Sentenza 18 aprile 2000
Massime • 1
In tema di violenza privata, l'elemento oggettivo del reato di cui all'art.610 cod.pen. è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una determinata cosa. L'azione o l'omissione, che la violenza o minaccia sono rivolte ad ottenere dal soggetto passivo, devono essere determinate, poiché, ove manchi questa determinatezza, si avranno i singoli reati di minaccia, molestie, ingiuria ma non quello di violenza privata. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la carenza di detta "determinatezza" si evincesse dalla stessa contestazione accusatoria in cui gli atti di violenza e di natura intimidatoria erano ritenuti integranti, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il "pati" cui le persone offese sarebbero state costrette, mentre l'obiettivo avuto di mira dall'imputato (l'interruzione di un rapporto matrimoniale) veniva qualificato come ulteriore connotazione soggettiva della condotta incriminata).
Commentari • 5
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Costringere altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa, con violenza o minaccia, integra il reato – previsto e punito dall'art. 610 c.p. – di violenza privata. La suddetta fattispecie criminosa anela a tutelare la libertà morale, id est la libertà psichica, da intendersi quale facoltà di autodeterminarsi spontaneamente secondo motivi propri, all'uopo sia formando liberamente la propria volontà sia orientando i propri comportamenti in conformità delle deliberazioni liberamente prese (ex pluris: Cass. Pen., Sez. V, 09 aprile 2019, n.35092; Cass. pen., Sez. 5, 06/06/2017, n. 40291). Elemento oggettivo L'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 c.p. è costituito da una …
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Il delitto di violenza privata non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il pati cui la persona offesa sia costretta: l'evento del reato, nell'ipotesi di ricorso alla violenza, non può coincidere con il mero attentato all'integrità fisica della vittima o anche solo con la compressione della sua libertà di movimento conseguente e connaturata all'aggressione fisica subita. Integra il reato di percosse la condotta di colui che strattona o spintona considerato che il termine percuotere non è assunto nell'art. 581 cod. pen. nel solo significato di battere, colpire, picchiare, ma anche in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2000, n. 2480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2480 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Guido Ietti Presidente del 18/04/2000
1. Dott. Renato L. Calabrese Consigliere SENTENZA
2. " Vittorio Ebner " N.2480
3. " Sandro Occhionero " REGISTRO GENERALE
4. " AN AP " N.1767/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara nel proc. pen.
contro
AR ED nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino in data 3 novembre 1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Calabrese;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. V. Martusciello che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore del DO, avv. Nando Ranalli;
O S S E R V A
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Torino, in sede di riesame, ha annullato l'analogo provvedimento con il quale il Gip di Novara aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di DO ED, persona sottoposta a indagini in relazione al delitto p. e p. dall'art. 610 c.p. "per avere, con una condotta proseguita senza soluzioni di continuità da circa due anni, all'evidente fine di indurre De LE UA e MP RI ad interrompere il proprio rapporto matrimoniale e quindi a ripristinare la relazione sentimentale che lo legava alla MP, costretto i due a subire una incredibile serie di molestie, contumelie, ingiurie, diffamazioni, con lettere, telegrammi, telefonate, atti vandalici ecc., tali da pregiudicare la serenità dei coniugi De LE e della loro IG minorenne".
Propone ricorso per cassazione il P.V. che denuncia erronea applicazione dell'art. 292, comma 2 c.p.p.. Il ricorso va disatteso.
L'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 c.p. è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una determinata cosa.
L'azione o l'omissione, che la violenza o minaccia sono rivolte ad ottenere dal soggetto passivo, devono essere determinate. Ove manchi questa determinatezza si avranno i singoli reati di minaccia, molestie, ingiuria ecc..., ma non quello di violenza privata.
Nella specie, la carenza di detta "determinatezza" si evince a chiare lettere dalla stessa contestazione accusatoria, che si è avuto cura di riportare integralmente. Nella quale, come correttamente sottolinea l'impugnata ordinanza, gli atti di violenza e di natura intimidatoria sono nel contempo indicati quali integranti, essi stessi, l'evento naturalistico del reato in scrutinio, vale a dire il "pati" cui le persone offese sarebbero state costrette;
mentre l'obiettivo avuto di mira dall'autore(l'interruzione del rapporto matrimoniale dei coniugi De LE e la ripresa della relazione tra la Campo è il DO) è qualificato (sul che concorda lo stesso p.m. ricorrente) come ulteriore connotazione soggettiva della condotta incriminata. Ben si comprende perciò come sia evidente l'errore in cui il ricorrente medesimo incorre nel confondere l'evento naturalistico del contestato reato con le conseguenze immediate subite dalla persone offese in dipendenza dall'altrui azione violenta o minacciosa (il tamponamento di un'auto; il distacco e il cambio di numero del telefono di casa;
il mutamento dei propri itinerari;
la richiesta di trasferimento in altra sede): quasi che - l'annotazione, perspicua, è del P.G. d'udienza - qualsiasi violenza o minaccia costringerebbe la vittima ad un "pati" per i disagi materiali o morali che le arreca, realizzando cosi, automaticamente, l'ulteriore e distinta ipotesi delittuosa prevista e punita dall'art. 610 c.p. Ciò premesso il ricorso, in quanto infondato, deve essere respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2000