Sentenza 15 marzo 1999
Massime • 1
A seguito dell'emanazione del D.P.C.M. 16 febbraio 1990 (la cui legittimità è stata sancita dalla Corte costituzionale con sentenza 466/90), alle istituzioni assistenziali regionali ed infraregionali va riconosciuto carattere privatistico qualora ne risulti accertato, alternativamente, il carattere associativo, la natura di istituzione promossa ed amministrata da privati, l'ispirazione religiosa, ovvero qualora ricorrano, congiuntamente, le circostanze che l'atto costitutivo (o la tavola di fondazione) sia posto in essere da privati, che disposizioni statutarie prescrivano la designazione da parte di associazioni o soggetti privati di una quota significativa dei componenti dell'organo deliberante, che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi o trasformazioni della stessa, ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale. Ne consegue che all'Orfanotrofio Femminile Contessa Marianna De Capoa va riconosciuto il carattere di istituzione di assistenza e beneficenza con personalità giuridica di diritto privato, attesa la riconducibilità all'iniziativa privata della sua nascita, della relativa disciplina e dei finanziamenti ricevuti, così che le controversie inerenti ai rapporti di lavoro con i dipendenti devono ritenersi devolute alla competenza giurisdizionale dell'AGO.
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 18/09/2002 n° 13666Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/1999, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 15 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Rel. Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ORFANOTROFIO FEMMINILE CONTESSA MA DE CAPOA, in persona del legale rappresentante pro-tempore domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AN NA, domiciliata in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato CLAUDIO NERI, giusta procura speciale del Notaio Michele Pilla, depositata in data 26/11/1998;
- resistente con procura -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 57/93 del Pretore di CAMPOBASSO;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/98 dal Consigliere Dott. Ettore GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato Claudio NERI, per la controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora LI AC conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Campobasso, quale giudice del lavoro, l'IO Femminile SA NN De Capoe. Esponeva di avere lavorato alle dipendenze dell'IO dal 1^ settembre 1975 al 1^ settembre 1980 come inserviente, dal 1^ settembre 1980 al 1^ settembre 1985 come assistente e, infine, dal 1^ settembre 1985 al 5 dicembre 1991 come insegnante di scuola materna;
che con raccomandata in data 30 ottobre 1991 l'IO le aveva intimato il licenziamento, rifiutandosi di esperire il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 410 del codice di procedura civile;
che inoltre l'IO non le aveva restituito il libretto di lavoro e non aveva comunicato il licenziamento all'Ufficio del lavoro con la conseguenza che non aveva potuto usufruire dell'indennità di disoccupazione;
che infine l'IO non soltanto non le aveva corrisposto tutte le indennità e le retribuzioni dovute, ma aveva considerato il rapporto di lavoro a tempo determinato, della durata di tre mesi e rinnovatosi ad ogni scadenza, nonostante che si fosse protratto per oltre sedici anni senza soluzione di continuità. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato che il rapporto di lavoro era da qualificarsi a tempo indeterminato e che il licenziamento era illegittimo;
chiedeva inoltre che l'istituto fosse condannato a reintegrarla nel posto di lavoro e a corrisponderle le differenze retributive e il risarcimento del danno per la mancata fruizione dell'indennità di disoccupazione. In subordine, per l'ipotesi che non fosse dichiarata l'illegittimità del licenziamento e ordinata la reintegra nel posto di lavoro, chiedeva che l'istituto fosse condannato al pagamento del trattamento di fine rapporto nella misura dovuta per legge.
L'IO propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Assume di essere un ente pubblico;
che di conseguenza il rapporto di lavoro instaurato con la IA ha natura di pubblico impiego sottratto alla competenza giurisdizionale del Pretore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La distinzione tra ente pubblico e ente privato ha rilevanza giuridica sotto vari aspetti e, in particolare, nei riguardi della natura del rapporto di lavoro instaurato con i propri dipendenti e nei riguardi della giurisdizione.
Il criterio di distinzione normalmente utilizzato è quello dell'interesse: è ente pubblico quello che persegue un interesse pubblico, ossia un interesse della collettività; è ente privato quello che persegue uno scopo privato, ossia individuale. Non sempre, tuttavia, è agevole stabilire se l'interesse perseguito dall'ente sia pubblico o privato;
e, comunque, uno stesso interesse, come ad esempio quello dell'istruzione ovvero quello dell'assistenza o della beneficenza, può essere perseguito attraverso sia enti pubblici sia enti privati.
In realtà la natura privata o pubblica di un ente può essere riferita a un duplice momento: quello genetico e quello della disciplina. Rispetto al primo è un ente privato quello che deriva dall'autonomia privata, che è costituito da un atto di libera volontà dei privati;
è ente pubblico quello costituito con un atto pubblico, legislativo o amministrativo a seconda dei casi. Rispetto al secondo momento, invece, è privato l'ente soggetto alla comune disciplina degli enti privati;
è pubblico quello fornito di poteri autoritativi e imperativi.
I due momenti coincidono normalmente, ma non necessariamente. Vi possono essere, infatti, casi in cui enti, sorti sicuramente come enti pubblici, sono sottoposti a una disciplina di carattere privato, come nel caso degli enti pubblici economici;
e d'altra parte, vi sono casi, come ad esempio alcune istituzioni di assistenza e di beneficenza, che sorte per iniziativa di privati, sia inter vivos, sia mortis causa, sono state sottoposte dalla legge n. 6972 del 1890, a una uniforme disciplina di pubblico controllo allo scopo "di mettere il governo in grado di assicurare che la personalità giuridica della nuova istituzione non solo è realmente di beneficenza ma contribuisce anche alla soddisfazione di un interesse pubblico armonizzante con l'indirizzo generale di beneficenza". La pubblicizzazione degli enti di assistenza e di beneficenza era ancor più assicurata dall'art 103 della legge del 1890 che sanciva la nullità delle disposizioni o convenzioni dirette a sottrarre alla tutela o alla vigilanza delle pubbliche autorità le istituzioni di beneficenza, nonché dall'art. 26 del r.d. n. 2841 del 1923 che attribuiva al prefetto il potere di promuovere di ufficio la fondazione di nuove istituzioni.
In sostanza, secondo l'originaria disciplina, sia le istituzioni di assistenza e di beneficenza sorte per iniziativa dei privati, sia quelle sorte per iniziativa pubblica erano sottoposte a una disciplina pubblica di vigilanza e di controllo.
La disciplina così descritta, e in particolare l'art. 1 della legge del 1890, è stata ritenuta in contrasto con l'art. 38 ultimo comma della Costituzionale che "affermando la libertà dell'assistenza privata e conformando l'intero sistema costituzionale dell'assistenza ai principi pluralistici, sancisce il diritto dei privati di istituire liberamente enti di assistenza e, conseguenzialmente, quello di vedere riconosciuta, per tali enti, una qualificazione giuridica conforme alla propria effettiva natura" (Corte Costituzionale, sentenza 7 aprile 1988 n. 396). La stessa Corte ha anche affermato che, in mancanza di un'apposita normativa che disciplini le ipotesi e i procedimenti per l'accertamento della natura privata delle istituzioni di assistenza e di beneficenza, tale accertamento avrebbe potuto essere effettuato o in via giudiziaria ovvero attraverso la "trasformazione in via amministrativa, sulla base dell'esercizio dei poteri di cui sono titolari sia l'amministrazione statale che quella regionale in tema di riconoscimento, trasformazione ed estinzione delle persone giuridiche private" (Corte Costituzionale, sentenza 7 aprile 1988 n. 396). In base all'invito della Corte Costituzionale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto in data 16 febbraio 1990, emanava una direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale. Il decreto espressamente riconosce natura privata alle istituzioni assistenziali in ordine alle quali sia alternativamente accertato: a) il carattere associativo;
b) il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati;
c) l'ispirazione religiosa (art. 1, terzo comma).
Lo stesso decreto precisa che sono considerate istituzioni promosse e amministrate da privati quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi: a) atto costitutivo o tavola di fondazione posti in essere da privati;
b) esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano la designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una quota significativa dei componenti dell'organo deliberante;
c) che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi o trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale. Il decreto, la cui legittimità è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale con sentenza 16 ottobre 1990 n. 466, non vuole certamente sostituirsi alla autorità giudiziaria come la sede propria per la ricognizione della natura privata delle Istituzioni di assistenza e di beneficenza, ma tende ma conseguire il medesimo risultato in via amministrativa al fine di evitare l'insorgenza di un eccessivo contenzioso ed il prolungarsi di una situazione di incertezza per quelle istituzioni la cui natura non è stata ancora definita". (Corte Costituzionale, sentenza 16 ottobre 1990 n. 466). In particolare, nell'indicare i requisiti in base ai quali deve essere verificata la sussistenza del carattere privato dell'istituzione, il decreto non ha introdotto alcuna novità legislativa, ma ha solo voluto determinare quei principi generali, già sussistenti nell'ordinamento, di distinzione tra istituti pubblici e privati.
Nel caso in esame, in base ai principi generali sussistenti nell'ordinamento circa la distinzione tra enti pubblici e privati e specificati nel decreto, questo Corte ritiene che l'IO Femminile SA NN De AP costituisca una istituzione di assistenza e di beneficenza che ha personalità giuridica di diritto privato.
L'IO, infatti, è stato fondato con disposizione testamentaria della SA De AP il 3 aprite 1875 per offrire ricovero, istruzione, assistenza e beneficenza alle bambine orfane di uno o di entrambi i genitori.
Un primo regolamento dell'IO era contenuto nell'atto istitutivo e nel testamento della SA De AP. Il testamento, inoltre, attribuiva all'IO una dotazione consistente non solo nella Casa e nel Casino della SA "con Villa e terreni annessi, ma anche nell'assegno di annue lire quindicimila" (dal testamento della SA De AP).
Si tratta quindi di una tipica istituzione di beneficenza promossa, disciplinata e finanziata da una iniziativa privata;
e ad essa deve pertanto essere attribuita natura di ente privato. D'altra parte è vero che nel corso degli anni sono intervenuti alcuni provvedimenti che hanno introdotto elementi di carattere pubblico nella disciplina della Fondazione. Precisamente il 23 dicembre 1876 il re d'Italia Vittorio Emanuele II disponeva che "l'IO femminile di Campobasso è costituito in corpo morale ed autorizzato ad accettare gli stabili ad esso donati dalla pia SA NN dell'IO di AP prima della sua morte ed il legato disposto a favore di esso luogo pio col precitato testamento" ed il 19 ottobre 1878 emanava uno "Statuto organico dell'IO femminile SA De AP in Campobasso" nel quale si disponeva che "l'IO sarà amministrato e diretto da una Commissione di sorveglianza composta di tre individui nominati dalla Deputazione provinciale per un triennio, rinnovandosi in ciascun anno uno di loro" (art. 4 dello Statuto).
Tuttavia tali interventi non modificavano l'origine e la natura privata dell'ente; tanto più che, a seguito di un ulteriore lascito della SA LL LO vedova De AP, madre della fondatrice, il 7 marzo 1880 il re d'Italia Umberto I, a parziale modifica dell'art. 4 dello Statuto, dopo avere disposto che l'amministrazione dell'IO fosso "affidata ad una Commissione composta di cinque membri, da nominarsi tre dal Consiglio Provinciale e due dal Consiglio Comunale di Campobasso, i quali sceglieranno nel proprio seno il Presidente" prevedeva che "dovranno far parte di tal Commissione due persone appartenenti una alla famiglia De AP, e l'altra alla famiglia LO, da nominarsi una da ciascuna delle dette Rappresentanze provinciale e comunale". Deve pertanto ritenersi che l'IO abbia origine e natura privata;
e che tale sua natura non sia venuta meno a seguito dei successivi interventi reali e anche delle inevitabili modifiche dovute alla diversa disciplina delle province e dei comuni. Il rapporto di lavoro intercorso tra la signora IA e l'IO ha dunque natura di rapporto di lavoro privato e la controversia appartiene alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Si ritiene equo dichiarare compensate le spese di questo regolamento di giurisdizione.
P.Q.M.
la Corte dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Compensa tra le parti le spese di questo regolamento di giurisdizione.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 1999.