. pag.
3-4 della sentenza impugnata) la sussistenza dei reati tributari contestati, rimarcando i dati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate, ossia l'accertata mancanza di personale e di strutture adeguate della ditta A.R. Legnami di cui IN era legale rappresentante, essendo tale circostanza incompatibile con l'attività sottesa all'emissione di fatture per merce voluminosa e consistente, ciò a riprova dell'inesistenza delle operazioni di cui alle fatture, giudizio questo corroborato dalla mancata indicazione dei fornitori dei beni, dal fatto che IN amministrava anche la Woodstyle s.r.I., società a sua volta coinvolta nel medesimo meccanismo delle false fatturazioni, e dalla inverosimile deduzione del pagamento solo in contanti dei beni oggetto delle fatture. Peraltro, gli accertamenti svolti anche a mezzo di controlli incrociati in ordine alla documentazione contabile della ditta per la quale le fatture sono state emesse hanno permesso di accertare con certezza e in maniera corretta l'ammontare delle imposte evase, essendo stato dunque comprovato, alla luce delle verifiche 3 dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, sintetizzate in dibattimento, rispettivamente, dalle deposizioni dei testi GI e SA, che la ditta A.R. era una "cartiera" che aveva posto in essere le proprie operazioni al solo fine di consentire alla Woodstyle l'utilizzo delle fatture per maturare crediti di imposta. 1.1. In definitiva, in quanto ancorata a considerazioni coerenti con le acquisizioni probatorie e scevre da profili di illogicità, la valutazione del materiale probatorio compiuto nelle due conformi sentenze di merito (le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi reciprocamente tra loro) non presta il fianco alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una lettura alternativa del materiale istruttorio, operazione che però non è consentita in questa sede, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di aspetti di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l'infondatezza delle censure in punto di responsabilità. 2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo motivo, non ravvisandosi alcuna criticità anche rispetto al trattamento sanzìonatorìo. Ed invero ì giudici di appello, nel rideterminare la pena per effetto della declaratoria di estinzione del reato di cui al capo A e della condotta del capo D riferita alla dichiarazione del 30 settembre 2010, sono partiti dalla pena base di anni 1 e mesi 6 di reclusione, corrispondente al minimo edittale previsto per il reato più grave (art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000); su tale pena, tenuto conto della equivalenza tra attenuanti genericía, e recidiva reiterata e infraquinquennale (la cui applicazione, evidentemente riferita a tutti i reati e non solo al capo F, è stata ragionevolmente fondata dal primo giudice sulla valenza dei precedenti penali anche recenti commessi dall'imputato), è stato operato l'aumento complessivo di mesi 4 di reclusione per i due ulteriori reati posti in continuazione, ossia quelli di cui agli art h 5 (capo E) e 8 (capo F) del d. Igs. n. 74 del 2000, dovendosi considerare al riguardo che il difetto di specifica motivazione circa l'entità dei singoli aumenti appare superato dal rilievo della misura del tutto contenuta dell'aumento di pena apportato (quantificabile evidentemente in due mesi per ciascuno dei due reati unificati ex art. 81 cod. pen.), avendo questa Corte chiarito (cfr. Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005), con affermazione condivisa dal Collegio, che, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata 4 qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. 3. Parimenti infondate sono le doglianze in punto di confisca. La Corte territoriale ha infatti disposto la riduzione dell'importo originario della confisca in ragione della declaratoria di parziale estinzione del reato di cui al capo D, in ordine alla dichiarazione fiscale presentata il 30 settembre 2010, per cui la somma confiscata è passata da euro 1.735.360 a euro 1.247.526, dovendosi evidenziare al riguardo che la confisca ha riguardato, coerentemente con la previsione di cui all'art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, l'importo corrispondente all'ammontare dell'imposta evasa, ossia al profitto economico scaturito dalla commissione del reato ex art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000. Resta solo da precisare che, rispetto alla residua condotta del capo D, ossia quella riferita alla dichiarazione fiscale presentata il 29 settembre 2011, correttamente non è stata operata alcuna declaratoria di estinzione per prescrizione (e, di conseguenza, alcuna riduzione ulteriore dell'importo della confisca), dovendosi tenere conto in tal senso sia della previsione di cui all'art. 17, comma 1 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000, norma entrata in vigore il 17 settembre 2011, dunque prima del fatto, sia della contestazione della recidiva reiterata e infraquinquennale, sia dei complessivi 4 mesi di sospensione, con la conseguenza che, rispetto a tale segmento di condotta, la prescrizione matura il 29 gennaio 2025, ossia ben oltre la data di emissione dell'odierna decisione. 4. Alla stregua di tali considerazioni, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di IN deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/01/2024