Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3339
CASS
Sentenza 6 marzo 2003

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Il riconoscimento degli effetti civili della sentenza di nullità del matrimonio concordatario pronunciata dai tribunali ecclesiastici non è precluso dalla preventiva instaurazione di un giudizio di separazione personale tra gli stessi coniugi dinanzi al giudice dello Stato italiano, giacché il giudizio e la sentenza di separazione personale hanno "petitum", "causa petendi" e conseguenze giuridiche del tutto diversi da quelli del giudizio e della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio.

La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per l'apposizione di una condizione al vincolo matrimoniale (nella specie: attinente alla determinazione della residenza familiare) viziante il relativo consenso negoziale di uno dei coniugi, trova ostacolo nel principio di ordine pubblico, costituito dalla ineludibile tutela dell'affidamento incolpevole dell'altro coniuge, allorché l'apposizione della condizione sia rimasta nella sfera psichica di uno dei nubendi, senza manifestarsi (nè comunque essere conosciuta o conoscibile) all'altro coniuge. L'accertamento della conoscenza o conoscibilità, da parte di quest'ultimo, di detta condizione deve essere compiuto dal giudice della delibazione con piena autonomia rispetto al giudice ecclesiastico (ancorché la relativa indagine si svolga con esclusivo riferimento alla pronuncia delibanda ed agli atti del processo canonico eventualmente acquisiti e non dia luogo ad alcuna integrazione di attività istruttoria) e con particolare rigore, giacché detto accertamento attiene al rispetto di un principio di ordine pubblico di speciale valenza e alla tutela di interessi della persona riguardanti la costituzione di un rapporto, quello matrimoniale, oggetto di rilievo e tutela costituzionali.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3339
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3339
Data del deposito : 6 marzo 2003

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