Sentenza 13 maggio 2010
Massime • 1
L'opposizione al rigetto della richiesta di liquidazione del compenso al difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve essere trattata col rito camerale partecipato previsto dall'art. 127 cod. proc. pen., per applicazione estensiva della disciplina prevista per l'opposizione al decreto di pagamento dall'art. 84, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 che, nel rinviare all'art. 170 del citato decreto, richiama la procedura camerale prevista dall'art. 29, L. 13 giugno 1942, n. 794, per gli onorari di avvocato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2010, n. 24070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24070 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 13/05/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 774
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 30372/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De AV RO, quale difensore di US EM, avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Milano del 10 giugno del 2009;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. PETTI Ciro;
letta la requisitoria del Procuratore generale il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue. IN FATTO E DIRITTO
L'avvocato De AV RO, quale difensore di US EM, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con istanza del 4 maggio del 2006, presentata al tribunale di Sorveglianza di Milano, chiedeva la liquidazione dei compensi maturati per l'attività svolta davanti a questa Corte prima della novella n. 134 del 2001.
Il tribunale di sorveglianza respingeva la richiesta in base al rilievo che il credito si era prescritto a norma dell'art. 2956 c.c., n. 2 essendo trascorsi oltre tre anni dal termine della prestazione,
che si era conclusa il 28 gennaio del 2000.
Avverso tale ordinanza il De AV presentava ricorso al Presidente del tribunale di sorveglianza il quale, senza fissare l'udienza, rigettava il ricorso avallando la decisione del tribunale. Questa Suprema corte, adita su ricorso del De AV ha annullato con rinvio il provvedimento presidenziale. A seguito di detto rinvio il tribunale, in composizione collegiale, con ordinanza del 10 giugno del 2009, senza fissare l'udienza, liquidava la complessiva somma di Euro 450 oltre accessori di legge.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il De AV deducendo:
la violazione della L. n. 794 del 1942, art. 29, richiamato dal D.P.R. 115 del 2002, art. 170, comma 2 per l'omessa fissazione dell'udienza e la conseguente violazione del contraddittorio;
la violazione della L. n. 794 del 1942, art. 24 e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 (in precedenza L. n. 217 del 1990) per la liquidazione di una somma inferiore ai minimi tariffari di cui al D.M. 5 ottobre del 2004 all'epoca vigente;
la violazione dell'art. 91 c.p.c. e della L. n. 794 del 1942, art.29, comma 6 richiamato dal D.P.R. n. 115 del 2002 in relazione alla mancata liquidazione delle spese.
Il ricorso è fondato.
Il procedimento in esame è disciplinato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e segnatamente dall'art. 84 che regola l'opposizione avverso il decreto di pagamento. In tale formulazione deve ritenersi ricompreso anche il caso del rigetto della richiesta di pagamento, posto che non è disciplinato da una norma diversa. L'anzidetto art. 84 prevede che contro il decreto in esso previsto è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 170, medesimo D.P.R. il cui comma 2 stabilisce che "il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato". Tale rinvio deve ritenersi riferito alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29 (onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), il cui comma 1, stabilisce che il presidente (del tribunale o della corte d'appello) ordina "la comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di consiglio"; e il comma 4 prevede che "il collegio, sentite le parti" ecc.
Pertanto è evidente che la procedura di opposizione debba svolgersi nel contraddittorio delle parti, non diversamente da quella prevista, nel procedimento penale, per i casi da trattarsi secondo le regole dell'art. 127 c.p.p.. Il provvedimento pronunziato all'esito della procedura camerale dianzi menzionata è ricorribile in cassazione in base all'art. 111 Cost. in considerazione della natura decisoria del provvedimento stesso (cfr. Cass. Sez. un., 28 maggio 2003 n. 25089, Pellegrino). Da ciò consegue che il ricorso è ammissibile solo per violazione di legge (come prevede l'art. 111), tra la quale è compresa anche la violazione dell'art. 125 c.p.p. che prescrive l'obbligo della motivazione sia per le sentenze che per le ordinanze. Nel caso in esame è stata dedottala la violazione dell'art. 29, già ricordato, per la mancata instaurazione del contraddittorio (cfr Cass n. 41262 del 2007), che quella sui minimi tariffari che sono inderogabili poiché le norme che in passato prevedevano per alcune situazioni la riduzione dei minimi sono state abrogate In materia di liquidazione degli onorari per il patrocinio gratuito secondo l'orientamento di questa Corte (Cass n. 40326 del 2007), la disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretato nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo invalicabile e non nel senso che la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo invece il compenso essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purché non al di sotto delle tariffe minime. Alla stregua delle considerazioni svolte l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano il quale dovrà uniformarsi ai principi dianzi esposti ossia dovrà instaurare il contraddittorio e non potrà nella liquidazione scendere al di sotto dei minimi tariffari.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 620 c.p.p. annulla il provvedimento impugnato con rinvio al tribunale di sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010