Sentenza 10 ottobre 2007
Massime • 1
In materia di gratuito patrocinio, l'opposizione contro il rigetto della richiesta di liquidazione del compenso al difensore deve ritenersi regolata dall'art. 84 d.P.R. n. 115 del 2002 (che disciplina l'opposizione avverso il decreto di pagamento) e, attraverso il rinvio all'art. 170 medesimo d.P.R., dall'art. 29 L. n. 794 del 1942 sugli onorari di avvocato e procuratore: ne consegue che la procedura di opposizione deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/10/2007, n. 41262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41262 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Presidente - del 10/10/2007
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 1607
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Mario - Consigliere - N. 039291/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT SE N. IL 05/06/1940;
contro
MIN ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 13/05/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO SE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. La Corte:
OSSERVA
1) NT SE ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 13 maggio 2005 del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano che, giudicando sull'opposizione proposta, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, contro il provvedimento 30 marzo 2004 del
Magistrato di sorveglianza di Milano - che aveva respinto la richiesta di liquidazione delle competenze dovute per l'attività difensiva svolta a suo favore dall'avv. CARLO DELLE PIANE - ha respinto l'opposizione proposta ritenendo che l'ammissione fosse avvenuta per un procedimento diverso.
A fondamento del ricorso si deduce innanzitutto la nullità del provvedimento impugnato perché adottato de plano e senza l'adozione della procedura camerale partecipata. Nel merito il ricorrente contesta che l'ammissione al patrocinio dovesse essere rinnovata nel procedimento in questione avente natura derivata da quello principale.
2) Va premesso che il procedimento in esame deve ritenersi disciplinato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 84 che disciplina l'opposizione avverso il decreto di pagamento. In questa formulazione deve ritenersi ricompreso anche il caso del rigetto della richiesta di pagamento, del resto non disciplinata da alcuna diversa norma.
L'art. 84 prevede che contro il decreto in esso previsto sia ammessa opposizione ai sensi dell'art. 170, medesimo D.P.R. il cui comma 2 stabilisce che "il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato".
Questo rinvio deve ritenersi riferito alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29 (onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), il cui comma 1, stabilisce che il presidente (del tribunale o della corte d'appello) ordina "la comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di consiglio"; e il comma 4 prevede che "il collegio, sentite le parti" ecc..
È dunque del tutto evidente che la procedura di opposizione debba svolgersi nel contraddittorio delle parti, non diversamente da quella prevista, nel procedimento penale, per i casi da trattarsi secondo le regole dell'art. 127 c.p.p.. 3) V'è un ultimo problema da risolvere. Se il provvedimento pronunziato all'esito della procedura camerale ricordata sia ricorribile in cassazione.
Malgrado l'espressa non impugnabilità del provvedimento (art. 29, comma 6), si è però da tempo ritenuto che il provvedimento in questione sia ricorribile in cassazione in base all'art. 111 Cost. in considerazione della natura decisoria del provvedimento (cfr. Cass., sez. un., 28 maggio 2003 n. 25089, Pellegrino). Da ciò però consegue che il ricorso è ammissibile solo per violazione di legge (come prevede l'art. 111) e che, con il ricorso, non sono conseguentemente deducibili tutti i vizi concernenti la motivazione del provvedimento impugnato previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, ma soltanto la mancanza assoluta, o materiale, della motivazione perché solo in questo caso può configurarsi la violazione di legge ed in particolare la violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 che prescrive, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione delle sentenze e delle ordinanze in attuazione del disposto dell'art. 111 Cost., comma 6. 4) Nel caso in esame la violazione dedotta costituisce violazione dell'art. 29 già ricordato e a questa violazione consegue la nullità del procedimento e della decisione intervenuta, che va dunque annullata con rinvio al medesimo giudice che l'ha adottata. Il secondo motivo di ricorso deve invece ritenersi assorbito e dovrà essere esaminato dal giudice dell'opposizione davanti il quale il procedimento andrà rinnovato.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, annulla il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2007