Sentenza 22 dicembre 2011
Massime • 2
È legittimo, da parte del giudice di appello, nel caso in cui il giudizio di primo grado sia stato erroneamente pretermesso, lo svolgimento dell'intera gamma delle attività processuali non espletate in prime cure.
Appellata erroneamente una sentenza predibattimentale che é soltanto ricorribile per cassazione, le parti nel giudizio di appello possono sollecitare la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, restando altrimenti la questione della qualificazione dell'impugnazione preclusa nel successivo giudizio di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/2011, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 22/12/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - N. 3067
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 24777/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'AN FA N. IL 03/04/1967;
avverso la sentenza n. 383/2009 CORTE APPELLO di POTENZA, del 28/01/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Ditaranto Pietro che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 28 gennaio 2011, la Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Matera, Sezione distaccata di Pisticci, del 29 settembre 2009, con la quale era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di D'AN EL in ordine al reato di appropriazione indebita aggravata per remissione di querela, ha condannato l'imputato alla pena di giorni venti di reclusione ed Euro 150 di multa, sostituendo la pena detentiva con quella della multa di Euro 760.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale lamenta che la sentenza di primo grado, in quanto pronunciata a norma dell'art. 469 cod. proc. pen., non era appellabile. Si deduce, poi, che i giudici dell'appello si sarebbe svolto in modo abnorme in quanto celebrato come se si fosse trattato di un giudizio di primo grado. Vengono poi contestate le ordinanze con le quali è stata disposta la rinnovazione della istruzione dibattimentale, respinta la richiesta di estromissione della querela dal fascicolo per il dibattimento e rigettata la richiesta di prove formulata dalla difesa. Si deduce, infine, genericamente vizio di motivazione in punto di responsabilità, non essendosi dato credito alla versione difensiva dell'imputato. Sono stati poi depositati motivi nuovi nei quali sono state nella sostanza ribadite e puntualizzate le censure già poste a fondamento del ricorso.
Il ricorso è destituito di fondamento giuridico. Quanto alla prima questione va infatti rilevato che, quand'anche si sia nella specie trattato di sentenza pronunciata a norma dell'art. 469 c.p.p. e, dunque, inappellabile, resta il fatto che, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, l'impugnazione è ammissibile a prescindere dalla qualificazione ad essa data dalla parte che impugna, con la conseguenza che, in sede di appello, le parti ben avrebbero potuto sollecitare la trasmissione degli atti in cassazione: non avendo le parti formulato alcuna osservazione o eccezione sul punto, ne' nulla essendo stato rilevato dai giudici a quibus, il tema diviene in questa sede del tutto ininfluente perché ormai "strutturalmente" precluso. Quanto alle restanti censure è agevole rilevare che il giudizio di appello si è celebrato nel pieno rispetto delle disposizioni che ne regolano le cadenze, e dunque al di fuori di pretese "abnormità", non essendo revocabile in dubbio che ove, come nella specie, il giudizio di primo grado sia stato erroneamente pretermesso, in sede di gravame ben può snodarsi la intera gamma delle attività processuali non espletate in prime cure. Ineccepibili si rivelano, poi, i provvedimenti relativi alla rinnovazione della istruzione dibattimentale ed alla formazione del fascicolo per il dibattimento, tenuto conto, da un lato, della tardività delle relative questioni e, dall'altro, della sostanziale inconferenza del relativo tema, posto che dalla sentenza impugnata non emerge affatto che i giudici a quibus abbiano utilizzato la querela a "fini di prova". Le doglianze dedotte in punto di responsabilità, sono, infine, palesemente inammissibili, in quanto del tutto aspecifiche. Le censure, infatti, si limitano ad una prospettazione meramente assertiva di criteri di ordine generale, senza alcuna correlazione con gli argomenti puntualmente evocati a sostegno della decisione impugnata, la quale, al contrario, appare dotata di un corredo motivazionale del tutto congruo ed esente da censure sul piano della coerenza logico argomentativa.
Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2012