Sentenza 27 settembre 2007
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio, la disposizione di cui all'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretato nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo invalicabile e non nel senso che la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo invece il compenso essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purchè non al di sotto delle tariffe minime.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/09/2007, n. 40326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40326 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 27/09/2007
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - N. 1515
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 38363/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Gervasi Nicolò, n. in Castellamare del Golfo il 02.06.1946;
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Palermo in data 27.05.2005. Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Letta la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Consolo Santi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 19 gennaio 2005 la Corte di Assise di Appello di Palermo liquidava all'avv. Nicolò Gervasi, difensore di Calabrò Gioachino, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la complessiva somma di Euro 1.333,44 a titolo di competenze dovute per la svolta attività professionale. Sulla opposizione del predetto difensore, il Presidente della Corte di Appello di Palermo, con provvedimento del 27 maggio 2005, riconosceva all'istante anche la somma di Euro 100,00, per tassa-parere corrisposta al competente Consiglio dell'Ordine, determinava, conseguentemente, in Euro 1.433,44, oltre I.V.A. e C.P.A., l'importo dovuto, e rigettava nel resto la proposta opposizione.
2. Avverso tale ordinanza ha personalmente proposto ricorso l'avv. Gervasi, denunziando il vizio di violazione di legge. Deduce che il provvedimento impugnato sarebbe incorso in "un'erronea ed errata applicazione delle tariffe forensi in materia di gratuito patrocinio, in quanto le singole voci inerenti gli onorali e le competenze sono state liquidate in violazione della tariffa professionale, senza tener conto dell'attività effettivamente svolta dall'odierno ricorrente, ed in palese violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art.82": in particolare, "il giudice dell'opposizione immotivatamente e/o per meglio dire con una motivazione apparente si è limitato ad affermare genericamente che nulla ha documentato l'opponente in ordine alle varie attività svolte...", laddove, "se è pur vero che il giudice dell'opposizione giudica in contraddittorio delle parti e secundum alligata ed probata, è pur vero che con i poteri allo stesso conferiti dalla legge, lo stesso poteva richiedere d'ufficio alla cancelleria della 3A sezione della Corte di Assise di Appello e/o alla parte l'esibizione e produzione degli atti che intendeva verificare". Soggiunge che, "per quanto riguardava l'attività effettivamente svolta, la stessa era stata sottoposta al preventivo parere del Consiglio dell'Ordine..." e che "l'opposizione riguardava principalmente l'erronea applicazione dei minimi tariffari e/o per meglio dire quelle liquidate dal Consiglio dell'Ordine"; indica le voci relative alla mancata o incongrua liquidazione, e conclude chiedendo che questa Suprema Corte, "nell'accogliere il proposto ricorso, voglia disporre che all'odierno ricorrente debbono essere liquidate le spese e le competenze per i due gradi dei procedimenti...".
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Le proposte doglianze non sono condivisibili.
Occorre, invero, innanzitutto premettere che, come giustamente deduce il P.G. in questa sede requirente, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sulla opposizione alla liquidazione degli onorari e spese dovuti al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato è dato, ai sensi dell'art. 111 Cost., solo per vizio di violazione di legge, non anche di motivazione, salvo che quest'ultima sia del tutto assente o meramente apparente. Ciò posto, deve altresì considerarsi che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1, l'onorario e le spese sono liquidati
"osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti...": la media dei valori tariffari funge, quindi, solo da limite superiore invalicabile, il minimo essendo determinato da quello indicato nelle medesime tariffe.. È erroneo, perciò, l'assunto gravatorio secondo cui "la liquidazione deve avvenire nella media tariffaria", dovendo invece la stessa determinarsi tra il minimo e la media di tali valori, "tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa". In tale contesto, nessun valore vincolante può attribuirsi al parere espresso dal competente Consiglio dell'Ordine, parere, peraltro, non più previsto dalla norma, a seguito della modifica al riguardo apportata al precitato art. 82, dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 1. Tanto rilevato, l'originario provvedimento liquidatorio ha puntualmente motivato sulle singole voci delle prestazioni richieste;
e l'ordinanza oggi impugnata (riconoscendo anche l'importo "di cui al parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine") ha confermativamente ritenuto non liquidabili le somme richieste per prestazioni "del tutto mancant(i) del supporto probatorio necessario...", non sussistendo un obbligo di indagini ed accertamenti di ufficio al riguardo, e ritenendo congruamente motivato l'originario provvedimento liquidatorio, in riferimento "alla durata del processo di appello, all'attività in concreto svolta, alla sua natura ed effettiva complessità e ai risultati raggiunti...".
L'onere di motivazione appare, quindi, congruamente assolto ed aspecifico si appalesa il rilievo del ricorrente circa la addotta violazione dei minimi tariffari, che vengono erroneamente rapportati, come s'è detto, alle media delle varie somme in tariffa indicate, anziché ai loro minimi effettivi.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, rimanendo assorbita la conclusiva richiesta del ricorrente medesimo di ripetizione delle spese del doppio grado del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2007